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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, con ordine al Comune di Roseto di sospendere qualsivoglia attività edilizia o trasformativa nell'area controversa sino alla definizione del giudizio (o, se del caso, alla decisione della Corte costituzionale), o, in subordine per la sollecita trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., - del silenzio-rigetto e del silenzio-inadempimento del Comune di Roseto sulle diffide 08.08.2025 e 10.10.2025 delle ricorrenti; - delle note comunali prot. n. 0047056 del 25.09.2025 e prot. 40551 del 13.08.2025, con; - nel merito, per l'annullamento: - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, compresi eventuali pareri endoprocedimentali; per la declaratoria: - dell'illegittimità dell'inerzia comunale ex artt. 31 e 117 c.p.a. con ordine rivolto al Comune di Roseto di adottare i necessari provvedimenti repressivi (sospensione lavori, demolizione, ripristino) e di annullamento di dette SCIA; in via incidentale, - per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dellart. 25 L.R. Abruzzo n.4/2024 e dell'art. 1 L.R. Abruzzo n. 35/2025, per violazione degli artt. 9, 32 e 117, comma 2, lett. s), Cost. nonché degli artt. 81, comma 3, e 120, Cost., in ragione della rilevanza imprescindibile della norma ai fini del decidere e della non manifesta infondatezza, alla luce del contrasto con la L. n. 394/1991 e con la giurisprudenza costituzionale sulle aree protette.

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento del Comune su diffide relative all'adozione di provvedimenti repressivi edilizi, nonché note comunali e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del silenzio-rigetto e del silenzio-inadempimento del Comune di Roseto degli Abruzzi sulle diffide dell'8 agosto 2025 e del 10 ottobre 2025, nonché delle note comunali del 13 agosto e del 25 settembre 2025 e degli atti connessi. Hanno domandato l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia comunale e l'ordine all'amministrazione di adottare provvedimenti repressivi, inclusi sospensione dei lavori, demolizione, ripristino e annullamento delle SCIA. In via incidentale hanno prospettato la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità dell'art. 25 della legge regionale Abruzzo n. 4/2024 e dell'art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 35/2025, deducendo il contrasto con gli artt. 9, 32, 81, comma 3, 117, comma 2, lett. s), e 120 Cost., nonché con la legge n. 394/1991 e con la giurisprudenza costituzionale in materia di aree protette. La domanda cautelare comprendeva anche la richiesta di ordinare al Comune la sospensione di ogni attività edilizia o trasformativa nell'area controversa; in subordine, era stata chiesta la sollecita trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia delle ricorrenti alla domanda cautelare. La rinuncia è stata motivata dalla considerazione che la semplificazione e la celerità del rito applicabile alle questioni dedotte consentono di tutelare adeguatamente, mediante la sollecita definizione del giudizio, l'interesse azionato. L'ordinanza non decide il merito delle censure contro il silenzio, le note comunali, le SCIA o la normativa regionale e non si pronuncia sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, ritenendo sufficiente la sollecita tutela assicurata dal rito applicabile e dalla trattazione del merito.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Richiamati dalle ricorrenti per chiedere la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia comunale e l'ordine di provvedere; l'ordinanza non esamina nel merito tali presupposti.

  • art. 25 L.R. Abruzzo n. 4/2024

    Indicato dalle ricorrenti quale parametro normativo da sottoporre incidentalmente al vaglio della Corte costituzionale; nessuna decisione è assunta sul punto.

  • art. 1 L.R. Abruzzo n. 35/2025

    Indicato dalle ricorrenti quale parametro normativo da sottoporre incidentalmente al vaglio della Corte costituzionale; nessuna decisione è assunta sul punto.

  • artt. 9, 32, 81, comma 3, 117, comma 2, lett. s), e 120 Cost.

    Parametri costituzionali invocati per la questione di legittimità delle norme regionali; l'ordinanza non valuta rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • l. n. 394/1991

    Richiamata dalle ricorrenti in relazione alla disciplina delle aree protette e al prospettato contrasto con le norme regionali; nessuna decisione di merito è resa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini del procedimento e silenzioRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneQuestione di legittimità costituzionale

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