Circolare numero 12 del 24-02-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della decadenza del D.L. 538/1996 e disciplina il condono previdenziale introdotto dalla L. 662/1996. Definisce i soggetti interessati, i periodi regolarizzabili, le modalità di pagamento, il calcolo delle somme aggiuntive e gli effetti della sanatoria su sanzioni, contenziosi e procedure esecutive. Indica inoltre il trattamento delle rateazioni in corso, dei pagamenti tardivi delle rate dei precedenti condoni, la conferma di alcune domande presentate ai sensi del D.L. 538/1996 e la modulistica da utilizzare.
Condono previdenziale e regolarizzazione contributiva ai sensi della L. 662/1996
Condono previdenziale e regolarizzazione contributiva ai sensi della L. 662/1996
La circolare interviene in materia di sanatoria previdenziale e assistenziale, a seguito della decadenza del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, e chiarisce l’assetto definitivo introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vengono disciplinati i soggetti ammessi, i periodi regolarizzabili, le modalità di pagamento, gli effetti estintivi della regolarizzazione e il coordinamento con precedenti condoni e rateazioni.
Decadenza del D.L. 538/1996 e salvezza degli effetti
Il D.L. 538/1996 è decaduto per mancata conversione nei 60 giorni dalla pubblicazione del 23 ottobre 1996. La L. 662/1996, entrata in vigore il 1 gennaio 1997, ha tuttavia disposto che restino validi gli atti e salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto. Ne consegue, in particolare, la conferma delle domande di regolarizzazione presentate ai sensi del decreto decaduto, anche con riferimento al mese di luglio 1996, purché presentate entro il 16 dicembre 1996 e con le modalità previste dal D.L. 538/1996.
Soggetti interessati e ambito temporale
L’art. 1, comma 226, della L. 662/1996 consente la regolarizzazione ai soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che siano debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto giugno 1996, con scadenza ordinaria del 20 luglio 1996. La circolare precisa che la norma non distingue tra soggetti che denunciano per la prima volta la posizione e soggetti già iscritti all’ENPALS: tutti possono sanare la debitoria fino al 30 giugno 1996. È inoltre esclusa dall’ambito della sanatoria la violazione relativa all’omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori pensionati.
Modalità di regolarizzazione e termini
La regolarizzazione può essere effettuata presso gli sportelli unificati tramite:
- versamento in unica soluzione entro il 31 marzo 1997, da intendersi al 1 aprile 1997 poiché il 31 marzo cade festivo;
- versamento in 30 rate bimestrali consecutive di pari importo, con prima rata entro la medesima scadenza.
La circolare ribadisce che non sono ammessi piani di ammortamento diversi, salvo la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il debito residuo.
Oneri accessori e criterio di calcolo
In luogo delle sanzioni civili, la L. 662/1996 prevede interessi nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi e premi complessivamente dovuti. Per contributi complessivamente dovuti deve intendersi l’intero ammontare dei contributi oggetto di regolarizzazione agevolata, comprensivo sia dei contributi ancora da versare sia di quelli già versati in ritardo, nei confronti di ciascun ente interessato.
La somma aggiuntiva ridotta va calcolata dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data del pagamento effettivo. La circolare riporta una tabella esemplificativa delle aliquote per ritardi espressi in giorni, mesi e anni. Per il pagamento rateale, l’importo delle rate è comprensivo di interessi pari all’8% annuo ed è calcolato applicando al debito il coefficiente 0,040127 della tabella 2 allegata alla L. 662/1996.
Coordinamento con il condono ex D.L. 499/1996
Per i soggetti che abbiano già versato la prima, la seconda e la terza rata del condono di cui all’art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, la circolare individua due possibilità:
- regolarizzare la parte residua del debito usufruendo del nuovo condono della L. 662/1996, con presentazione di apposita domanda;
- proseguire il pagamento delle rate residue secondo le modalità del D.L. 499/1996, con interessi dell’8% annuo sul periodo di differimento decorrente dal 30 giugno 1996.
Sono inoltre riepilogate le scadenze delle rate residue in funzione dell’importo della partita debitoria: fino a 1 miliardo di lire, fino a 5 miliardi, fino a 20 miliardi e oltre 20 miliardi, con progressione delle scadenze fino al 31 maggio 1998 per le posizioni più elevate.
Versamenti tardivi delle rate successive alla prima
L’art. 1, comma 231, della L. 662/1996 consente di considerare validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima, per una serie di regolarizzazioni contributive espressamente elencate nella norma, purché i soggetti interessati abbiano già provveduto, o provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare gli interessi all’8% annuo commisurati al ritardo. La circolare precisa che il beneficio riguarda anche le rate tardive relative al D.L. 499/1996 e ai precedenti istituti richiamati, ma non comporta la rideterminazione della sanzione civile al 17%.
Rateazioni in corso e imputazione dei pagamenti
I benefici della L. 662/1996 si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione deliberata dagli organi dell’ente e regolarmente perfezionata, ma solo per le rate ancora non versate. Le somme già pagate mantengono la loro originaria destinazione. La circolare evidenzia la necessità di distinguere l’importo dei contributi già pagati dal residuo debito contributivo ancora assoggettabile a sanzioni civili.
In caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie pagate sono imputate integralmente a contributi, partendo dai periodi meno recenti. Gli interessi di dilazione già compresi nelle rate versate restano acquisiti a tale specifico titolo.
Effetti della regolarizzazione e decadenza dal beneficio
La regolarizzazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla L. 662/1996 estingue:
- i reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative;
- ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento, alla denuncia e al versamento dei contributi o premi, ivi compresi quelli di cui all’art. 51 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Non trovano applicazione le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 338/1989. I provvedimenti di esecuzione in corso sono sospesi dalla domanda di regolarizzazione e subordinati al puntuale pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 1.
Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di presentazione della domanda e di versamento di contributi e/o sanzioni determina la decadenza dal beneficio, con applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito contributivo.
Sanzioni amministrative comprese, escluse e adempimenti formali
La sanatoria riguarda tutte le sanzioni amministrative connesse con la denuncia e il versamento dei contributi, comprese quelle della L. 689/1981 per omissioni contributive o violazioni ad esse connesse. La circolare chiarisce anche che, per talune imprese sanzionate sia ai sensi della L. 689/1981 sia ai sensi dell’art. 1 del D.L. 69/1988 per mancato possesso del certificato di agibilità, il pagamento delle sanzioni amministrative non è dovuto se viene regolarizzata la posizione contributiva nella misura e nei termini previsti dalla L. 662/1996, in ragione della connessione con la denuncia dei lavoratori e il versamento dei contributi.
Restano invece escluse dal beneficio:
- le sanzioni amministrative non connesse con omissioni contributive;
- quelle comminate a carico di imprese ospitanti soggetti tenuti al certificato di agibilità ai sensi dell’art. 1 del D.L. 69/1988.
Le sanzioni per inesatta, incompleta, omessa o ritardata presentazione dei modelli di denuncia non sono più dovute a condizione che l’impresa provveda, entro il 31 marzo 1997/1 aprile 1997, agli adempimenti formali cui le sanzioni si riferiscono e che i contributi siano stati regolarmente versati.
Crediti di modesto importo estinti di diritto
Il comma 232 dell’art. 1 stabilisce che i crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esistenti al 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni, senza procedere alla riscossione.
Rinvio sulla seconda rata del condono ex D.L. 538/1996
A seguito di chiarimenti ministeriali, il pagamento della seconda rata della regolarizzazione ex art. 2, comma 2, del D.L. 538/1996, già fissato al 16 febbraio 1997, può essere effettuato entro il 31 maggio 1997. Il differimento non comporta aggravio per le imprese e non richiede aggiornamenti delle sanzioni civili al 17% né degli interessi all’8%.
La circolare osserva che, dal momento della seconda rata in poi, le scadenze residue coincidono con quelle del nuovo condono della L. 662/1996, uniformando così il piano di pagamento del decreto decaduto al nuovo regime.
Modulistica e codici da utilizzare
Ai fini dell’accoglimento della domanda occorre presentare:
- denuncia di iscrizione mod. 032/U, se l’impresa non è immatricolata;
- domanda di condono secondo lo schema allegato;
- denunce contributive mensili mod. 031/R e denunce trimestrali mod. 031/CM relative ai periodi oggetto di sanatoria;
- attestazione del versamento, se il pagamento avviene in unica soluzione;
- attestazione del versamento della prima rata, se il pagamento è rateale.
Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere indicati i codici:
- 037 per regolarizzazione di contributi in unica soluzione;
- 035 per regolarizzazione di contributi in forma rateale;
- 034 per versamento della somma aggiuntiva.
La documentazione può essere presentata in unica copia; se la regolarizzazione riguarda più istituti previdenziali, l’ufficio ricevente cura l’inoltro di fotocopia a ciascun altro istituto interessato.
Schema della domanda allegata
L’allegato propone un modello di domanda indirizzato alla sede compartimentale o sezione distaccata, nel quale l’impresa, tramite il legale rappresentante, indica le gestioni interessate, i dati identificativi, i periodi oggetto di sanatoria e i relativi importi per contributi, sanzione civile ridotta e somma aggiuntiva. La domanda contiene anche la richiesta alternativa di pagamento in unica soluzione o in 30 rate bimestrali consecutive, con dichiarazione di aver già presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto di sanatoria e con un’avvertenza finale relativa all’eventuale presenza di accertamenti ispettivi.
Punti principali
Decadenza del D.L. 538/1996 e conferma degli effetti già prodotti
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, non è stato convertito in legge ed è quindi decaduto. La L. 23 dicembre 1996, n. 662, entrata in vigore il 1 gennaio 1997, ha comunque fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti sulla base del decreto decaduto. Restano quindi validi, se presentati entro il 16 dicembre 1996 e con le modalità previste, anche gli atti di regolarizzazione relativi al mese di luglio 1996.
Soggetti interessati e periodi regolarizzabili
Possono regolarizzare la posizione i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che risultino debitori per omessi o tardivi versamenti riferiti a periodi contributivi maturati fino a tutto giugno 1996, con scadenza ordinaria di pagamento al 20 luglio 1996. La sanatoria non distingue tra soggetti mai iscritti e soggetti già iscritti all’ENPALS. Non si applica alle violazioni relative all’omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori pensionati.
Modalità di regolarizzazione e termini
La regolarizzazione deve avvenire presso gli sportelli unificati e con versamento entro il 31 marzo 1997, termine da considerarsi al 1 aprile 1997 poiché il 31 marzo cade festivo. È ammesso il pagamento in unica soluzione oppure in 30 rate bimestrali consecutive di pari importo, con prima rata entro la medesima scadenza. Non sono previsti piani diversi, salvo l’estinzione anticipata del debito residuo.
Misura degli oneri accessori e calcolo delle somme aggiuntive
In luogo delle sanzioni civili, si applicano interessi nella misura del 17% annuo entro il limite massimo del 50% dei contributi e premi complessivamente dovuti. La somma aggiuntiva ridotta va calcolata dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al pagamento effettivo, secondo le aliquote di ritardo riportate in circolare. Per i pagamenti rateali, le rate sono maggiorate di interessi all’8% annuo e l’importo viene determinato applicando il coefficiente 0,040127 della tabella 2 della L. 662/1996.
Condominio previdenziale del D.L. 499/1996 e rate residue
Per i soggetti che hanno già versato la prima, seconda e terza rata del condono di cui all’art. 3 del D.L. 499/1996, la circolare consente due opzioni: regolarizzare la parte residua con il nuovo condono della L. 662/1996 oppure proseguire il piano originario con interessi dell’8% annuo sul differimento. Sono elencate le scadenze delle rate residue in funzione dell’ammontare del debito, fino alle 14 rate per partite superiori a 20 miliardi di lire.
Validità dei versamenti tardivi delle rate dei precedenti condoni
L’art. 1, comma 231, L. 662/1996 considera validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima per le regolarizzazioni contributive previste da diverse precedenti normative, purché entro il 16 dicembre 1996 siano stati versati gli interessi all’8% annuo per il ritardo. La convalida riguarda anche i versamenti tardivi relativi al D.L. 499/1996, ma non comporta alcuna rideterminazione della sanzione civile al 17%.
Rateazioni in corso e criteri di imputazione
I benefici della L. 662/1996 si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione deliberata dall’Ente, ma solo per le rate non ancora pagate. Le somme già versate restano imputate secondo la loro originaria destinazione; devono quindi essere distinti i contributi già pagati dal debito residuo. In caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie versate sono imputate integralmente a contributi a partire dai periodi meno recenti.
Effetti del condono, sospensione delle azioni e cause di decadenza
La regolarizzazione estingue i reati previsti dalle leggi speciali in materia di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni denunciate. Non si applicano inoltre le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. I provvedimenti esecutivi in corso sono sospesi dalla presentazione della domanda, ma restano subordinati al puntuale pagamento delle somme dovute. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito.
Sanzioni amministrative comprese o escluse dal beneficio
Sono comprese nel beneficio le sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi, incluse quelle della L. 689/1981 relative a omissioni contributive. Per alcune imprese è richiamata anche l’esenzione dalle sanzioni per mancanza del certificato di agibilità, quando la violazione è direttamente collegata alla denuncia dei lavoratori e al versamento dei contributi. Restano escluse le sanzioni non connesse a omissioni contributive e quelle relative a imprese ospitanti soggetti tenuti al certificato di agibilità. Le sanzioni per omessa, inesatta, incompleta o tardiva presentazione dei modelli di denuncia non sono dovute se gli adempimenti formali sono completati entro il 31 marzo 1997/1 aprile 1997 e i contributi risultano regolarmente versati.
Credito di modesto importo estinto ex lege
L’art. 1, comma 232, L. 662/1996 prevede l’estinzione, senza riscossione, dei crediti non superiori a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali e assistenziali, esistenti al 31 marzo 1996, comprensivi di accessori e sanzioni.
Pagamento della seconda rata del condono ex D.L. 538/1996
La seconda rata della regolarizzazione agevolata di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 538/1996, inizialmente prevista per il 16 febbraio 1997, può essere versata entro il 31 maggio 1997. Lo slittamento non comporta alcun aggravio né l’aggiornamento delle sanzioni civili al 17% o degli interessi all’8%. Dalla seconda rata in poi il piano di pagamento si uniforma alle scadenze della L. 662/1996.
Modulistica e codici da utilizzare
Per l’accoglimento della domanda occorre presentare: denuncia di iscrizione mod. 032/U se l’impresa non è immatricolata; domanda di condono secondo lo schema allegato; denunce contributive mensili mod. 031/R e trimestrali mod. 031/CM per i periodi oggetto di sanatoria; attestazione del versamento se il pagamento è in unica soluzione; attestazione del versamento della prima rata se il pagamento è rateale. Nel mod. 031/R, quadro C, vanno indicati i codici 037 per regolarizzazione in unica soluzione, 035 per regolarizzazione rateale e 034 per il versamento della somma aggiuntiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 feb 1997Circolare numero 11 del 24-02-1997 enpals
- Circolare · 22 feb 1997Circolare numero 39 del 22-2-1997
- Circolare · 22 feb 1997Circolare numero 40 del 22-2-1997
- Circolare · 22 feb 1997Circolare numero 41 del 22-2-1997
- Circolare · 26 feb 1997Circolare numero 42 del 26-2-1997
- Circolare · 27 feb 1997Circolare numero 44 del 27-2-1997
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →