Circolare numero 36 del 19-2-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come inquadrare, ai fini previdenziali e assistenziali, le aziende speciali e i consorzi di servizi istituiti da Comuni e Province ai sensi della legge n. 142/1990. Precisa che tali organismi, essendo soggetti giuridici distinti dagli enti locali, vanno classificati in base all’attività concretamente svolta; in caso di attività plurime occorre verificare la sussistenza di autonome posizioni o, se necessario, ricorrere al decreto ministeriale di aggregazione. Vengono inoltre fornite indicazioni sui consorzi preesistenti, sulla contribuzione CIG per le aziende municipalizzate trasformate in S.p.A., sull’esonero dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria e sulla posizione del personale già iscritto alla CPDEL.
Inquadramento previdenziale di aziende speciali e consorzi di servizi ex legge 142/1990
Legge 8 giugno 1990, n. 142: inquadramento previdenziale di aziende speciali e consorzi di servizi
La circolare fornisce istruzioni sull’inquadramento contributivo e assicurativo degli organismi istituiti da Comuni e Province ai sensi della legge n. 142/1990. Il documento distingue tra aziende speciali, consorzi di servizi e consorzi tra enti locali, e indica anche le conseguenze in materia di CIG, disoccupazione involontaria e posizione del personale già iscritto alla CPDEL.
Premessa e finalità
La legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, consente ai Comuni e alle Province di istituire aziende speciali o costituire consorzi per la gestione di servizi pubblici aventi ad oggetto produzione di beni e attività dirette a fini sociali e allo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La circolare interviene per stabilire il corretto inquadramento previdenziale di tali organismi.
Aziende speciali: natura giuridica e criteri di inquadramento
Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142/1990, l’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione, fissa le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione.
Nonostante questo collegamento funzionale, la circolare precisa che l’azienda speciale è un soggetto giuridico distinto dall’ente locale e deve iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Ne consegue che non le può essere riconosciuta la natura di ente pubblico propria dell’ente locale e che, ai fini previdenziali e assistenziali, va inquadrata in base all’attività concretamente svolta secondo l’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Attività plurime e posizioni contributive
Se l’azienda speciale svolge attività plurime, occorre verificare preliminarmente se ciascuna attività presenti autonomia organizzativa, economica e gestionale sufficiente per aprire differenti posizioni nei diversi settori. Qualora ciò non sia possibile, la circolare rinvia al decreto di aggregazione previsto dall’art. 49, comma 3, della legge n. 88/1989, da emanarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso, il comportamento contributivo dell’azienda deve essere coerente con il settore in cui viene inquadrata.
Consorzi di servizi ex art. 25
L’art. 25 della legge n. 142/1990 consente a Comuni e Province di costituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23. La circolare stabilisce che anche tali consorzi devono essere inquadrati con gli stessi criteri previsti per le aziende speciali, cioè in funzione dell’attività effettivamente svolta.
Consorzi tra enti locali e revisione ex art. 60
L’art. 60 della legge n. 142/1990 imponeva la revisione dei consorzi esistenti mediante soppressione o trasformazione nelle forme previste dalla legge, entro due anni dall’entrata in vigore della norma, anche in deroga ai limiti di durata indicati negli atti costitutivi. Gli organismi eventualmente costituiti in sostituzione di quelli preesistenti, se trasformati secondo le norme delle aziende speciali, devono essere inquadrati per i periodi successivi alla trasformazione secondo le regole già indicate per le aziende speciali. Per i periodi anteriori alla trasformazione, invece, i consorzi tra enti locali restano inquadrati nel ramo "Enti Pubblici".
Aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. e CIG
Con riferimento alle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, la circolare conferma, in conformità al parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’esclusione dall’applicazione della disciplina sulla CIG ai sensi dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869. È ritenuta decisiva l’attività concretamente svolta, che resta finalizzata alla gestione di pubblici esercizi con scopi sociali e di sviluppo locale. La condizione essenziale è che il capitale delle società sia interamente di proprietà degli enti pubblici.
Contribuzione contro la disoccupazione involontaria
Gli organismi disciplinati dalla legge n. 142/1990 che intendano ottenere l’esclusione dall’obbligo della contribuzione contro la disoccupazione involontaria devono presentare richiesta di esonero al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Personale già iscritto alla CPDEL
Per il personale dipendente delle aziende considerate, già iscritto alla CPDEL, oggi INPDAP, la circolare richiama l’art. 5, punto b), della legge 8 agosto 1991, n. 274, che consente di optare per il mantenimento dell’iscrizione presso tale ente. Rimane comunque fermo l’obbligo di versare all’INPS le contribuzioni minori.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare prende le mosse dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che consente a Comuni e Province di istituire aziende speciali o costituire consorzi per la gestione di servizi pubblici aventi finalità sociali e di sviluppo economico e civile delle comunità locali. L’obiettivo è dettare le regole di inquadramento previdenziale e assistenziale di tali organismi.
Aziende speciali: natura giuridica e inquadramento
Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142/1990, l’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto approvato dal Consiglio comunale o provinciale. Pur essendo strettamente collegata all’ente locale, è un soggetto giuridico distinto, con obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Perciò non può essere automaticamente considerata ente pubblico e deve essere inquadrata previdenzialmente in base all’attività effettivamente svolta, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989.
Attività plurime e possibilità di più inquadramenti
Quando l’azienda speciale svolge attività plurime, deve prima verificarsi se ciascuna attività possieda autonomia organizzativa, economica e gestionale tale da consentire l’apertura di posizioni distinte nei diversi settori. Se ciò non è possibile, occorre fare ricorso al decreto di aggregazione previsto dall’art. 49, comma 3, della legge n. 88/1989. In base al settore assegnato, l’azienda deve uniformare il proprio comportamento contributivo.
Consorzi di servizi ex art. 25
I consorzi costituiti da Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi seguono, per quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali. Di conseguenza, anche il loro inquadramento previdenziale deve essere determinato con gli stessi criteri indicati per le aziende speciali, cioè in base all’attività concretamente esercitata.
Consorzi tra enti locali e revisione ex art. 60
L’art. 60 della legge n. 142/1990 imponeva agli enti locali di rivedere i consorzi esistenti mediante soppressione o trasformazione nelle forme previste dalla stessa legge, entro due anni dall’entrata in vigore della norma, anche in deroga alla durata prevista dagli atti costitutivi. I nuovi organismi, se trasformati secondo le regole delle aziende speciali, sono inquadrati per i periodi successivi alla trasformazione secondo i criteri già indicati; per i periodi anteriori, invece, i consorzi restano nel ramo "Enti Pubblici".
Aziende municipalizzate trasformate in S.p.A. e CIG
Per le aziende municipalizzate trasformate in società per azioni viene confermata l’esclusione dalla disciplina della CIG, in base all’art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869. Resta determinante l’attività concretamente svolta, che continua a essere finalizzata alla gestione di pubblici servizi con finalità sociali e di sviluppo locale; resta inoltre necessaria la condizione che il capitale sia interamente di proprietà degli enti pubblici.
Contribuzione contro la disoccupazione involontaria
Gli organismi disciplinati dalla legge n. 142/1990 che intendano ottenere l’esclusione dall’obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria devono chiedere l’esonero al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 818/1957.
Personale già iscritto alla CPDEL
Il personale dipendente delle aziende considerate, già iscritto alla CPDEL (ora INPDAP), può optare per il mantenimento dell’iscrizione a tale ente ai sensi dell’art. 5, punto b), della legge 8 agosto 1991, n. 274. Resta comunque fermo l’obbligo di versare all’INPS le contribuzioni minori.
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