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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15587/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo (poi conservativo) nell'ambito di un procedimento per bancarotta, sostenendo che la successiva chiusura del fallimento per perenzione avrebbe comportato la caducazione del vincolo: poiché la curatela non esiste più, non potrebbe permanere il sequestro che era stato disposto a garanzia delle pretese risarcitorie esercitate in sede penale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, anche se il sequestro conservativo non si è convertito in pignoramento per l'assenza di quantificazione del danno, il vincolo può permanere dopo la chiusura del fallimento. Ciò perché, con la chiusura della procedura concorsuale, i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente per la parte non soddisfatta dei loro crediti e l'azione esercitata dal curatore in sede penale era esercizio collettivo degli interessi dei creditori; quindi le pretese risarcitorie restano azionabili nei confronti della condannata e il sequestro continua a svolgere funzione di garanzia. La ricorrente è altresì condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 323, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 c.p.p.; utilizzato per giustificare la conservazione del vincolo anche in presenza di obbligazioni civili derivate dal reato.

  • art. 316, cod. proc. pen.

    Richiama le categorie di crediti che il sequestro deve garantire; la decisione lo usa per identificare le pretese risarcitorie cui il vincolo è diretto.

  • art. 2947, comma 2, cod. civ.

    Citato in relazione al termine quinquennale per l'azione risarcitoria decorrente dalla definitività della sentenza; la Corte lo utilizza per spiegare la possibilità di iniziative risarcitorie dei singoli creditori nel quinquennio successivo.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per la qualificazione del ricorso come opposizione esperita contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 19, D.Lgs. n. 231/2001

    Citato nella giurisprudenza richiamata (Sez. V n.48804/2013) per spiegare i poteri del curatore nei confronti dei beni dell'attivo fallimentare e la sua legittimazione ad agire nell'interesse dei creditori; la decisione utilizza il principio per sostenere che l'azione del curatore rappresenta interessi collettivi dei creditori.

  • Cass. Sez. I, n. 35495 del 22.9.2020

    Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di quantificazione del risarcimento può impedire la conversione del sequestro conservativo in pignoramento; conferma che la mancata conversione non esclude automatica revoca del vincolo.

  • Cass. Sez. V, n. 48804 del 9.10.2013

    Richiamata per affermare che il curatore, nell'esercizio dei poteri processuali, agisce nell'interesse dei creditori ammessi e che dette azioni e misure di garanzia sono finalizzate alla conservazione dell'attivo per la par condicio creditorum.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo o conservativo disposto in un procedimento penale per garantire pretese risarcitorie può sopravvivere alla chiusura della procedura concorsuale: i creditori, riacquistando la possibilità di agire individualmente, possono far valere le loro pretese contro il condannato, per cui il vincolo resta strumento di tutela.
  • La conversione del sequestro conservativo in pignoramento non è condizione necessaria per la permanenza del vincolo quando il bene è ritenuto pertinente o acquisito con atti collegati al reato e le pretese risarcitorie sono azionabili post-fallimentarmente.
  • L'azione del curatore in sede penale è considerata espressione dell'interesse collettivo dei creditori; pertanto, l'assenza o la cessazione della curatela non estingue automaticamente i diritti dei singoli creditori né i vincoli posti a garanzia di quelle pretese.
  • Per ottenere la restituzione di un bene vincolato si deve dimostrare l'inesistenza di concrete e attuali pretese che potrebbero essere fatte valere dai creditori o che siano spirati i termini processuali/di azione (es. quinquennio menzionato); la mera chiusura della procedura concorsuale non è di per sé sufficiente.
  • Quando la condanna è 'generica' (non quantifica il danno) la salvaguardia del vincolo può comunque essere giustificata dalla possibilità di azioni future dei creditori e dalla necessità di garantire la soddisfazione delle pretese civili derivate dal reato.

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