Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04878/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari ma aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con l'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 27 Cost. e 530 c.p.p., sostenendo l'insussistenza del reato contestato al capo 2) per carenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo. La Corte rileva però che le doglianze non formulavano censure di legittimità rituali, ma riproponevano argomentazioni di merito, con richiami parcellizzati agli atti e alle difese, senza denunciare adeguatamente il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato in modo congruo gli elementi da cui desumeva che la vendita dei beni distratti dal compendio aziendale non fosse in realtà avvenuta, anche perché il prezzo indicato era inferiore al valore effettivo, non era stato incassato e i beni risultavano ancora presenti nella sede sociale mesi dopo l'emissione della fattura, senza risultare attività di incasso.

Norme richiamate

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'insussistenza del reato e della responsabilità penale

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che gli elementi probatori non consentissero l'affermazione di responsabilità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la Corte richiama implicitamente il tema della valutazione della prova e del travisamento della prova, che non può essere dedotto con richiami frammentari agli atti

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in modo assertivo e frammentario le difese di merito: occorre formulare censure di legittimità specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante richiami parcellizzati agli elementi di fatto contenuti negli atti, ma richiede una censura chiara e completa che evidenzi l'errore percettivo o valutativo decisivo.
  • Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo la ritenuta sussistenza della distrazione di beni, valorizzando circostanze oggettive incompatibili con una reale vendita, la doglianza sulla carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo è inammissibile se si risolve in una mera contestazione del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.