Sentenza n. 292/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 113/2023, pubblicata in data 29.12.2023, avente ad oggetto “Imposizione di obblighi di servizio pubblico ai titolari di concessioni di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenza in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”; - della Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 114/2023, pubblicata in data 28.12.2023, avente ad oggetto “Rideterminazione dei termini di scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenza in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”; - della Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 117/2023, pubblicata in data 28.12.2023, avente ad oggetto “Proroga del termine di scadenza del contratto di servizio relativo al Servizio Urbano del Comune di Vigevano (PV) in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”; - della nota prot. 0004095 del 28.12.2023, con cui l'Agenzia TPL ha disposto il rigetto dell'istanza di proroga formulata da STAR; - della Deliberazione n. 4/2023 e relativo Allegato 1, pubblicata in data 29 dicembre 2023, adottata dall'Assemblea dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana Di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; - della Deliberazione n. 10/2023 e relativo allegato denominato “Documento istruttorio per l'assunzione delle decisioni in merito alla messa a gara dei servizi TPL di competenza”, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia TPL; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; con i motivi aggiunti del 24\6\2025: - dell’avviso pubblico pubblicato all’Agenzia TPL in data 21.05.2025, avente ad oggetto “indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 5, par. 4, del regolamento ue n. 1370/2007, del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del comune di vigevano per il periodo 2025-2028”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi quelli già impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di rideterminazione e proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, rigetto di un’istanza di proroga e successivo avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio urbano di Vigevano
Esito
La controversia
La società ricorrente, affidataria di diversi servizi di trasporto pubblico locale, aveva impugnato le determinazioni dell’Agenzia TPL concernenti l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, la rideterminazione dei termini di scadenza dei contratti, la proroga del contratto relativo al servizio urbano di Vigevano, il rigetto della propria istanza di proroga, nonché le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Con motivi aggiunti aveva impugnato l’avviso pubblico del 21 maggio 2025, relativo a un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di Vigevano per il periodo 2025-2028. Il testo non riporta l’illustrazione dei singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla successiva rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza. La parte resistente costituita non ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio, neppure in udienza. Ricorrendo quindi i presupposti dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato l’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione del particolare andamento processuale della causa.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».
La rinuncia produce l’estinzione del processo quando è formalizzata nelle forme previste, notificata alle altre parti nel termine stabilito e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone; le spese possono essere compensate dal collegio in considerazione delle circostanze del caso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ricorrendone i presupposti processuali.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia quando la dichiarazione è validamente resa e non vi è opposizione alla prosecuzione da parte di soggetti interessati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è valida se effettuata dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, depositata o resa in udienza nelle forme previste e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- La mancata opposizione della parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia.
- In caso di rinuncia, la regola del pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dal rinunciante può essere derogata mediante compensazione, quando le circostanze concrete e l’andamento processuale giustifichino tale soluzione.
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