Cassazione Civile, Ordinanza n. 22677/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’ente di riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, ma nelle more del giudizio ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e di avere pagato quanto dovuto; ha chiesto perciò la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese. Anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha dichiarato il pagamento delle somme previste per il buon esito della procedura e ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta la definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016 e risultando anche il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio di cassazione dovesse essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016 conv. con l. n. 225/2016
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione comporta, secondo la giurisprudenza richiamata, l’impegno a rinunciare al giudizio e può determinare l’estinzione del processo; se risulta anche il pagamento integrale, si configura cessazione della materia del contendere.
art. 391 c.p.c.
In presenza di definizione agevolata, il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia del debitore se questi è ricorrente, oppure per estinzione ex lege se il debitore è resistente o intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e risulta il pagamento integrale delle somme dovute, il processo perde il suo oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In cassazione, la definizione agevolata può determinare l’estinzione del giudizio sia per rinuncia del debitore ricorrente sia per estinzione ex lege se il debitore non è parte ricorrente.
- La sopravvenuta definizione della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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