Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7950/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Manuzzi impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/10/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone (30/03/2015) per concorso in truffa continuata in danno di Autostrade spa per fatti commessi tra il 3/09/2009 e il 9/11/2009. Il ricorrente deduce la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato si era già estinto nel maggio 2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. La Corte ha ritenuto che, anche tenendo conto di un periodo di sospensione di undici mesi, la prescrizione si è perfezionata nel periodo compreso tra il 3 marzo 2017 e il 30 maggio 2017. Le statuizioni civili sono state, invece, confermate in quanto la condotta truffaldina è stata accertata. L'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Autostrade spa, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma (contraddittorio scritto)

    Il richiamo all'art. 23 co. del D.L. n.137/2020 attesta che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la norma emergenziale; la Corte procede sulla base del materiale appena citato e degli atti senza udienza orale.

Massime di principio

  • La prescrizione del reato può estinguere il procedimento anche dopo che in primo o secondo grado sia stata pronunciata una condanna; la cassazione può annullare senza rinvio quando l'unico profilo da decidere sia l'estinzione per prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le eventuali sospensioni del termine (qui un periodo di sospensione di undici mesi ha inciso sul decorso): è fondamentale verificare tutte le interruzioni e sospensioni intervenute nel corso del procedimento.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non elimina automaticamente le statuizioni civili: le obbligazioni civili accertate in sede penale possono essere mantenute e confermate anche se il reato è estinto per prescrizione.
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese sostenute anche nel grado di cassazione quando la decisione confermi le statuizioni civili; l'importo può essere liquidato anche in misura simbolica a fronte del giudizio di legittimità.
  • Quando si valuta un possibile ricorso in cassazione basato sulla prescrizione, è utile documentare con precisione il decorso dei termini e le cause di sospensione/interruzione per dimostrare che la prescrizione si è effettivamente perfezionata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.