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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 321 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella esattoriale - Impugnazione - Azione proposta contro il solo concessionario o ente impositore - Ammissibilità - Obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Esclusione - Facoltà di chiamata in causa per il convenuto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di una cartella esattoriale per vizi connessi alla mancata o tardiva notificazione e/o per la presunta invalidità degli atti presupposti alla riscossione; il contribuente aveva proposto l'azione nei confronti di un solo soggetto (il concessionario o l'ente impositore)

La decisione

la Corte ha affermato che l'impugnazione diretta contro il solo concessionario oppure contro il solo titolare del credito è ammissibile quando i motivi attengono alla notifica o all'invalidità degli atti presupposti. La chiamata in causa dell'altro soggetto non rende la domanda inammissibile, ma la parte convenuta ha la facoltà (onere) di chiamare in causa l'altra parte; tuttavia il giudice non è tenuto ad ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio. Se la parte evocata non chiede di intervenire e la parte chiamante soccombe, quest'ultima rimane l'unica tenuta al pagamento delle spese di giudizio

Norme richiamate

  • Con. Vienna 18.04.1961

    citata nel testo; dal contenuto fornito non emerge un'interpretazione specifica collegata al principio di rito esposto

  • Cass. 21220/2012

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'impugnazione può essere proposta contro uno solo dei soggetti legittimati passivi e che la chiamata in causa compete alla parte convenuta

  • Cass. 13920/2018

    giurisprudenza richiamata in senso conforme: l'omissione di chiamare l'altro soggetto non determina inammissibilità dell'azione e l'integrazione del contraddittorio non è automatica d'ufficio

Massime di principio

  • Il contribuente può scegliere come resistente il concessionario della riscossione o l'ente impositore quando i motivi riguardano notifiche o invalidità degli atti presupposti; la scelta non comporta di per sé inammissibilità
  • Se l'impugnazione è proposta contro un solo dei soggetti legittimati passivi, il difensore di tale parte ha la facoltà (e l'onere strategico) di chiamare in causa l'altro soggetto per trasferire o condividere la responsabilità processuale
  • Il giudice non è obbligato ad ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio: l'iniziativa processuale spetta alle parti e non alla magistratura
  • Se la parte chiamata in causa non interviene e la parte convenuta soccombe, quest'ultima può essere condannata da sola alle spese, salvo diversa richiesta o comportamento processuale dell'altra parte
  • In sede di difesa del contribuente è consigliabile valutare quale resistente convenga chiamare in funzione del concreto profilo di illegittimità e della strategia probatoria, tenendo presente la possibile chiamata in causa da parte del convenuto
  • Per evitare rischi di inefficacia processuale o di gravame sulle spese, il convenuto che ritenga rilevante la presenza dell'altro soggetto dovrebbe tempestivamente esercitare la chiamata in causa

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