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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2443/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 8442/2023), pubblicata in data 02/10/2024, notificata il 09/10/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente di euro 917,62 maggiorata di interessi legali.

Giustizia amministrativa202503073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 917,62 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 2443/2024, passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha escluso dal petitum le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali non avrebbe avuto legittimazione ad agire in ottemperanza. Il titolo è stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, ed è stato notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, le somme riconosciute dalla sentenza civile, comprensive del capitale e degli interessi legali. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta sessanta giorni per l'integrale esecuzione, previa segnalazione del ricorrente. Ha escluso un compenso ulteriore per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico operante nell'ambito dei compiti istituzionali. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la natura seriale delle inottemperanze ministeriali relative alla retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile utilizzata come titolo esecutivo può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva secondo la disciplina applicabile dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina che consente l'utilizzo della copia conforme del titolo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia stato validamente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La sentenza civile da eseguire può essere prodotta mediante copia attestata conforme all'originale; dopo il 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non costituiscono, se non richieste dal titolare della distrazione, una pretesa azionabile in ottemperanza dal cliente, che non è legittimato a pretenderne il pagamento in proprio.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso aggiuntivo distinto dalla retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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