Cassazione Penale, Ordinanza n. 04878/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari ma aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con l'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 27 Cost. e 530 c.p.p., sostenendo l'insussistenza del reato contestato al capo 2) per carenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo. La Corte rileva però che le doglianze non formulavano censure di legittimità rituali, ma riproponevano argomentazioni di merito, con richiami parcellizzati agli atti e alle difese, senza denunciare adeguatamente il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato in modo congruo gli elementi da cui desumeva che la vendita dei beni distratti dal compendio aziendale non fosse in realtà avvenuta, anche perché il prezzo indicato era inferiore al valore effettivo, non era stato incassato e i beni risultavano ancora presenti nella sede sociale mesi dopo l'emissione della fattura, senza risultare attività di incasso.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'insussistenza del reato e della responsabilità penale
art. 530 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere che gli elementi probatori non consentissero l'affermazione di responsabilità
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma la Corte richiama implicitamente il tema della valutazione della prova e del travisamento della prova, che non può essere dedotto con richiami frammentari agli atti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in modo assertivo e frammentario le difese di merito: occorre formulare censure di legittimità specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante richiami parcellizzati agli elementi di fatto contenuti negli atti, ma richiede una censura chiara e completa che evidenzi l'errore percettivo o valutativo decisivo.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo la ritenuta sussistenza della distrazione di beni, valorizzando circostanze oggettive incompatibili con una reale vendita, la doglianza sulla carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo è inammissibile se si risolve in una mera contestazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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