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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Gorizia

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - Società di comodo - Parametri sintomatici - Mancato raggiungimento del reddito minimo - Presunzione semplice - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento d'ufficio ai fini IRES per l'anno 2016 sulla base della disciplina delle "società di comodo" ex art. 30 L. n. 724/1994: l'Ufficio ha determinato il reddito minimo presunto in rapporto al valore di alcuni immobili posseduti dalla società, ritenendo non raggiunto il livello minimo di ricavi. La società ha contestato sostenendo di aver ridotto l'attività (elaborazione dati) per ragioni connesse all'incompatibilità previdenziale del professionista socio e a una perdita di mercato immobiliare/edilizio, oltre a documentare tentativi infruttuosi di locazione/vendita degli immobili; aveva inoltre chiesto la disapplicazione di norme antielusive ai sensi dell'art. 37bis DPR 600/1973. L'Agenzia ha ritenuto insufficienti le giustificazioni e ha mantenuto l'accertamento.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso: ha ritenuto applicabile la presunzione legale prevista dall'art. 30 L. 724/1994 e ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova contraria richiesta, ossia situazioni oggettive, specifiche, straordinarie e indipendenti dalla volontà della società che giustificassero il mancato raggiungimento del reddito minimo. La corte ha giudicato generiche le affermazioni sulla crisi del mercato e non decisive le dichiarazioni e gli incarichi prodotti (incoerenze temporali, mancanza di dettagli sui tentativi di vendita/locazione, scelta del riscatto del leasing non coerente con le date). Il ricorso è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000 a favore dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Legge n. 724/1994

    Stabilisce i parametri che correlano il valore di beni patrimoniali a un reddito minimo presunto; il mancato conseguimento del reddito minimo costituisce presunzione legale relativa di non operatività della società, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • DPR 600/1973

    Prevede la possibilità di istanza di disapplicazione di norme antielusive; nel caso è stata proposta dall'impresa e solo parzialmente accolta dall'autorità, senza che la società si uniformasse nel modello Unico.

  • D.Lgs. 546/1992

    Consente la richiesta e la concessione della sospensione cautelare del giudizio sull'accertamento; nel caso l'istanza di sospensione è stata accolta in udienza.

  • D.Lgs. 545/1992

    Disciplina l'aumento delle spese di lite in favore della parte soccombente e la relativa liquidazione; applicato nella quantificazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La mancata soglia di reddito prevista dall'art. 30 L. 724/1994 costituisce una presunzione legale relativa di non operatività: l'onere di provare il contrario grava sul contribuente.
  • Per vincere l'accertamento su società di comodo il contribuente deve dimostrare circostanze oggettive, specifiche, straordinarie e non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento del reddito minimo (es. eventi improvvisi, documentati e temporalmente coerenti).
  • Le affermazioni generiche su crisi di mercato o riduzione della domanda non sono di per sé idonee: servono prove concrete e dettagliate (incarichi di vendita/locazione con date e condizioni, comunicazioni documentate, offerte rifiutate, tentativi formali di commercializzazione, perizie, corrispondenza con agenzie, documentazione contabile che dimostri la riduzione strutturale e non volontaria dell'attività).
  • Fatti e atti anteriori e prevedibili (es. vincoli previdenziali noti prima del periodo d'imposta) difficilmente configurano "circostanze straordinarie" sopravvenute rilevanti per scalfire la presunzione.
  • La documentazione prodotta deve essere coerente nel tempo (date, contratti, comunicazioni) e dimostrare il nesso causale tra le circostanze addotte e il mancato conseguimento del reddito minimo; incongruenze temporali indeboliscono la difesa.
  • Gli ISA o altri indicatori di coerenza possono essere utili come elementi favorevoli, ma non sostituiscono la necessità di prova specifica e contestualizzata dell'impossibilità di raggiungere il reddito minimo.
  • In fase amministrativa è utile agire tempestivamente (es. istanze di disapplicazione antielusive, documentazione integrativa) e conservare prove formali di tutti i tentativi concreti di utilizzo/cessione degli immobili o di rilancio dell'attività.

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