Cassazione Penale, Sentenza n. 29948/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del P.M. di sequestro probatorio eseguito il 18/11/2022. Il ricorrente deduce la sopravvenuta inefficacia del sequestro per mancata convalida del P.M. nei termini e censura la genericità del decreto di perquisizione che avrebbe consentito il vincolo di oltre 17.000 euro e numerosi oggetti elettronici non collegati al reato, invocando la violazione degli artt. 252 e 355 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità della censura: il ricorrente non ha affrontato puntualmente le argomentazioni del GIP. Il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la ricorrenza dei beni oggetto di sequestro ("sostanze stupefacenti, denaro provento/prezzo dell'illecita attività, strumentazioni funzionali alla cessione a terzi"), collegandoli al quadro indiziario relativo all'attività di narcotraffico e all'uso di strumentazione elettronica. Perciò le doglianze sono state ritenute aspecifiche e manifestamente infondate. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 1
citato nel capo di imputazione relativo al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti
La norma è stata richiamata per definire il fatto di reato (detenzione di cocaina) che giustifica il sequestro probatorio dei beni ritenuti provento o strumentali dell'attività di narcotraffico
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80 comma 2
citato nel capo di imputazione
Richiamata come riferimento procedurale e sanzionatorio connesso al reato di stupefacenti; contribuisce a giustificare l'ampiezza delle categorie di beni indicate nel decreto di perquisizione
Codice di procedura penale - art. 252
menzionato come norma richiamata dal ricorrente
Il ricorrente lamentava violazione dell'art.252 (sequestro probatorio) per mancata convalida; la Corte non ha però esaminato il merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità delle censure
Codice di procedura penale - art. 355
menzionato come norma richiamata dal ricorrente
Invocato dal ricorrente relativamente alla convalida del sequestro; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia specificamente contestato la motivazione del GIP e quindi la presunta violazione dell'art.355 non è stata valutata nel merito
Decreto-legge n.137 del 2020 - art. 23 commi 8 e 9
citato nel procedimento di trattazione del ricorso
Consentono la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte specifica che il ricorso è stato trattato ai sensi di tali disposizioni
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve contenere censure specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito: censure generiche comportano l'inammissibilità.
- Un decreto di perquisizione che indica categorie di beni (es. "sostanze stupefacenti", "denaro provento", "strumentazione") può essere considerato sufficientemente specifico se il quadro indiziario collegato al reato giustifica il nesso tra beni e attività illecita.
- La genericità apparente di singole espressioni nel decreto può essere superata dalla motivazione complessiva del GIP che ricostruisce il collegamento probatorio tra beni e fatto di reato.
- La contestazione della mancata convalida del sequestro deve dimostrare in che modo la mancata convalida abbia formato un vizio concreto, indicando le ragioni precise per cui la convalida sarebbe necessaria; altrimenti la censura è viziata di genericità.
- La presentazione di motivi nuovi o generiche rimostranze in Cassazione senza riferimenti puntuali agli atti decisori comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria.
- Le disposizioni che permettono la trattazione senza intervento delle parti (es. art.23 d.l.137/2020) sono applicabili e non incidono sul dovere del ricorrente di specificare le censure.
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