Cassazione Civile, Ordinanza n. 34475/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una decisione del Commissario per il riordino degli usi civici che aveva accertato la natura allodiale di alcuni fondi e la natura demaniale di altri terreni, dichiarando la nullità degli atti dispositivi dei terreni demaniali, ordinandone la reintegra in favore della comunità e la rimozione di recinzioni e manufatti. Il privato proponeva reclamo contro tale decisione sostenendo che i terreni fossero anch'essi allodiali. Il Comune resisteva eccependo la tardività del reclamo, perché proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dalla disciplina speciale. La Corte d'appello dichiarava inammissibile il reclamo per tardività. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della legge n. 1078 del 1930, della legge n. 890 del 1982, dell'art. 137 c.p.c., della disciplina della raccomandata con avviso di ricevimento e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la notificazione del dispositivo della sentenza di primo grado non fosse perfezionata o non fosse provata, poiché agli atti risultava solo l'avviso di ricevimento e mancava la relazione di notificazione; da ciò faceva discendere l'erroneità della declaratoria di tardività del reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività del reclamo, affermando che, nella disciplina speciale applicabile ratione temporis ai giudizi in materia di usi civici instaurati prima della riforma del 2011, il reclamo doveva essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza di primo grado; che nella specie tale notificazione era avvenuta a mezzo posta con avviso di ricevimento consegnato al procuratore domiciliatario; e che l'assenza della relazione di notificazione sull'originale o sulla copia non incideva sulla validità della notificazione, integrando solo una irregolarità, non essendo previsto quell'adempimento nell'interesse del destinatario. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta accelerata; la Corte richiama il meccanismo processuale e applica le conseguenze sanzionatorie previste in caso di definizione conforme alla proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La proposta del consigliere relatore non ha funzione decisoria e non determina incompatibilità a far parte del collegio che decide.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta, la Corte applica le sanzioni per responsabilità aggravata previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
art. 32 L. n. 1766 del 1927
Richiamato come base del regime speciale degli usi civici applicabile alla fattispecie.
art. 2 L. n. 1078 del 1930
il reclamo doveva essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza di primo grado
Per i giudizi instaurati prima della riforma del 2011, il termine per reclamare decorre dalla notificazione del dispositivo della decisione di primo grado, effettuata d'ufficio dalla segreteria mediante invio postale.
art. 7 L. n. 1078 del 1930
Richiamato per analogia quanto alle modalità di notificazione d'ufficio delle decisioni nel procedimento speciale.
art. 8 L. n. 1078 del 1930
Richiamato in via analogica per ribadire la disciplina della notificazione e del termine di impugnazione nelle controversie in materia di usi civici.
L. n. 890 del 1982
La mancanza della relazione di notificazione non comporta nullità quando risulti l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta.
art. 137 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo autonomo nella decisione.
D.Lgs. n. 150 del 2011
La nuova disciplina non si applica alle controversie instaurate prima del 6 ottobre 2011, per effetto della norma transitoria.
art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011
È la disposizione transitoria che limita l'applicazione della riforma ai giudizi instaurati dopo il 6 ottobre 2011.
Massime di principio
- Nei procedimenti speciali in materia di usi civici instaurati sotto il previgente regime, il reclamo deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla notificazione d'ufficio del dispositivo della sentenza di primo grado.
- Quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale e risulti l'avviso di ricevimento, la mancanza della relazione di notificazione prevista da una norma speciale costituisce una mera irregolarità, non una nullità, se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo tipico di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell'atto.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra, al più, nullità.
- La notificazione effettuata dalla segreteria/cancelleria secondo il modello speciale previsto dalla legge per le decisioni in materia di usi civici è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, anche se successivamente la parte adduce la sola mancanza formale della relazione di notificazione.
- La censura per violazione di legge deve riguardare norme specifiche e non un intero corpus normativo indistinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34452/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34453/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34454/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34455/2024 del 26/12/2024
- ordinanza_civile · 26 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34456/2024 del 26/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →