Cassazione Civile, Ordinanza n. 18313/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la società ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con il Comune sul più ampio contenzioso Ici-Imu. Il Comune ha aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società concessionaria di una porzione del sedime aeroportuale, titolare di una concessione demaniale su un immobile ad uso alberghiero poi affidato in sub-concessione a un terzo, aveva impugnato un avviso di accertamento Ici per l'anno 2001 emesso dal Comune. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'avviso, affermando che il soggetto passivamente obbligato all'Ici fosse il concessionario ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992, che il rapporto con il sub-concessionario andasse qualificato come locazione, che non spettasse l'esenzione prevista per gli immobili dell'ente aeroportuale in quanto l'immobile aveva autonoma funzionalità e redditività ed era suscettibile di accatastamento in categoria diversa da E, e che non vi fosse incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) erroneo disconoscimento della natura pubblicistica della sub-concessione; 2) erroneo disconoscimento della natura reale e superficiaria, e non locatizia, del rapporto con il sub-concessionario; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla natura reale del diritto spettante al sub-concessionario; 4) erronea esclusione dei presupposti per l'iscrizione catastale dell'immobile in categoria E/1 ai sensi del d.l. 262/2006; 5) erronea esclusione dell'esimente sanzionatoria dell'obiettiva incertezza interpretativa in ordine agli artt. 3 e 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992
La sentenza impugnata lo richiamava per affermare che, ai fini Ici, il soggetto passivamente obbligato è il concessionario dell'area o dell'immobile demaniale, a prescindere dalla sub-concessione.
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
La sentenza impugnata escludeva l'esenzione invocata dalla contribuente ritenendo l'immobile non riconducibile alla relativa categoria agevolata per la sua autonoma funzionalità e redditività.
d.l. 262/2006
La ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere l'erroneità dell'esclusione dell'iscrizione catastale in categoria E/1.
art. 390 c.p.c.
Richiamato come base normativa della rinuncia al ricorso.
art. 391 c.p.c.
Richiamato come base normativa per la declaratoria di estinzione del processo e la regolazione delle spese a seguito della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia intervenuta con adesione della parte resistente, determina l'estinzione del giudizio, con conseguente arresto del sindacato sui motivi di impugnazione.
- In presenza di rinuncia concordata tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite secondo quanto richiesto congiuntamente.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, resta assorbito l'esame delle questioni di merito e delle censure proposte con il ricorso.
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