Circolare numero 39 del 22-2-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento dei contributi versati dai promotori finanziari per gli anni 1992/1996 alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Se i versamenti sono stati effettuati con esplicita riserva di ripetizione risultante da atto scritto anteriore al 31 dicembre 1996, possono essere rimborsati, insieme agli oneri accessori, su richiesta dell’interessato. In mancanza di tale riserva, i contributi devono essere convalidati, ma gli eventuali oneri accessori pagati possono essere restituiti, salvo che siano stati utilizzati in compensazione di un debito contributivo in sede di condono. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative sull’inquadramento previdenziale dei promotori e dei familiari coadiutori, sulle modalità di calcolo e versamento dei contributi e sulle aliquote e i massimali applicabili per il 1997.
Convalida e rimborso dei contributi versati dai promotori finanziari nel periodo 1992/1996 e precisazioni sull’obbligo contributivo dal 1997
Convalida e rimborso dei contributi versati dai promotori finanziari (periodo 1992/1996)
La circolare interviene sull’applicazione dell’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, chiarendo il trattamento dei contributi versati dai promotori finanziari alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali per il periodo 1992/1996. Il documento distingue tra versamenti effettuati con esplicita riserva di ripetizione e versamenti privi di tale riserva, precisando le condizioni per il rimborso dei contributi e degli oneri accessori.
Rimborso dei contributi versati con esplicita riserva
La Direzione Generale afferma che la convalida prevista dal comma 200 non può essere opposta ai soggetti che, assumendo l’inesistenza dell’obbligo assicurativo, abbiano effettuato i versamenti con esplicita riserva di ripetizione, qualora tale obbligo fosse successivamente accertato. Poiché la decorrenza dell’obbligo contributivo è stata fissata in via definitiva al 1° gennaio 1997, i contributi versati per gli anni 1992/1996 devono essere restituiti, insieme ai relativi oneri accessori, a chi ne faccia richiesta.
Il rimborso è però subordinato a una condizione formale precisa: la riserva deve risultare da un atto scritto avente data anteriore al 31 dicembre 1996. In assenza di tale requisito documentale, il rimborso non è ammesso sulla base di questa prima ipotesi.
Contributi senza riserva: convalida e rimborso degli oneri accessori
Qualora i contributi del periodo 1992/1996 siano stati versati senza esplicita riserva di ripetizione, essi devono essere convalidati ai sensi del comma 200. La circolare evidenzia tuttavia che la convalida riguarda i contributi e non i versamenti in quanto tali; di conseguenza, gli oneri accessori eventualmente pagati devono essere rimborsati su richiesta dell’interessato.
Viene inoltre chiarito il caso in cui gli oneri accessori siano stati corrisposti nell’ambito di una domanda di condono parzialmente adempiuta. In tale eventualità, gli importi devono essere anzitutto imputati in conto contributi fino alla concorrenza del debito residuo; solo l’eventuale eccedenza può essere restituita. Con questa istruzione viene sciolta la riserva richiamata nella circolare n. 17 del 25 gennaio 1997, punto 6.
Inquadramento previdenziale e obblighi contributivi dei promotori finanziari
La circolare richiama l’articolo 1, commi 196 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, che ha inserito i promotori finanziari e i loro familiari coadiutori a pieno titolo nell’assicurazione degli esercenti attività commerciali. Ne discende l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri previdenziali previsti per tale gestione.
I contributi devono essere calcolati sui redditi annui effettivamente conseguiti, applicando le aliquote vigenti e nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti dalla normativa. I versamenti devono essere eseguiti alle scadenze stabilite dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.
Aliquote contributive e massimali per il 1997
Per l’anno 1997 la circolare indica le aliquote contributive applicabili alla generalità degli esercenti attività commerciali:
- 15,39% sui redditi fino a lire 63.054.000 annue;
- 16,39% sui redditi da lire 63.054.001 fino al massimale di lire 105.090.000 annue.
Le aliquote comprendono gli incrementi previsti dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (0,09%) e dalla legge n. 662 del 1996 (0,30%). Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono all’assicurazione obbligatoria con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale contributivo per il 1997 è pari a lire 137.148.000.
Punti principali
Rimborso dei contributi versati con riserva
La Direzione Generale ritiene che la convalida prevista dall’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non possa essere opposta a chi abbia versato i contributi per il periodo 1992/1996 con esplicita riserva di ripetizione, fondata sull’asserita inesistenza dell’obbligo assicurativo. In questi casi, poiché la decorrenza dell’obbligo è fissata definitivamente al 1° gennaio 1997, i contributi versati prima di tale data devono essere rimborsati, insieme ai relativi oneri accessori, purché la riserva risulti da atto scritto con data anteriore al 31 dicembre 1996.
Rimborso degli oneri accessori sui contributi da convalidare
Quando non sia stata espressa la riserva di ripetizione, i contributi versati nel periodo 1992/1996 devono essere convalidati ai sensi del comma 200. Poiché il comma 199 consente il versamento dei contributi relativi al periodo considerato senza aggravio e il comma 200 convalida i contributi e non i versamenti in sé, gli oneri accessori eventualmente pagati devono essere rimborsati a chi ne faccia richiesta. Se tali oneri sono stati versati nell’ambito di una domanda di condono parzialmente onorata, devono prima essere imputati a copertura del debito contributivo fino alla sua concorrenza e solo l’eventuale eccedenza può essere restituita. Con tali indicazioni viene sciolta la riserva contenuta nel punto 6 della circolare n. 17 del 25 gennaio 1997.
Obbligo contributivo dei promotori finanziari
In base all’articolo 1, commi 196 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, i promotori finanziari e i loro familiari coadiutori sono inseriti a pieno titolo nell’assicurazione degli esercenti attività commerciali. Ne consegue l’obbligo di osservare tutte le disposizioni previste per il versamento dei contributi dovuti a tale assicurazione, con calcolo sui redditi annui effettivamente conseguiti, applicazione delle aliquote vigenti e rispetto di minimali e massimali. I versamenti devono essere eseguiti alle scadenze previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni.
Aliquote e massimali per il 1997
Per il 1997 le aliquote contributive indicate per la generalità degli esercenti attività commerciali sono pari al 15,39% sui redditi fino a lire 63.054.000 annue e al 16,39% sui redditi da lire 63.054.001 fino al massimale di lire 105.090.000 annue. La circolare precisa che tali aliquote comprendono gli aumenti previsti dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (0,09%) e dalla legge n. 662 del 1996 (0,30%). Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono all’assicurazione obbligatoria con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale per il 1997 è pari a lire 137.148.000.
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