Sentenza del 20/01/2021 n. 8 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Società cancellata dal Registro delle imprese - Dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, la stessa è priva della capacità di stare in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, dalla data della cancellazione, la società è priva della capacità di stare in giudizio; conseguentemente il ricorso non è ricevibile per difetto di capacità processuale e non è possibile procedere alla notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria dopo la cancellazione. Il procedimento è stato dunque dichiarato improcedibile/estinto rispetto alla società cancellata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha cercato di impugnare atti dell'Amministrazione finanziaria; la questione centrale è se una società cancellata dal Registro delle imprese conservi la capacità di stare in giudizio e se sia possibile notificare all'Amministrazione, dopo la cancellazione, il ricorso introduttivo del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11
Richiamata in relazione alla disciplina della legittimazione ad impugnare e dei soggetti che possono stare in giudizio; la sentenza la utilizza per sottolineare i presupposti soggettivi della domanda tributaria.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18
Richiamato come riferimento alla capacità processuale e agli effetti dell'assenza dei presupposti soggettivi per l'instaurazione del giudizio; la sentenza lo interpreta nel senso che la cancellazione dal Registro delle imprese comporta la perdita della capacità di stare in giudizio.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 20
Richiamato in relazione alle regole di notifica del ricorso introduttivo; la sentenza ne ricava che, cessata la capacità della società per cancellazione, non è più possibile validamente notificare all'Amministrazione il ricorso dopo la cancellazione.
Massime di principio
- La cancellazione dal Registro delle imprese determina, in linea generale, l'estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio: una entità giuridica non più esistente non può promuovere né sostenere processi.
- Se la notifica del ricorso non è stata effettuata prima della cancellazione, il ricorso sarà inammissibile per difetto di capacità processuale; dunque è cruciale verificare la data di notifica rispetto alla data di cancellazione.
- Se il ricorso è già stato validamente notificato e il giudizio è stato instaurato prima della cancellazione, occorre valutare caso per caso se l'evento estintivo incida sulla prosecuzione del processo (possibile intervento di liquidatori, successori o procedure concorsuali).
- In presenza di una società cancellata, chi abbia interesse (creditori, liquidatori, soci, curatori) potrebbe dover chiedere la reintegrazione o l'impugnazione tramite il soggetto che abbia la titolarità sostanziale dei diritti (es. liquidatore o soggetto subentrante), se previsto dalla normativa o dall'ordinamento.
- Prima di introdurre o proseguire giudizi tributari contro o per società in situazioni societarie anomale, verificare lo stato del Registro delle imprese, la presenza di procedure di liquidazione, e la tempestività delle notifiche rispetto a eventi di cancellazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 556 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 155 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →