Sentenza del 20/01/2021 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica a mezzo pec - Irritualità della notificazione giunta comunque al destinatario - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Sanatoria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha denunciato l'irritualità della notificazione telematica perché priva delle ricevute tecniche in formato eml/p7m o di altro documento idoneo a verificarne la genuinità, chiedendone la declaratoria di nullità.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile il principio della sanatoria previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: l'irritualità della notificazione via PEC non comporta automaticamente la nullità se la consegna telematica ha comunque raggiunto lo scopo dell'atto, ossia ha consentito al destinatario la conoscenza dell'atto. Pertanto la nullità è stata sanata e la notificazione è stata considerata efficace malgrado la mancata esibizione delle ricevute tecniche.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la nullità della notificazione è sanabile quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la consegna ha prodotto la conoscenza dell'atto da parte del destinatario
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. nn. 8815/2020; 23620/2018; 7665/2016
La sentenza si inserisce nella consolidata linea di precedenti secondo cui la mancanza di formalità tecniche della notificazione telematica (es. assenza di file eml/p7m) non comporta automaticamente invalidità se è dimostrabile il raggiungimento dello scopo conoscitivo dell'atto
Massime di principio
- La nullità formale della notificazione via PEC è sanabile se il risultato pratico (la conoscenza dell'atto da parte del destinatario) è comunque conseguito; il giudice valuta l'effetto sostanziale, non solo la presenza dei file tecnici.
- Chi contesta la validità della notificazione deve provare che l'atto non è mai pervenuto o che il destinatario non ne ha avuto conoscenza: in mancanza di tale prova, prevale la funzione sostanziale della notifica.
- Il notificante dovrebbe conservare e produrre le prove tecniche (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna, file eml/p7m, log del gestore PEC) perché facilitano la dimostrazione della regolarità; l'assenza di tali elementi può essere superata se sussistono altri indici della ricezione e conoscenza.
- In situazioni in cui la tutela degli interessi procedurali di terzi o requisiti di forma sono essenziali per la garanzia di diritti fondamentali, la mera conoscenza potrebbe non essere sufficiente a sanare la nullità: il giudice valuta caso per caso.
- Per evitare contenziosi, è buona prassi corredare sempre le notificazioni telematiche con le ricevute e conservare i log, nonché verificare che l'indirizzo PEC del destinatario sia attivo e non soggetto a errori di consegna.
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