Cassazione Penale, Sentenza n. 12639/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Milano il 11/04/2014 e aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice di primo grado. La difesa deduceva nullità processuali relative alla notifica degli atti delle indagini (avviso di conclusione delle indagini, avviso fissazione udienza preliminare) e al verbale di elezione di domicilio redatto nei confronti dell'imputato tratto in arresto; sosteneva che la nullità fosse di ordine generale ex art.179 c.p.p. e che, perciò, il procedimento dovesse regredire fino al momento in cui si era verificata la nullità, con trasmissione degli atti alla Procura per la rinnovazione delle notifiche prodromiche all'udienza preliminare (richiamando artt.178 lett. c), 179, 185 commi 1 e 3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la soluzione della Corte territoriale: le nullità deducibili in sede di appello devono attinere al giudizio di primo grado, mentre le nullità relative a fasi anteriori dovevano essere sollevate anteriormente (art.181, comma 2 c.p.p.), salvo che si tratti di nullità assolute. Dal vizio prospettato dal ricorrente non risultava che si trattasse di nullità assoluta (non si contestava una omessa citazione ma vizi nella notificazione). Inoltre la regressione del procedimento alla fase iniziale del giudizio consente la tempestiva deduzione delle nullità già verificatesi nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle indagini; perciò la parte non ha dimostrato un pregiudizio di preclusione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare nullità processuali; la Corte di Cassazione non ha ritenuto centrale la sua applicazione diversa da quanto stabilito per le nullità rilevabili in appello.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte territoriale aveva ritenuto che fosse stata violata la norma in relazione alla citazione; la Cassazione precisa che la norma sulla nullità di ordine generale va applicata distinguendo tra nullità assolute e relative e valutando il momento processuale in cui devono essere dedotte.
art. 185, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di regressione del procedimento allo stato e grado in cui si è verificata la nullità; la Cassazione osserva che la regressione consente alla parte di dedurre tempestivamente eventuali nullità anteriori alla fase di giudizio impugnata.
art. 181, comma 2, cod. proc. pen.
Usato dalla Corte di Cassazione per affermare che le nullità relative a fasi antecedenti al giudizio di primo grado devono essere dedotte nei termini e nelle sedi in cui potevano essere rilevate, salvo che si tratti di nullità assolute.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la manifesta infondatezza del ricorso, valutando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186 (richiamata)
Giurisprudenza richiamata a supporto della possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in casi di ricorsi manifestamente infondati.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.5, n.47561 del 11/10/2016, Morosi)
Casi richiamati per distinguere tra omessa citazione (nullità assoluta) e citazione con vizi della notificazione (nullità non necessariamente assoluta).
Massime di principio
- Le nullità relative ad atti delle indagini o ad atti anteriori al giudizio di primo grado devono essere dedotte nella fase processuale in cui potevano tempestivamente essere eccepite (art.181, comma 2 c.p.p.), salvo che si tratti di nullità assolute.
- Occorre distinguere tra omessa citazione (nullità assoluta, potenzialmente rilevabile anche d'ufficio) e citazione con vizi della notificazione (nullità relativa): la seconda non determina automaticamente l'annullamento in sede di cassazione se non è stata tempestivamente dedotta o non è dimostrata l'assoluta invalidità dell'atto.
- La regressione del procedimento (art.185 c.p.p.) deve essere operata fino al grado e allo stato in cui si è verificata la nullità accertata; tale regressione però consente alle parti di far valere eventuali nullità già verificatesi nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle indagini.
- Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione è necessario dimostrare interesse e violazioni non manifestamente infondate; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
- In caso di contestazione di vizi di notificazione è importante documentare il concreto pregiudizio subito e provare che si tratta di nullità assoluta se si intende ottenere la nullità del giudizio anche nelle fasi successive.
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