Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37758/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 15/11/2024. Il ricorrente ha fondato la richiesta sulla dimenticanza del difensore, che non aveva annotato la scadenza del termine per impugnare (errore di fatto), sostenendo che tale circostanza costituisse caso fortuito/forza maggiore ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; inoltre si denunciava violazione del diritto di difesa e della libertà personale (artt. 24 e 13 Cost.) per lo stato di detenzione del ricorrente che avrebbe ostacolato i contatti con il difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento secondo cui la negligenza del difensore (anche se derivante da un errore di fatto come la mancata annotazione) non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione in termine ex art. 175 c.p.p., posto che manca l'elemento di inevitabilità/imprevedibilità e pesa l'onere, almeno in via presuntiva, dell'assistito di vigilare sull'adempimento difensionale. Il Collegio ha inoltre ritenuto che lo stato di detenzione del ricorrente non abbia impedito i contatti con il difensore né l'opportunità di proporre direttamente l'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    "[...] le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore"

    La Corte interpreta l'art. 175 nel senso che la restituzione in termini richiede un evento inevitabile/imprevedibile (caso fortuito) o irresistibile (forza maggiore). La negligenza del difensore non soddisfa tali requisiti e non giustifica la restituzione.

  • art. 13 Cost.

    Invocato dal ricorrente come valore costituzionale connesso alla libertà personale; la Corte ha ritenuto che, nei fatti del caso, lo stato di detenzione non abbia determinato una situazione tale da impedire i rimedi processuali o la comunicazione col difensore, quindi non si è ravvisata violazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il principio non sia contrastato dalla decisione poiché il sistema processuale attribuisce anche all'imputato una facoltà di impugnare autonomamente e un onere di vigilanza sull'operato del difensore.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamati come censure sollevate nel ricorso (nullità per manifesta illogicità della motivazione e per erronea applicazione della legge); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • La semplice dimenticanza o negligenza del difensore, anche se derivante da un errore di fatto, in linea generale non configura caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione in termine ex art. 175 c.p.p.
  • L'imputato conserva una responsabilità e una facoltà autonoma di impugnare: l'assenza di impugnazione da parte del difensore non esclude, di regola, l'onere dell'assistito di vigilare sull'adempimento difensionale o, se possibile, di proporre personalmente l'impugnazione.
  • Per ottenere la restituzione nel termine occorre provare un evento imprevedibile o irresistibile che abbia effettivamente reso impossibile l'osservanza del termine; situazioni abituali di difficoltà di comunicazione (anche per detenzione) vanno documentate in modo specifico e convincente.
  • Le circostanze individuali devono essere valutate caso per caso: solo quando sia provata l'effettiva impossibilità di esercitare la difesa (es. impossibilità materiale di comunicare, impedimenti ufficialmente certificati, eventi straordinari) la Corte potrebbe ritenere sussistente il caso fortuito o la forza maggiore.
  • In presenza di ritardi imputabili al difensore, è utile produrre prove concrete della totale impossibilità di controllo da parte dell'imputato (ad es. certificazioni che attestino l'isolamento, problemi amministrativi nelle carceri, documentazione di contatti impossibili) e agire tempestivamente non appena venuta a conoscenza della decadenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.