Cassazione Civile, Ordinanza n. 16050/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha integrato l'ordinanza precedente, inserendo sia in motivazione sia nel dispositivo la previsione della distrazione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario dei controricorrenti. Non ha liquidato spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato, dopo la definizione di un precedente giudizio di legittimità, ha rilevato che nell'ordinanza conclusiva era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese di lite, pur avendo egli formulato rituale richiesta di distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. Ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., al fine di integrare il provvedimento con la statuizione di distrazione. La Corte ha ricordato che la correzione dell'errore materiale è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore e che il procedimento è applicabile anche alle pronunce della Cassazione. Ha inoltre osservato che, nel procedimento di correzione, non si liquida alcuna spesa per mancanza di soccombenza.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
richiamato come base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali
art. 288 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per la disciplina della correzione
art. 291-bis c.p.c.
la decisione fa riferimento all'art. 391-bis c.p.c. come rimedio applicabile anche alle pronunce della Cassazione; il testo contiene un rinvio alla correzione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 93 c.p.c.
la richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario è coerente con la disciplina della distrazione delle spese richiamata dalla Corte
art. 375 comma 2 n. 4 bis c.p.c.
indicato come norma che consente la decisione in camera di consiglio del procedimento di correzione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale del procedimento di correzione
art. 91 c.p.c.
esclusa la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione per mancanza di soccombenza
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una questione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessoria alla statuizione sulle spese, sicché la sua omissione può essere rettificata senza incidere sull'assetto sostanziale del decisum.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche avverso provvedimenti della Corte di cassazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede alla liquidazione delle spese, perché non vi è soccombenza in senso tecnico.
- La correzione può consistere nell'integrazione del provvedimento sia in motivazione sia nel dispositivo, quando l'omissione emerga chiaramente dal contenuto degli atti e della decisione precedente.
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