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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25178/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione (del 6/05/2020) irrogata per aver salutato un detenuto non appartenente al medesimo gruppo di socialità. Il ricorso deduceva, primo, che il mero saluto non costituisce comunicazione rilevante ai fini del regime del 41-bis e quindi non giustifica la sanzione disciplinare; secondo, vizio di motivazione del provvedimento disciplinare e violazione delle garanzie procedurali (mancanza di adeguata motivazione e di istruttoria).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo (assorbente). Ha rilevato che l'art. 41-bis consente misure restrittive in presenza di "gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" e che il comma 2‑quarter prescrive che siano "adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica... volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità". Tuttavia la giurisprudenza e la Costituzione impongono di limitare le restrizioni alla stretta necessità: la mera espressione di saluto, neutra, non costituisce automaticamente comunicazione idonea a veicolare informazioni criminose. Il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente valutato il contesto né fornito elementi concreti dell'intento comunicativo di Cammarata; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano perché approfondisca il contesto e la sussistenza di elementi di comunicazione strumentale.

Norme richiamate

  • ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 41-bis

    comma 2: "quando ricorrono 'gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica'..."; comma 2‑quarter: "adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità"

    Autorizza limitazioni al trattamento per impedire collegamenti tra affiliati a organizzazioni criminali; tuttavia le restrizioni devono essere applicate entro i limiti della stretta necessità e non possono automaticamente trasformare gesti neutri (es. saluto) in comunicazione rilevante senza elementi probatori del contenuto comunicativo.

  • Regolamento di esecuzione (artt. 77, 16, 81 Reg. esec.)

    Norme regolamentari che disciplinano le violazioni disciplinari e il trattamento; richiamate in relazione alla fattispecie contestata (vieti di contatto tra gruppi di socialità) e ai presupposti per l'esercizio della potestà disciplinare.

  • Codice di procedura dell'ordinamento penitenziario (artt. 38, 39, 69 ord. pen.)

    Richiamati in relazione alle garanzie procedurali e ai presupposti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari; la motivazione dell'atto sanzionatorio è elemento essenziale e la sua carenza può rendere illegittimo il provvedimento.

  • Legge n. 241/1990 (art. 3) e Costituzione (artt. 24, 97, 111)

    Principi relativi al diritto di difesa, alla trasparenza e all'obbligo di motivazione; utilizzati per contestare la laconica motivazione del provvedimento disciplinare e la necessità di decisioni pienamente motivate.

Massime di principio

  • La mera espressione di saluto tra detenuti sottoposti a regime 41-bis e non appartenenti allo stesso gruppo di socialità, di per sé, non è automaticamente una comunicazione criminosa: occorrono elementi concreti che ne dimostrino la funzione comunicativa o strumentale.
  • Le misure restrittive previste dall'art. 41-bis devono essere applicate nel rispetto del principio di proporzionalità e della stretta necessità; interpretazioni estensive prive di prova concreta possono essere annullate.
  • Per irrogare sanzioni disciplinari occorre una motivazione adeguata: il provvedimento deve descrivere fatti, contesto e ragioni che giustifichino la valutazione di pericolosità o comunicazione illecita; formulazioni generiche o laconiche espongono il provvedimento a annullamento.
  • Il giudice di sorveglianza, quando valuta condotte apparentemente neutre nel contesto del 41-bis, deve approfondire il contesto fattuale (momento, modalità, eventuale inserimento nella conversazione o in una specifica determinazione comportamentale) per stabilire se il comportamento fosse effettivamente strumentale a comunicazioni vietate.
  • In casi simili è preferibile adottare misure probatorie aggiuntive (esame di testimonianze, verifiche di contesto, eventuali registrazioni o riscontri logistici) prima di irrogare sanzioni disciplinari per comportamenti ambigui.

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