Sentenza del 15/03/2021 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica ex art. 32 DPR 600/73 sulle operazioni bancarie della I. Srl che ha portato ad un avviso di accertamento (08/04/2015) per maggiori ricavi e indebite deduzioni per complessivi Euro 85.745,00 per l'anno 2011. Dall'accertamento della società è derivato l'accertamento nei confronti del socio G. A. per la quota del 50%. G. A. propone ricorso innanzi alla CTP (valido anche come reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92) chiedendo l'annullamento dell'avviso per vizi di motivazione, per mancato contraddittorio personale nella fase di verifica, per carenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza circa la distribuzione ai soci dei maggiori utili, e per irregolare notifica del PVC a persona diversa dal legale rappresentante. L'ufficio ha difeso la legittimità dell'operato richiamando l'orientamento giurisprudenziale che realizza una presunzione relativa di distribuzione agli soci degli utili occultati nelle società a ristretta base sociale. La CTP ha respinto il ricorso; in appello sono state anche discusse questioni procedurali connesse all'applicazione dell'art. 27 DL 137/2020 sulle modalità di trattazione delle udienze in emergenza COVID-19 e richieste di rinvio per deposito memorie.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto legittimo l'accertamento e adeguata la motivazione della sentenza di primo grado, ha escluso il vizio per mancato contraddittorio personale del socio (in quanto il PVC e gli atti erano stati regolarmente comunicati al legale rappresentante risultante negli atti) e ha confermato l'applicazione della presunzione relativa di distribuzione degli utili ai soci nelle società a ristretta base sociale. Il ricorrente non ha fornito la prova idonea a superare la presunzione (ad es. dimostrazione di reinvestimento o accantonamento). Conseguentemente la decisione di primo grado è confermata e l'appellante è condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.920,00 oltre rimborso forfettario.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 32
Consente la verifica delle operazioni bancarie a carico della società; è considerata base legittima per l'accertamento dei maggiori ricavi non dichiarati della I. Srl.
Decreto Legislativo 546/1992 art. 17-bis
Il ricorso davanti alla CTP è stato valorizzato anche come reclamo/mediazione ai sensi di questa norma; rilevanza procedurale ma non sostanziale rispetto all'esito.
DL 137/2020 art. 27
Disciplina le modalità di celebrazione delle udienze tributarie in emergenza COVID (trattazione scritta, udienze da remoto, termini per memorie). La Commissione ha applicato tale disciplina rifiutando ripetuti rinvii e richiese il rispetto dei termini già concessi.
Statuto del Contribuente (art. 7, Legge 212/2000)
Riconosciuto il diritto del socio di consultare la documentazione relativa alla società; la motivazione dell'accertamento societario, anche per relationem, è stata ritenuta sufficiente per informare il socio.
Codice Civile art. 2476
Richiamato in relazione al PVC redatto nei confronti dell'ente; la notifica al legale rappresentante risultante è stata considerata regolare.
Cass. (varie ordinanze citate: es. n.1970/2020, n.3735/2020, n.2407/2020, n.27049/2019, n.2550/2020)
Orientamento consolidato della Corte di Cassazione che legittima l'accertamento in capo ai soci di società di capitali a ristretta base sociale sulla base di una presunzione relativa di distribuzione agli stessi dei maggiori utili emergenti dall'accertamento societario; grava sul socio l'onere di provare una diversa destinazione di tali utili (reinvestimento, accantonamento) per superare la presunzione.
Codice di procedura civile art. 96
La richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dal ricorrente non ha avuto successo e non è stata accolta dalla Commissione.
Codice Penale art. 598
Riferimento richiamato dal ricorrente come accusa di pregiudizio/diffamazione nei confronti della Commissione; la questione non ha inciso sull'esito e non è stata ritenuta rilevante.
Massime di principio
- Se l'accertamento nei confronti della società diventa definitivo per mancata impugnazione, il singolo socio non può sindacare gli elementi costitutivi dell'accertamento societario salvo che non fornisca prova specifica e adeguata di diversa destinazione dei maggiori utili.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa opera una presunzione relativa di distribuzione agli soci degli utili occultati; l'onere di prova per superare tale presunzione grava sul socio (in particolare se è o è stato amministratore).
- Il contraddittorio nella fase di verifica va instaurato nei confronti del legale rappresentante risultante negli atti: la notifica del PVC al legale rappresentante regolarmente individuato è sufficiente e non impone la notifica parallela a tutti i soci.
- Le censure relative ai dati probatori dell'accertamento societario (es. valorizzazione di accrediti bancari) devono essere mosse tempestivamente e contro l'atto societario; se tale atto è definitivo, quelle censure sono inammissibili in capo al singolo socio.
- In sede processuale l'adesione del giudice alla tesi di una parte non costituisce di per sé vizio di motivazione, purché la decisione espliciti le ragioni del convincimento in modo adeguato anche se sintetico.
- Le disposizioni emergenziali (art. 27 DL 137/2020) limitano la possibilità di ottenere rinvii e udienze pubbliche se non rispettati termini e modalità; le richieste tardive o reiterate possono essere respinte.
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