Sentenza del 28/10/2020 n. 23679 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 basato su una maggior rendita catastale attribuita all'immobile con registrazione catastale del 10 novembre 2000. La controversia verteva sulla efficacia di tale variazione di rendita in assenza della preventiva notifica al contribuente richiesta dalla legge. L'Ente ha sostenuto che la variazione derivava dalla procedura DOCFA attivata dal contribuente e che non era necessaria altra notifica; inoltre ha richiamato il potere di accesso ai dati catastali ai fini d'accertamento (D.Lgs. n.504/1992, art.11) e ha prospettato che un precedente avviso relativo al 2009 avrebbe fatto acquisire la conoscenza della rendita ai fini dell'art.74, comma 3, della L. n.342/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Ente. Ha confermato che, per modifiche o attribuzioni di rendita intervenute dal 1° gennaio 2000 in poi, l'efficacia della nuova rendita è condizionata alla preventiva notificazione al soggetto intestatario della partita (art.74 L. n.342/2000, comma 1). La Corte ha ritenuto irrilevante la conoscenza de facto della rendita o l'accesso dell'Ente ai dati catastali e ha escluso che la procedura DOCFA o un precedente avviso per il 2009 potessero sostituire la notifica prescritta. Ha inoltre confermato che non sussisteva litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio. Conseguentemente l'accertamento si è dichiarato inefficace e il ricorso dell'Ente è stato respinto; condanna dell'Ente al pagamento delle spese e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
Art. 74. (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., articolo 2, comma 3. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
La Corte ha interpretato la norma come previsione di una vera e propria condizione di efficacia: le modifiche di rendita operate dal 1/1/2000 diventano utilizzabili dall'amministrazione fiscale solo dopo la notifica al contribuente. La conoscenza effettiva della nuova rendita o atti alternativi (es. DOCFA, precedente avviso) non sostituiscono la notifica prescritta. La disciplina di cui al comma 3 (riferita a fatti anteriori al 31/12/1999) non è applicabile alle modifiche operate successivamente.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
L'articolo riconosce il potere dell'ente impositore di accedere ai dati catastali per l'accertamento; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale potere non possa prevalere su una norma speciale (art.74 L. n.342/2000) che condiziona l'efficacia della rendita alla preventiva notificazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 115, art. 13
Norma richiamata per l'applicazione e la liquidazione del contributo unificato: la reiezione del ricorso notificato dopo il 31/01/2013 comporta l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per le attribuzioni o modificazioni della rendita catastale intervenute dal 1° gennaio 2000 in poi, la nuova rendita è efficacemente utilizzabile dall'Amministrazione solo dopo la preventiva notifica al contribuente; senza notifica, l'atto impositivo fondato su tale rendita è inefficace.
- La semplice conoscenza da parte del contribuente (o la presentazione di pratiche DOCFA) non sostituisce la notifica formale richiesta dall'art.74 L. n.342/2000: l'efficacia è legata alla notifica e non al grado di conoscenza materiale.
- Il richiamo al potere generale di accesso ai dati catastali (D.Lgs. n.504/1992, art.11) non neutralizza la disciplina speciale che impone la notifica come condizione di efficacia delle variazioni di rendita.
- La disposizione del comma 3 dell'art.74 (che attribuisce valore di notifica all'atto impositivo che recepisce la rendita per atti adottati entro il 31/12/1999) non è applicabile alle modifiche avvenute dopo tale data; dunque non ogni precedente atto impositivo vale automaticamente quale notifica della rendita.
- Nel giudizio contro il comune per imposte immobiliari, la contestazione sulla rendita catastale non determina automaticamente il litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio: l'Agenzia non è parte obbligatoria e la sua chiamata in causa è facoltativa salvo diversa autonoma iniziativa processuale.
- In casi analoghi è opportuno verificare sempre la data di effettiva attribuzione/registrazione della rendita catastale e l'esistenza della notifica formale al contribuente; in assenza di notifica è ragionevole impugnare l'accertamento per inefficacia della rendita utilizzata.
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