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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33894/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 marzo 2026 aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata il 17 ottobre 2023 e ripristinato la pena indicata come tre mesi di arresto, 750 euro di ammenda e la sospensione della patente per nove mesi. Il condannato ha proposto ricorso deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 459, 461 e 666 c.p.p. e degli artt. 56-bis, 59 e 66 della legge n. 689 del 1981. Ha sostenuto che, avendo chiesto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, c.p.p. senza presentare formale opposizione al decreto penale, in caso di revoca avrebbe dovuto essere eseguita la pena pecuniaria risultante dal decreto divenuto irrevocabile — 7.500 euro — e non la pena originariamente richiesta dal pubblico ministero, poi convertita nel decreto. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Belluno per un nuovo giudizio. Ha stabilito che, quando l’imputato non ha proposto opposizione al decreto penale e ha ottenuto la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, la revoca di quest’ultimo non consente di ripristinare una pena detentiva diversa da quella risultante dal decreto. Il titolo esecutivo resta il decreto penale, del quale va dichiarata l’esecutività secondo l’art. 461, comma 5, c.p.p.; l’eventuale revoca o conversione della pena pecuniaria sostitutiva è soggetta alle specifiche disposizioni di legge. Il rinvio è disposto per un nuovo giudizio conforme a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 459, comma 1-ter, c.p.p.

    Dagli atti risulta che il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena pecuniaria indicata nel decreto penale ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. allora vigente senza proporre formale opposizione.

    La richiesta della pena sostitutiva, in assenza di opposizione formale al decreto, non fa venir meno il decreto penale quale titolo cui riferirsi in caso di successiva revoca dei lavori di pubblica utilità.

  • art. 461, comma 5, c.p.p.

    In caso di revoca dei lavori di pubblica utilità, quindi, come pure già evidenziato da questa Corte, il titolo sulla base del quale eseguire la pena che “rivive” è costituito dal decreto penale di condanna alla stregua della regola generale fissata dall’art. 461, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, se non è stata proposta opposizione al decreto penale di condanna (come nel caso di specie), ne ordina l’esecuzione.

    Se non è stata proposta opposizione al decreto penale, la pena da eseguire dopo la revoca del lavoro di pubblica utilità è quella risultante dal decreto, che il giudice deve dichiarare esecutivo.

  • art. 56-bis legge n. 689 del 1981

    Ciò in quanto è questa la condanna su cui l’imputato ha parametrato la decisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che può essere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensi della diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.

    La pena pecuniaria sostitutiva risultante dal decreto costituisce il riferimento della scelta di non opporsi; la sua revoca o conversione può avvenire soltanto nei casi e secondo le specifiche disposizioni richiamate dalla Corte.

  • art. 66 legge n. 689 del 1981

    Sul punto, quindi, si deve ribadire e dare continuità al principio già recentemente evidenziato da questa Corte per cui «qualora sia emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, e l'imputato, non presentando opposizione, ottenga la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ma non vi dia corso, il giudice che, ai sensi dell'art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689, revoca quest'ultima misura deve dichiarare esecutivo il decreto penale di condanna al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, non potendo procedere alla conversione dei lavori di pubblica utilità revocati in pena detentiva» (Sez. 1, n. 32512 del 27/06/2025, Rosace, Rv. 288760 - 01)

    La revoca del lavoro di pubblica utilità per mancata esecuzione comporta l’esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva prevista nel decreto penale, non la conversione della misura revocata in pena detentiva.

  • art. 71 legge n. 689 del 1981

    Ciò in quanto è questa la condanna su cui l’imputato ha parametrato la decisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che può essere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensi della diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.

    La pena pecuniaria sostitutiva può essere revocata o convertita soltanto in applicazione della specifica disciplina prevista, tra cui l’art. 71 della legge n. 689 del 1981.

  • art. 660, comma 7, c.p.p.

    Ciò in quanto è questa la condanna su cui l’imputato ha parametrato la decisione di non proporre opposizione e, dunque, anche sul beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che può essere a sua volta fatta oggetto di espressa revoca o conversione solo ai sensi della diversa e specifica previsione di cui agli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen.

    La revoca o conversione della pena pecuniaria sostitutiva richiede l’applicazione delle specifiche disposizioni richiamate, e non permette di sostituire al titolo esecutivo del decreto una pena detentiva originariamente richiesta.

  • art. 666 c.p.p.

    Il GIP del Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 27 marzo 2026, ai sensi degli artt. 666 cod. proc. pen e 186, comma 9-bis, C.dS., ha disposto la revoca della pena sostitutiva applicata a Ermes Del Farra con il provvedimento del 17 ottobre 2023 e ha disposto il ripristino della pena sostituita “corrispondente a mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda e della sanzione amministrativa della sospensione della patente per nove mesi”.

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del provvedimento del giudice dell’esecuzione; la Corte ne annulla l’esito perché il ripristino della pena non rispettava il titolo esecutivo costituito dal decreto penale.

  • art. 186, comma 9-bis, C.d.S.

    Il GIP del Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 27 marzo 2026, ai sensi degli artt. 666 cod. proc. pen e 186, comma 9-bis, C.dS., ha disposto la revoca della pena sostitutiva applicata a Ermes Del Farra con il provvedimento del 17 ottobre 2023 e ha disposto il ripristino della pena sostituita “corrispondente a mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda e della sanzione amministrativa della sospensione della patente per nove mesi”.

    La disposizione è menzionata come base del provvedimento esecutivo relativo alla pena sostitutiva e alla sanzione amministrativa; la decisione della Cassazione concerne il titolo e la pena da eseguire dopo la revoca.

Massime di principio

  • Quando un imputato, senza proporre opposizione al decreto penale, chiede e ottiene la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, il decreto penale resta il titolo esecutivo di riferimento in caso di revoca della misura.
  • La revoca del lavoro di pubblica utilità non consente, in assenza di una specifica previsione, di convertire la misura revocata in pena detentiva: deve essere dichiarato esecutivo il decreto penale e va eseguita la pena pecuniaria sostitutiva in esso prevista.
  • La scelta di non opporsi al decreto penale si fonda sulla condanna risultante dal decreto e sul beneficio della sostituzione già ottenuto; la successiva revoca o conversione della pena pecuniaria sostitutiva è possibile soltanto nei casi disciplinati dalle specifiche norme applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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