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Circolare

Circolare numero 40 del 22-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quale documentazione può essere utilizzata per attestare la composizione del nucleo familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare. Viene richiamata la distinzione tra stato di famiglia anagrafico e nucleo familiare e si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva ex art. 2 della legge n. 15/1968 è utilizzabile solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, non dei privati. Per i casi di pagamento diretto da parte dell'Istituto è quindi ammessa la dichiarazione sostitutiva; nei casi di erogazione da parte dei datori di lavoro resta valida la certificazione comunale di stato di famiglia, comprensiva dei legami tra i componenti. La circolare conferma infine le precedenti disposizioni in materia di certificazioni per prestazioni previdenziali e assistenziali.

Certificazione del nucleo familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare

Certificazione del nucleo familiare ai fini dell'assegno per il nucleo familiare

La circolare interviene per chiarire la documentazione idonea a comprovare la composizione del nucleo familiare ai fini della prestazione di assegno per il nucleo familiare. Il tema nasce dalle modifiche introdotte dal Ministero dell'Interno in materia di certificati di stato di famiglia e dalle difficoltà applicative segnalate dall'Istituto, soprattutto nei rapporti con i datori di lavoro che operano a conguaglio.

Quadro normativo e problema interpretativo

La circolare richiama la n. 11 Miacel del 23 luglio 1996, con la quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'eliminazione, dai certificati di stato di famiglia, dell'indicazione delle relazioni di parentela. Secondo tale impostazione, il certificato ha finalità esclusivamente anagrafiche e non è destinato ad attestare la composizione del nucleo familiare, che può essere diversa dalla famiglia anagrafica. Viene richiamata, a sostegno di tale distinzione, la decisione del Consiglio di Stato del 4 maggio 1994, n. 770.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 2 legge n. 15/1968

La circolare evidenzia che, in base alla disposizione ministeriale del 1996, la composizione del nucleo familiare doveva essere comprovata con dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tuttavia, l'Istituto segnala che la facoltà di produrre tale dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato di stato di famiglia è esercitabile soltanto nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 15/1968, e non anche nei confronti dei privati. Il principio era già stato ribadito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 778-8-81 del 21 ottobre 1968 e dal Ministero della Funzione pubblica con circolare n. 26779 del 20 dicembre 1988, oltre che recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 75 del 28 luglio 1989.

Distinzione tra erogazione diretta e erogazione a conguaglio

La conseguenza operativa è che solo i lavoratori ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene erogato direttamente dall'Istituto possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione di stato di famiglia. Nei casi in cui l'assegno sia invece corrisposto dai datori di lavoro mediante conguaglio, la sola dichiarazione sostitutiva non è sufficiente, poiché la prestazione coinvolge anche soggetti privati e la disciplina sulle autocertificazioni non si estende a tali rapporti.

Chiarimento del Ministero dell'Interno

La problematica è stata sottoposta al Ministero dell'Interno, che con circolare n. 3 Miacel del 20 gennaio 1997 ha accolto le motivazioni dell'Istituto. Il Ministero ha precisato che, nei casi di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare da parte dei datori di lavoro, la composizione del nucleo può continuare a essere attestata dai Comuni mediante certificazione dello stato di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti tra i componenti.

Idoneità della certificazione di stato di famiglia

La circolare sottolinea che tale certificazione è pienamente soddisfacente per le esigenze dell'Istituto, perché contiene tutti i dati necessari per individuare i soggetti interessati alla prestazione e risulta redatta secondo modalità corrispondenti allo schema predisposto dall'Istituto ai sensi dell'art. 38 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, recante il Testo unico in materia di assegni familiari.

Conferma delle istruzioni vigenti

Alla luce di quanto sopra, la circolare conferma le disposizioni già emanate in materia di certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, richiamando la circolare n. 136 del 3 giugno 1991.

Punti principali

Eliminazione dell'indicazione delle relazioni di parentela nei certificati di stato di famiglia

La circolare richiama la n. 11 Miacel del 23 luglio 1996, con cui il Ministero dell'Interno ha eliminato dai certificati di stato di famiglia l'indicazione delle relazioni di parentela. Tale scelta si fonda sull'idea che il certificato abbia finalità esclusivamente anagrafiche e non sia destinato a provare la composizione del nucleo familiare, concetto che può non coincidere con la famiglia anagrafica, secondo quanto ribadito dal Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994.

Uso della dichiarazione sostitutiva e limiti di applicabilità

Per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare il Ministero dell'Interno aveva previsto che la composizione del nucleo fosse comprovata esclusivamente mediante dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Istituto osserva però che tale dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 15/1968, e non nei confronti dei privati, come già chiarito da circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Funzione pubblica e recepito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 75 del 28 luglio 1989.

Differenza tra pagamento diretto e pagamento tramite datore di lavoro

La circolare precisa che solo i lavoratori ai quali l'assegno per il nucleo familiare è erogato direttamente dall'Istituto possono presentare la dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione di stato di famiglia. Nei casi in cui la prestazione sia corrisposta dai datori di lavoro con sistema a conguaglio, la dichiarazione sostitutiva non è sufficiente nei rapporti con soggetti privati, sicché occorre un diverso titolo documentale idoneo.

Chiarimento del Ministero dell'Interno e validità della certificazione comunale

A seguito della rappresentazione della problematica da parte dell'Istituto, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 3 Miacel del 20 gennaio 1997, ha precisato che nei casi di erogazione dell'assegno da parte dei datori di lavoro la composizione del nucleo familiare può continuare a essere attestata dai Comuni mediante certificazione dello stato di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti. Tale certificazione è ritenuta pienamente soddisfacente perché contiene i dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati e perché redatta secondo modalità corrispondenti allo schema predisposto dall'Istituto ai sensi dell'art. 38 del DPR 30 maggio 1955, n. 797.

Conferma delle istruzioni precedenti

In conclusione, la circolare conferma le disposizioni già emanate in materia di certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, richiamando la circolare n. 136 del 3 giugno 1991.

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