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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 14041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso principale è stato dichiarato estinto perché le ricorrenti hanno rinunciato al gravame dopo aver aderito alla definizione agevolata ("rottamazione") e pagato le somme dovute; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese. Non è stata dunque esaminata in via definitiva la fondatezza dei motivi di merito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI nn. 5105 e 5107/2013 relativi agli anni 2008 e 2009 per un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori: contestazione della classificazione catastale (D/1 vs E), del criterio di determinazione della base imponibile (valore contabile per mancata domanda di classamento), della responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente e della legittimità delle sanzioni; richiesta di sospensione del processo per presunta pregiudizialità rispetto a giudizi catastali pendenti.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 39, comma 1-bis

    La CTR ha rigettato l'istanza di sospensione ai sensi di questa norma perché non ha ravvisato un rapporto di pregiudizialità fra il giudizio tributario e i procedimenti catastali, sia per l'assenza di domanda di accatastamento negli anni di imposta interessati sia per la mancanza di coincidenza temporale degli oggetti processuali.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, comma 3

    In assenza di rendita catastale proposta, la base imponibile è determinata secondo il criterio del valore contabile tratto dalle scritture contabili del soggetto; la CTR ha ritenuto applicabile tale criterio, dal momento che il bene non risultava accatastato e l'ente locale aveva già chiesto prima della cessione gli atti e le scritture contabili per la quantificazione.

  • Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 (categoria D/1)

    La CTR ha ritenuto i parchi eolici assimilabili a centrali elettriche e, pertanto, accatastabili nella categoria D/1 (Opificio), computando le pale come turbine ai fini della rendita.

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14

    La norma è interpretata come speciale rispetto all'art. 2560 c.c., comma 2, e prevede la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per debiti tributari del cedente quando il debito risulta dagli atti dell'ufficio prima del trasferimento; nel caso la CTR ha ritenuto esistente tale situazione perché l'ente aveva già avviato l'accertamento prima della cessione.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8

    La CTR ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni contestate, ritenendo individuabile e applicabile la norma civil/tributaria di riferimento (art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992) e non sussistendo confusione normativa rilevante.

  • Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 12 e direttiva 2001/77/CE

    Richiamate dalle ricorrenti per sostenere il carattere di pubblica utilità dell'impianto eolico; la CTR ha escluso che l'impianto avesse natura di opera di pubblica utilità tale da incidere sulla classificazione catastale e fiscale.

  • Decreto Legge n. 193 del 2016, art. 6 (convertito dalla L. n. 225/2016) - definizione agevolata ("rottamazione")

    Le ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata e, avendo pagato, si sono impegnate a rinunciare a tutti i giudizi connessi agli avvisi impugnati; tale adesione è la causa pratica della rinuncia e dell'estinzione del giudizio.

  • Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 39, comma 12 (conv. con L. n. 111/2011)

    Norma che consente la definizione di liti fiscali di limitato valore e che è stata invocata dall'Agenzia per chiedere la dichiarazione di estinzione del giudizio; la Corte ha dichiarato estinto il procedimento conformemente alla documentazione di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e paga le somme dovute, normalmente dovrà rinunciare ai giudizi relativi agli atti definiti e il procedimento giudiziario può essere dichiarato estinto.
  • In assenza di una rendita catastale formale, la base imponibile per immobili strumentali (compresi parchi eolici) può essere determinata con il criterio del valore contabile tratto dalle scritture contabili, salvo diversa attribuzione catastale successiva.
  • I parchi eolici possono essere accatastati come opifici (categoria D/1) considerandone la natura di impianto produttivo; la qualificazione come "opera di pubblica utilità" non è automatica e va valutata caso per caso (la rete di trasporto è tipicamente l'elemento di pubblica utilità, non necessariamente la singola centrale).
  • Ai fini della responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente, rileva che il debito sia risultante dagli atti degli uffici prima del trasferimento (avvio del procedimento/atto amministrativo), il che può giustificare la solidarietà ai sensi del D.Lgs. 472/1997 art.14.
  • Per ottenere la sospensione del processo per pregiudizialità rispetto a questioni catastali è necessario provare che l'esito del procedimento catastale sia strettamente e temporalmente rilevante per la controversia tributaria; l'assenza di domanda di accatastamento e la mancata coincidenza temporale possono impedire la sospensione.
  • Nel leasing/locazione finanziaria il locatore è tenuto a fornire le scritture contabili necessarie al locatario per il calcolo della base imponibile; il mancato reperimento di tali documenti non esime il locatario dall'onere probatorio se non intraprende le azioni richieste per ottenerli.

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