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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23307/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi all'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso (capo A, art. 416-bis) e reati satellite (capi G e M: porto/detenzione arma e un'estorsione). La difesa contestava vaghezza e vizio di motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, rilevando una discrepanza tra il ruolo attribuito alla ricorrente e le intercettazioni acquisite; inoltre lamentava che il Tribunale del riesame non si era adeguatamente confrontato con le doglianze difensive ex art. 309 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria basandosi soprattutto sulle intercettazioni (più colloqui indicati nell'ordinanza) che dimostravano l'inserimento stabile e il ruolo operativo della ricorrente nel clan Gionta di Torre Annunziata. La Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica. Confermato, quindi, il mantenimento della misura cautelare; ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposta trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferita alla contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che la partecipazione va valutata in senso dinamico e funzionale (stabile inserimento e messa a disposizione dell'associazione) e che intercettazioni gravi, precise e concordanti possono sostenere il giudizio di gravità indiziaria.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiami sulla necessità che il giudice del riesame si confronti con le doglianze difensive; la Corte osserva però che la ricorrente non ha indicato motivi ulteriori tali da dimostrare che il Tribunale non si sia adeguatamente confrontato con i rilievi.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Parametro formale per la motivazione del provvedimento cautelare: il giudice del riesame deve motivare secondo i criteri di quest'articolo e la Corte verifica che il percorso argomentativo renda conto delle ragioni per cui sussistono gravi indizi.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per la sussistenza delle esigenze cautelari (rilevanza dell'elevato disvalore delle condotte e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale) che giustificano la custodia in carcere.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Rilevato il limite del sindacato di legittimità: non è consentito al giudice di cassazione riformulare la valutazione dei fatti (travivamento del fatto) che resta riservata al giudice di merito; il ricorso può contestare il travisamento della prova nei limiti previsti.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine all'obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso il riesame ex art. 309 c.p.p. è limitato: la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione secondo i parametri dell'art. 292 c.p.p. ma non può riconsiderare nel merito l'apprezzamento fattuale degli elementi probatori.
  • Le intercettazioni, se gravi, precise e concordanti, possono costituire autonoma fonte di grave indizio per il reato associativo; la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irrazionale.
  • Per censurare l'omesso confronto con le doglianze difensive occorre indicare in modo puntuale quali argomenti non sono stati valutati e perché ciò avrebbe inciso sulla correttezza del giudizio di gravità indiziaria; mere rimostranze reiterative sono insufficienti.
  • La qualificazione della partecipazione a un'associazione mafiosa va valutata in senso dinamico e funzionale: non è sufficiente lo status, bisogna dimostrare la messa a disposizione e il ruolo operativo nel sodalizio.
  • In sede cautelare la valutazione dell'esigenza della misura (art. 274 c.p.p.) può fondarsi sul fatto che i fatti contestati appaiono ricondotti a un più vasto ambito criminale organizzato, con rilevanza del disvalore delle condotte ai fini della prudenziale conferma della misura.

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