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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31409/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio nel merito. Il motivo è che la seconda istanza conteneva un elemento di fatto nuovo (diverso domicilio) che esclude la configurabilità della mera riproposizione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza per l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendola mera riproposizione di una precedente richiesta già respinta. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la nuova istanza non era una semplice riproposizione perché indicava un diverso domicilio, elemento nuovo finalizzato a superare la ragione del precedente rigetto.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità quando l'istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata; non opera quando l'istanza deduce fatti o questioni non oggetto della precedente decisione.

  • art. 71-sexies ord. pen.

    Richiamata nella discussione perché il Tribunale aveva basato la pronuncia su una presunta applicazione di questa norma; la corte ha rilevato che l'applicazione era errata dato che l'istanza presentava un elemento nuovo (diverso domicilio).

  • Sez. 1, n. 15961 del 18/03/2009, Obili, Rv. 243172 - 01

    Giurisprudenza richiamata sul principio che la preclusione per mera riproposizione opera solo se la nuova istanza si fonda sugli stessi elementi e il diverso elemento dedotto non rivesta carattere di novità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità per mera riproposizione (art. 666 c.p.p., comma 2) è ammissibile solo se la nuova istanza non introduce fatti o circostanze realmente nuovi rispetto alla precedente.
  • La segnalazione di un diverso domicilio per l'esecuzione di una misura alternativa può costituire elemento di novità idoneo a escludere la mera riproposizione e imporre l'esame nel merito.
  • Se è dedotta una novità rilevante il giudice non deve dichiarare inammissibile l'istanza de plano, ma procedere all'istruttoria e alla valutazione di merito.
  • Per evitare che una nuova istanza venga qualificata come mera riproposizione, è utile documentare e comprovare tempestivamente gli elementi nuovi (es. attestazioni di disponibilità di domicilio, documentazione probatoria).
  • La parte che ritenga l'inammissibilità ingiustificata può proporre ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.
  • La valutazione della novità è di fatto e va fatta caso per caso: non ogni differenza formale è sufficiente, deve emergere una modificazione sostanziale dei presupposti rilevanti per la misura richiesta.

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