Cassazione Penale, Sentenza n. 15587/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo (poi conservativo) nell'ambito di un procedimento per bancarotta, sostenendo che la successiva chiusura del fallimento per perenzione avrebbe comportato la caducazione del vincolo: poiché la curatela non esiste più, non potrebbe permanere il sequestro che era stato disposto a garanzia delle pretese risarcitorie esercitate in sede penale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, anche se il sequestro conservativo non si è convertito in pignoramento per l'assenza di quantificazione del danno, il vincolo può permanere dopo la chiusura del fallimento. Ciò perché, con la chiusura della procedura concorsuale, i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente per la parte non soddisfatta dei loro crediti e l'azione esercitata dal curatore in sede penale era esercizio collettivo degli interessi dei creditori; quindi le pretese risarcitorie restano azionabili nei confronti della condannata e il sequestro continua a svolgere funzione di garanzia. La ricorrente è altresì condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 323, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 c.p.p.; utilizzato per giustificare la conservazione del vincolo anche in presenza di obbligazioni civili derivate dal reato.
art. 316, cod. proc. pen.
Richiama le categorie di crediti che il sequestro deve garantire; la decisione lo usa per identificare le pretese risarcitorie cui il vincolo è diretto.
art. 2947, comma 2, cod. civ.
Citato in relazione al termine quinquennale per l'azione risarcitoria decorrente dalla definitività della sentenza; la Corte lo utilizza per spiegare la possibilità di iniziative risarcitorie dei singoli creditori nel quinquennio successivo.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per la qualificazione del ricorso come opposizione esperita contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
art. 19, D.Lgs. n. 231/2001
Citato nella giurisprudenza richiamata (Sez. V n.48804/2013) per spiegare i poteri del curatore nei confronti dei beni dell'attivo fallimentare e la sua legittimazione ad agire nell'interesse dei creditori; la decisione utilizza il principio per sostenere che l'azione del curatore rappresenta interessi collettivi dei creditori.
Cass. Sez. I, n. 35495 del 22.9.2020
Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di quantificazione del risarcimento può impedire la conversione del sequestro conservativo in pignoramento; conferma che la mancata conversione non esclude automatica revoca del vincolo.
Cass. Sez. V, n. 48804 del 9.10.2013
Richiamata per affermare che il curatore, nell'esercizio dei poteri processuali, agisce nell'interesse dei creditori ammessi e che dette azioni e misure di garanzia sono finalizzate alla conservazione dell'attivo per la par condicio creditorum.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo o conservativo disposto in un procedimento penale per garantire pretese risarcitorie può sopravvivere alla chiusura della procedura concorsuale: i creditori, riacquistando la possibilità di agire individualmente, possono far valere le loro pretese contro il condannato, per cui il vincolo resta strumento di tutela.
- La conversione del sequestro conservativo in pignoramento non è condizione necessaria per la permanenza del vincolo quando il bene è ritenuto pertinente o acquisito con atti collegati al reato e le pretese risarcitorie sono azionabili post-fallimentarmente.
- L'azione del curatore in sede penale è considerata espressione dell'interesse collettivo dei creditori; pertanto, l'assenza o la cessazione della curatela non estingue automaticamente i diritti dei singoli creditori né i vincoli posti a garanzia di quelle pretese.
- Per ottenere la restituzione di un bene vincolato si deve dimostrare l'inesistenza di concrete e attuali pretese che potrebbero essere fatte valere dai creditori o che siano spirati i termini processuali/di azione (es. quinquennio menzionato); la mera chiusura della procedura concorsuale non è di per sé sufficiente.
- Quando la condanna è 'generica' (non quantifica il danno) la salvaguardia del vincolo può comunque essere giustificata dalla possibilità di azioni future dei creditori e dalla necessità di garantire la soddisfazione delle pretese civili derivate dal reato.
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