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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 8 - Comm. Trib. II grado di Trento

Processo tributario - Società cancellata dal Registro delle imprese - Dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, la stessa è priva della capacità di stare in giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che, dalla data della cancellazione, la società è priva della capacità di stare in giudizio; conseguentemente il ricorso non è ricevibile per difetto di capacità processuale e non è possibile procedere alla notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria dopo la cancellazione. Il procedimento è stato dunque dichiarato improcedibile/estinto rispetto alla società cancellata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha cercato di impugnare atti dell'Amministrazione finanziaria; la questione centrale è se una società cancellata dal Registro delle imprese conservi la capacità di stare in giudizio e se sia possibile notificare all'Amministrazione, dopo la cancellazione, il ricorso introduttivo del giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11

    Richiamata in relazione alla disciplina della legittimazione ad impugnare e dei soggetti che possono stare in giudizio; la sentenza la utilizza per sottolineare i presupposti soggettivi della domanda tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Richiamato come riferimento alla capacità processuale e agli effetti dell'assenza dei presupposti soggettivi per l'instaurazione del giudizio; la sentenza lo interpreta nel senso che la cancellazione dal Registro delle imprese comporta la perdita della capacità di stare in giudizio.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 20

    Richiamato in relazione alle regole di notifica del ricorso introduttivo; la sentenza ne ricava che, cessata la capacità della società per cancellazione, non è più possibile validamente notificare all'Amministrazione il ricorso dopo la cancellazione.

Massime di principio

  • La cancellazione dal Registro delle imprese determina, in linea generale, l'estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio: una entità giuridica non più esistente non può promuovere né sostenere processi.
  • Se la notifica del ricorso non è stata effettuata prima della cancellazione, il ricorso sarà inammissibile per difetto di capacità processuale; dunque è cruciale verificare la data di notifica rispetto alla data di cancellazione.
  • Se il ricorso è già stato validamente notificato e il giudizio è stato instaurato prima della cancellazione, occorre valutare caso per caso se l'evento estintivo incida sulla prosecuzione del processo (possibile intervento di liquidatori, successori o procedure concorsuali).
  • In presenza di una società cancellata, chi abbia interesse (creditori, liquidatori, soci, curatori) potrebbe dover chiedere la reintegrazione o l'impugnazione tramite il soggetto che abbia la titolarità sostanziale dei diritti (es. liquidatore o soggetto subentrante), se previsto dalla normativa o dall'ordinamento.
  • Prima di introdurre o proseguire giudizi tributari contro o per società in situazioni societarie anomale, verificare lo stato del Registro delle imprese, la presenza di procedure di liquidazione, e la tempestività delle notifiche rispetto a eventi di cancellazione.

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