Cassazione Civile, Sentenza n. 2771/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28944/2020: il ricorrente deduceva un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (e invocava la revocazione ex art. 391-bis c.p.c.), sostenendo che la Corte aveva erroneamente qualificato l'accertamento come "a tavolino" mentre in realtà era stata eseguita una verifica con accessi presso i locali del contribuente; da ciò deriverebbe la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) per notificazione dell'avviso di accertamento ante tempus rispetto ai termini previsti dopo accesso.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente riguardasse una valutazione delle risultanze processuali e un punto controverso (la qualificazione tipologica della verifica) non sindacabile in sede di revocazione, che è invece riservata a errori di fatto incontestabili. Dalla documentazione prodotta la Corte ha ritenuto che l'unico accesso fosse finalizzato alla notifica di un invito a comparire (emanato il 13/10/2008 e adempiuto il giorno successivo), quindi irrilevante per qualificare la verifica fiscale; il verbale indicato dal ricorrente risultava riferito a procedimenti di natura amministrativa (violazione relativa agli assegni al portatore) e non al procedimento impositivo oggetto di causa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; la Corte ha inoltre rilevato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La norma impone effetti procedimentali quando la verifica comprende accessi che giustificano l'avvio del contraddittorio: nella sentenza è stata interpretata nel senso che l'obbligo sorge solo se l'accesso è qualificabile come atto di verifica fiscale rilevante per la formazione dell'accertamento; un semplice accesso per notifica di invito non configura tale ipotesi.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (errore di fatto)
Richiesto dal ricorrente come presupposto per la revocazione; la Corte ha precisato che l'errore di fatto rilevante deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo incontestabile, non in una diversa valutazione delle prove.
art. 391-bis c.p.c. (revocazione sentenza Corte di Cassazione)
Norma che disciplina l'azione di revocazione: ammissibile solo per le ipotesi tassative previste (tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395); la Corte ha ritenuto che la censura proposta fosse valutativa e quindi non rientrasse nelle ipotesi di revocazione.
art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente; norma procedurale che regolamenta la memoria integrativa in Cassazione.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, conv. con mod. dalla l. n. 176/2020
Norma richiamata solo per le modalità di svolgimento dell'udienza pubblica (disposizioni emergenziali sullo svolgimento delle udienze).
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.
legge n. 197/1991, artt. 1 comma 1 e 5 comma 1
Richiamata in relazione al verbale (PVC) relativo a violazioni amministrative per emissione di assegni al portatore: la Corte ha ritenuto tale PVC relativo a sanzioni amministrative non fiscali e quindi non rilevante ai fini della contestazione tributaria.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) è ammessa solo per fatti incontestabili e non per diverse valutazioni probatorie o perplessità sulla qualificazione della prova: se la questione è controversa e dipende dall'interpretazione dei documenti, la revocazione è inammissibile.
- Per contestare l'assenza/ presenza di un accesso come atto di verifica fiscale occorre produrre documenti chiari e non ambigui: un accesso finalizzato esclusivamente alla notifica di un invito a comparire non costituisce accesso di verifica rilevante ai fini dell'operatività dei termini previsti dallo Statuto del contribuente.
- I verbali relativi a procedimenti amministrativi (es. sanzioni per assegni al portatore) non possono essere automaticamente utilizzati per qualificare una verifica tributaria; va valutata la natura e il contenuto del PVC.
- In sede di impugnazione e di eventuale revocazione l'onere di provare l'errore di fatto è a carico del ricorrente: documentazione incoerente o interpretabile avvantaggia la decisione di inammissibilità.
- Occorre considerare gli aspetti formali dei versamenti processuali: anche in caso di rigetto o inammissibilità la Corte può rilevare l'obbligo di versare contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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