Ordinanza n. 719/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa sospensione dell'efficacia - -del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 1354 del 15.9.2025, pratica n. 20250003567, notificato il 16 ottobre 2025, emesso dal Consolato Generale d'Italia di Karachi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d'Italia a Karachi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In una precedente ordinanza cautelare il Collegio aveva ordinato alla sede consolare il riesame in contraddittorio con l'interessato, al fine di accertare definitivamente il cosiddetto rischio migratorio prospettato dal Ministero. A seguito di tale ordinanza, il Consolato ha svolto un'intervista consolare con il ricorrente il 30 dicembre 2025 e ha depositato una relazione sui fatti di causa, confermando la decisione negativa originaria. Il ricorrente ha sostenuto che la documentazione fosse meramente confermativa del precedente diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse puntualmente eseguito la precedente ordinanza cautelare mediante un effettivo supplemento istruttorio, costituito dall'intervista consolare e dalla relazione sui fatti di causa. Ha escluso che il nuovo esame integrasse una mera conferma del diniego originario e ha ritenuto sostanzialmente ragionevole il rischio di immigrazione illegale prospettato nel provvedimento. Per tali ragioni ha respinto l'istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza cautelare è stata respinta all'esito della verifica della ragionevolezza del diniego e dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ordina il riesame di un diniego amministrativo, l'Amministrazione adempie se svolge un'effettiva attività istruttoria ulteriore e rivaluta la posizione dell'interessato; la decisione successiva non costituisce mera conferma del diniego originario se è fondata su tale supplemento istruttorio.
- Nel giudizio cautelare relativo al diniego di un visto d'ingresso per motivi di studio, la documentazione consolare derivante dall'intervista dell'interessato e dalla relazione sui fatti può essere valutata come idonea a comprovare la ragionevolezza del rischio di immigrazione illegale e a giustificare il rigetto della sospensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →