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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1938/2024 pubblicata il 7 novembre 2024, RG n. 2290/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1938/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1938/2024, che aveva accertato il suo diritto, per l'anno scolastico 2023/2024, alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 febbraio 2025, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e, alla data del ricorso, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l'avvenuto adempimento e senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione. Ha precisato che, dopo la novella introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è più necessaria la formula esecutiva ai fini dell'azione di ottemperanza, sicché il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha dimostrato di aver adempiuto, gli è stato ordinato di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza euro 500,00 oltre interessi legali. È stato nominato commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o un suo delegato, con termine di 60 giorni dall'insediamento e compenso fissato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un'amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.

  • d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 149

    A seguito della novella, ai fini dell'ottemperanza non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva; il termine dilatorio decorre dalla notificazione della sentenza anche priva di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica del docente, alla quale il giudicato posto in esecuzione aveva riconosciuto il diritto della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, è sufficiente provare il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all'amministrazione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Dopo l'entrata in vigore della novella del d.lgs. 149/2022, la formula esecutiva non è necessaria per proporre il giudizio di ottemperanza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.
  • L'amministrazione convenuta, a fronte della domanda di ottemperanza per il pagamento di una somma, deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice ordina l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su sollecitazione della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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