Cassazione Civile, Ordinanza n. 13338/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda diversi avvisi di rettifica con i quali l’Ufficio doganale aveva recuperato maggiori dazi e IVA su importazioni del 2009, assumendo che nel valore in dogana dovessero essere incluse le royalties pagate dalla società importatrice per lo sfruttamento di marchi di fabbrica concessi in licenza da titolari di diritti immateriali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società importatrice e del CAD quale rappresentante indiretto; la CTR aveva confermato, ritenendo che i diritti di licenza non fossero condizioni imprescindibili di vendita e che la loro inclusione avrebbe comportato duplicazione dell’IVA. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità per extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse annullato anche gli atti nei confronti del CAD nonostante i motivi da questi dedotti riguardassero questioni diverse dall’infondatezza della pretesa tributaria; 2) violazione delle norme doganali e dei canoni di interpretazione contrattuale, per avere escluso l’inclusione delle royalties nel valore in dogana; 3) violazione delle norme sull’IVA e ultrapetizione, nonché erroneità della tesi della duplicazione dell’IVA; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per errata determinazione del valore della causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla violazione di legge sull’IVA e ha dichiarato assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR Liguria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che le royalties possono entrare nel valore doganale quando ricorrono le condizioni normative e che la mera circostanza che l’IVA sia stata pagata al licenziante non esclude la maggiore IVA scaturente dall’aumento della base imponibile doganale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata invocata per denunciare nullità della sentenza per extrapetizione; la Corte ha escluso il vizio nel primo motivo.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha distinto tra ultrapetizione ed esame della pretesa nella sua integralità; ha inoltre ritenuto errata in diritto la statuizione sull’IVA.
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla riunione dei giudizi; la Corte ha escluso che vi fosse extrapetizione nella decisione di merito.
art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/92
Il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, salvo le rettifiche previste dall’art. 32.
art. 32 Reg. (CEE) n. 2913/92
Le royalties possono essere aggiunte al prezzo pagato se riferite alle merci da valutare e dovute come condizione della vendita.
art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/93
Richiamato per la nozione di controllo tra soggetti rilevante ai fini doganali.
art. 157, par. 2, Reg. (CEE) n. 2454/93
I diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se riferiti alle merci e costituenti condizione di vendita.
art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/93
Rilevano i diritti di licenza sul marchio solo in presenza delle condizioni normative previste.
art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/93
Il pagamento delle royalties costituisce condizione di vendita quando il venditore o soggetto collegato lo richiede all’acquirente.
art. 136 Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447
Indicata come norma del nuovo sistema che specifica quando i corrispettivi sono pagati come condizione della vendita.
art. 70 Reg. (UE) n. 952/2013
Nel nuovo codice doganale il valore in dogana è ancora il prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprensivo dei pagamenti condizione della vendita.
art. 71 Reg. (UE) n. 952/2013
Include tra gli elementi del valore di transazione i corrispettivi e i diritti di licenza dovuti come condizione della vendita.
art. 127 Reg. (UE) n. 2015/2447
La nozione di controllo è formulata in termini ampi: una parte controlla l’altra quando può imporle orientamenti di diritto o di fatto.
art. 34 d.P.R. n. 43/1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di IVA doganale e base imponibile.
art. 69 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione della base imponibile IVA all’importazione.
art. 70 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha affermato che la maggiore IVA derivante dall’aumento della base imponibile doganale non è esclusa dal pagamento dell’IVA intracomunitaria.
art. 31 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per la liquidazione delle spese, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Le royalties pagate per l’uso di marchi o diritti immateriali vanno incluse nel valore in dogana quando siano riferite alle merci importate e costituiscano, in concreto, una condizione della vendita, anche se il loro ammontare non sia determinato al momento del contratto o dell’importazione.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa: può desumersi dal complesso delle pattuizioni e dai poteri effettivi di controllo o orientamento esercitati dal licenziante sul produttore o sul venditore.
- Il requisito del "controllo" va inteso in senso ampio e fattuale, potendo emergere anche da poteri di ispezione, approvazione della produzione, controllo contabile, imposizione di fabbricanti o limitazioni alla commercializzazione; non è sufficiente un mero controllo di qualità privo di incidenza sul processo produttivo.
- In tema di valore doganale, il giudice di merito deve interpretare le clausole contrattuali rilevanti in modo coerente con la disciplina unionale e con la funzione economica del valore di transazione, verificando se il pagamento delle royalties sia strutturalmente collegato all’importazione.
- L’avvenuto assolvimento dell’IVA intracomunitaria non elimina la maggiore IVA conseguente alla rettifica della base imponibile doganale per l’inclusione delle royalties.
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