Sentenza n. 434/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: - del provvedimento di autorizzazione paesaggistica -OMISSIS-, sottoscritto il 28.6.2024 dal Direttore del Settore recupero e valorizzazione del territorio del Comune di Bari, nella parte in cui si determina negativamente in ordine alla realizzazione della piscina e opere annesse e della nota prot. -OMISSIS-del 21.6.2024 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha espresso parere negativo per la realizzazione della piscina e opere annesse ai sensi del comma 8 dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, distonico con le richieste della ricorrente e, segnatamente, della nota prot. -OMISSIS-del 21.06.2024, rubricata al protocollo dell’ufficio al -OMISSIS-del 21.06.2024, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha espresso parere ai sensi del comma 8 dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, nella parte (punto 9 del provvedimento di AP) in cui ha reputato che ‹‹particolarmente critica risulta essere inoltre la prevista realizzazione della piscina interrata sopra richiamata, e le sue 2 connesse e necessarie dotazioni impiantistiche…›› decretandone di fatto la non realizzabilità nonché, ove occorra, del parere espresso dalla competente Commissione locale per il paesaggio nella seduta del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica nella parte recante il diniego della realizzazione di una piscina interrata e delle opere annesse, nonché il presupposto parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione paesaggistica per interventi di manutenzione straordinaria, riconfigurazione delle aree pertinenziali e realizzazione di una piscina interrata con opere di servizio. L'area progettuale era solo in parte ricompresa nella fascia costiera tutelata di 300 metri prevista dall'art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004; la piscina e le opere annesse erano invece localizzate al di fuori dell'area vincolata. Il Comune aveva rilasciato l'autorizzazione per gli altri interventi, ma aveva negato la piscina sulla base del parere negativo della Soprintendenza, ritenuto obbligatorio e vincolante. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e del PPTR, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato il potere della Soprintendenza di esprimere un parere vincolante su opere estranee all'area tutelata, il richiamo agli obiettivi generali e alle linee guida del PPTR, l'omessa valutazione concreta del contesto, delle caratteristiche dell'impianto e delle misure di mitigazione, nonché l'omessa comunicazione dei motivi ostativi. Le amministrazioni hanno sostenuto la necessità di una valutazione unitaria del progetto, la natura vincolante del parere soprintendentizio e l'ampia discrezionalità tecnica esercitata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'autorizzazione paesaggistica limitatamente al diniego della piscina interrata e delle opere annesse. Ha accertato che tali opere ricadevano al di fuori della fascia costiera sottoposta a tutela e che, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, il parere vincolante della Soprintendenza riguarda gli interventi da eseguire su immobili o aree sottoposti a tutela. Una valutazione unitaria del progetto non può estendere il potere paesaggistico anche alla parte localizzata fuori dall'area vincolata, poiché ciò contrasterebbe con i principi di legalità e tipicità dell'azione amministrativa. Il parere è stato inoltre ritenuto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà: la Soprintendenza ha utilizzato formule generiche e un rinvio non puntualmente esplicitato al PPTR, senza indicare le ragioni concrete di incompatibilità della piscina con specifici valori paesaggistici, né esaminare dimensioni, volumi, profondità, caratteristiche strutturali e misure di mitigazione. I parametri urbanistici e paesaggistici illustrati per la prima volta in giudizio non potevano integrare tardivamente la motivazione del parere. Essendo il parere soprintendentizio l'unico presupposto del diniego comunale, la sua illegittimità ha prodotto l'illegittimità derivata e l'effetto caducatorio diretto dell'autorizzazione nella parte contestata. La censura relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata assorbita. La Soprintendenza è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato; le spese nei confronti del Comune sono state compensate.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare
La tutela paesaggistica legale riguarda la fascia costiera di 300 metri; le opere localizzate al di fuori di tale fascia non sono, per ciò solo, soggette al regime autorizzatorio paesaggistico previsto per i territori costieri.
art. 146, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
progetto degli interventi
Il riferimento al progetto complessivo può giustificare una valutazione unitaria, ma non consente di estendere il potere paesaggistico alla parte del progetto riguardante aree esterne alla tutela.
art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1
Il parere vincolante della Soprintendenza è richiesto e può operare soltanto con riferimento agli interventi eseguiti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004
Il contributo della Soprintendenza deve rimanere entro l'ambito degli interventi soggetti a tutela e deve contenere una valutazione concreta e adeguatamente motivata della compatibilità paesaggistica.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione deve indicare le ragioni concrete della decisione negativa; parametri e argomenti illustrati per la prima volta in giudizio non possono integrare tardivamente una motivazione carente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Il parere vincolante della Soprintendenza previsto dall'art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 può riguardare esclusivamente gli interventi da eseguire su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica dalla legge o in base alla legge; una valutazione unitaria di un progetto complesso non consente di estendere tale potere alla parte dell'intervento localizzata fuori dall'area vincolata.
- Il principio della valutazione complessiva del progetto non può tradursi nell'esercizio di un potere paesaggistico privo di base normativa sulla parte del progetto estranea all'ambito oggettivo della tutela, in quanto ciò contrasta con i principi di legalità e tipicità dell'azione amministrativa.
- Un parere paesaggistico negativo deve indicare le ragioni concrete per cui l'intervento incide sui valori paesaggistici tutelati, mediante una valutazione puntuale delle sue caratteristiche, dell'impatto sul contesto e delle eventuali misure di mitigazione; formule generiche e richiami non specificati a obiettivi o linee guida non sono sufficienti.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante deduzioni difensive formulate per la prima volta nel processo, quando l'amministrazione non abbia previamente esplicitato i parametri concreti posti a fondamento della decisione.
- Quando il parere soprintendentizio illegittimo costituisce l'unico presupposto giuridico-fattuale del diniego contenuto nell'autorizzazione paesaggistica comunale, l'illegittimità del parere determina l'illegittimità derivata e l'annullamento dell'atto finale nella parte da esso dipendente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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