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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33729/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne (rapina aggravata, indebito utilizzo di bancomat - art. 493 ter c.p. - e detenzione di stupefacenti). Peragine ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.), sostenendo che la condanna per rapina si fonda su prove meramente indiziarie non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192 c.p.p., e lamentando inoltre carenza motivazionale nella valutazione delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti. Castoro ha dedotto vizi motivazionali ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. (contestando, tra l'altro, l'ipotesi del cambio d'abiti come collegamento tra rapina e prelievo indebito) e ha impugnato vari profili della determinazione della pena, inclusa la recidiva e la mancata prevalenza delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e, in parte, manifesta infondatezza. Ha ritenuto che sussistesse una doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello concordi) e che la valutazione probatoria di merito fosse fondata su un mosaico indiziario multifattoriale (es. identificazione di Peragine per caratteristica fisica distintiva, rinvenimento indumenti, riconoscimenti della vittima e di un teste) privo dei vizi che la Corte di legittimità può sindacare. La Corte ha escluso la sussistenza di manifesta illogicità della motivazione e ha considerato i motivi selettivi e generici poiché non hanno contestato tutti gli elementi che hanno sorretto la condanna. I rilievi sulla dosimetria della pena e sulle circostanze attenuanti/recidiva sono stati ritenuti attinenti alla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabili in assenza di evidenti vizi motivazionali. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lettere b, c, e; lett. e menzionata per contraddittorietà e manifesta illogicità

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici, non specifici e quindi inammissibili quando mirano solo a riformulare la valutazione di merito o a proporre una diversa ricostruzione probatoria

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma 2 richiamato in relazione ai requisiti dell'indizio

    Prevede i requisiti di gravità, precisione e concordanza per la prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato tali requisiti nella ricomposizione del 'mosaico indiziario'

  • art. 493 ter cod. pen.

    Norma che sanziona l'indebito utilizzo di carte di pagamento; è tra i reati per cui gli imputati sono stati condannati

  • art. 610 cod. proc. pen.

    co. 5 citato relativamente alla trattazione in camera di consiglio

    Disposizioni procedurali sulla trattazione dell'atto in camera di consiglio; qui rilevato per la modalità di trattazione senza la presenza delle parti

  • art. 611 cod. proc. pen.

    co. 1 bis e ss. citato relativamente alla trattazione in camera di consiglio

    Disciplina processuale collegata alla trattazione in camera di consiglio e alle relative formalità; la Corte ha proceduto in conformità a tali norme

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: i rilievi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non indicano vizi specifici di motivazione
  • La 'doppia conforme' (conferma sia in primo sia in secondo grado) rende più difficile il successo del ricorso per cassazione, perché indica coerenza valutativa dei giudici di merito
  • La prova indiziaria è ammissibile se rispettosa dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192 c.p.p.; contestare un solo elemento quando la decisione si fonda su un insieme di indizi è spesso generico e inefficace
  • I motivi di censura devono essere specifici e completi: mosse 'selettive' contro singoli elementi, senza affrontare l'intero compendio probatorio, rischiano l'inammissibilità per genericità
  • Le questioni relative alla determinazione della pena, alla comparazione delle circostanze e al riconoscimento della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza di motivazione
  • Ricorsi infondati o generici possono comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente probabilità di successo prima di impugnare

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