Sentenza del 20/01/2021 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Registro - Riscossione - Termine di decadenza - Operatività - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Operatività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava quale termine temporale fosse applicabile alla pretesa tributaria derivante dalla registrazione di atti giudiziari: il termine di decadenza previsto dall'art. 76, secondo comma, del d.P.R. 131/1986 (collegato all'attività dell'amministrazione finanziaria) oppure il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. Quando la riscossione è promossa dal cancelliere dell'ufficio giudiziario (iniziativa del cancelliere e non dell'amministrazione finanziaria), si è ritenuto che il vincolo temporale di decadenza non possa applicarsi.
La decisione
La Corte ha escluso l'operatività del termine di decadenza di cui all'art. 76, secondo comma, del d.P.R. 131/1986 per le riscossioni affidate al cancelliere dell'ufficio giudiziario, ritenendo applicabile il solo termine decennale di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. 131/1986 insieme ai principi generali di prescrizione del codice civile (art. 2946). Tale interpretazione favorisce il contribuente nei casi in cui l'azione di riscossione sia iniziata dal cancelliere oltre il termine di decadenza ma entro il termine prescrizionale decennale.
Norme richiamate
d.P.R. 26.04.1986, n. 131, art. 76
Il termine di decadenza previsto è riferito all'attività dell'amministrazione finanziaria; non è applicabile quando la riscossione è iniziata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario.
d.P.R. 26.04.1986, n. 131, art. 78
Si applica il termine decennale di prescrizione alle pretese tributarie derivanti dalla registrazione degli atti giudiziari quando la riscossione è promossa dal cancelliere; pertanto la pretesa si estingue per prescrizione dopo 10 anni.
c.c. art. 2946
Richiamato come principio generale della prescrizione ordinaria, confermando che ai rapporti tributari in esame si applica il termine prescrizionale ordinario quando non opera la decadenza speciale.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. nn. 17060/2010; 21306/2008
Sentenze richiamate a supporto del principio secondo cui la natura e l'agente della riscossione determinano l'applicabilità del termine di decadenza o della prescrizione.
Massime di principio
- Distinguere sempre chi ha promosso la riscossione: se è l'amministrazione finanziaria può operare la decadenza speciale; se è il cancelliere dell'ufficio giudiziario si applica invece la prescrizione decennale.
- La decadenza di cui all'art. 76, secondo comma, DPR 131/1986 non si applica automaticamente a tutte le pretese di registro: è vincolata all'iniziativa dell'amministrazione finanziaria.
- Se si riceve un atto di riscossione per registrazione di atti giudiziari oltre il termine di decadenza, verificare se l'azione è stata promossa dal cancelliere: in tal caso può essere opportuno eccepire la prescrizione decennale come titolo di difesa.
- Per l'amministrazione: per evitare la perdita del diritto, assicurarsi che le azioni proprie (che attivano la decadenza) siano esercitate nei termini previsti; per le riscossioni giurisdizionali curate dal cancelliere, pianificare tenendo conto del termine prescrizionale.
- Nella pratica processuale documentare sempre l'origine dell'azione esecutiva (atto del cancelliere versus atto dell'amministrazione finanziaria) perché da ciò dipende la decorrenza e la natura del termine estintivo applicabile.
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