Cassazione Penale, Ordinanza n. 30504/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di sette sentenze pronunciate tra il 2011 e il 2020, relative a numerosi reati contro il patrimonio e a violazioni di misure di prevenzione. A sostegno del ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso il vincolo della continuazione senza valorizzare adeguatamente il proprio stato di tossicodipendenza. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, osservando che il provvedimento impugnato aveva correttamente escluso l'identità del disegno criminoso perché essa deve essere riconoscibile sin dalla commissione del primo reato e non poteva essere desunta, nel caso concreto, da una mera parziale omogeneità di alcune condotte. La Corte ha inoltre precisato che non emergeva alcun nesso eziologico tra le condotte e lo stato di tossicodipendenza e che tale stato, da solo e in assenza di altri indici, non basta a fondare il riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, che deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; non è sufficiente una mera omogeneità parziale delle condotte né, da solo, lo stato di tossicodipendenza.
art. 52 d.lgs. 196/03
È richiamata solo la regola di oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che l'identità del disegno criminoso sia già individuabile al momento del primo reato e non ricavabile ex post da una lettura complessiva e solo parzialmente omogenea delle condotte.
- Lo stato di tossicodipendenza o di alcol dipendenza, in assenza di ulteriori elementi concreti, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unitarietà originaria del disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e alternativa valutazione del materiale fattuale quando il ricorso si risolva in una censura meramente rivalutativa di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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