Circolare numero 11 del 24-02-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento, dal 1° gennaio 1997, dei valori massimi degli importi sostitutivi del servizio di mensa, di vitto e di trasporto esclusi dalla base imponibile contributiva. L’adeguamento deriva dalla variazione ISTAT 1997 pari al 3,9% e comporta nuovi tetti monetari per pasto e per mensilità. Viene inoltre indicata la procedura di regolarizzazione per i datori di lavoro che abbiano versato contributi senza considerare tali esclusioni, mediante mod. 031/R di variazione e utilizzo del codice causale 128 per il recupero delle differenze a credito.
Aggiornamento 1997 degli importi esclusi dalla base imponibile contributiva per mensa, vitto e trasporto
Aggiornamento degli importi sostitutivi per mensa, vitto e trasporto
La circolare illustra l’adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 1997, dei valori massimi degli importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto e trasporto esclusi dalla base imponibile contributiva. L’aggiornamento è conseguente alla variazione ISTAT 1997 pari al 3,9% e si applica ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro nei confronti della generalità dei lavoratori per esigenze connesse all’attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro i limiti fissati con decreto del Ministero del tesoro.
I DD.MM. 3 marzo 1994 e 8 luglio 1994 hanno determinato i valori per il 1994 e hanno previsto l’aggiornamento annuale in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Variazione ISTAT e nuovi importi dal 1° gennaio 1997
Per il 1997 la variazione ISTAT è risultata pari al 3,9%. In applicazione di tale indice, i valori aggiornati, validi dal 1° gennaio 1997, sono i seguenti:
- L. 2.275 a pasto per il valore massimo dell’importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi;
- L. 10.240 a pasto per il valore massimo del buono pasto;
- L. 28.446 mensili per il valore massimo dell’importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi.
Regolarizzazione contributiva dei datori di lavoro
I datori di lavoro che, a decorrere dall’1.1.97, abbiano effettuato gli adempimenti contributivi senza tenere conto delle disposizioni richiamate devono procedere al recupero di eventuali differenze contributive compilando i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga interessati al conguaglio.
Le eventuali differenze contributive a credito possono essere detratte utilizzando il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione), da indicare nell’apposito spazio del mod. 031/R, quadro C, in occasione degli adempimenti relativi al mese in cui viene effettuata la regolarizzazione a conguaglio.
Punti principali
Base normativa dell’esclusione contributiva
L’art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, siano esclusi dalla base imponibile per i contributi di previdenza e assistenza sociale i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori, nonché i relativi importi sostitutivi, entro i limiti fissati con decreto ministeriale.
Adeguamento annuale degli importi sostitutivi
I DD.MM. 3 marzo 1994 e 8 luglio 1994 hanno fissato per il 1994 i valori degli importi sostitutivi di mensa, vitto e trasporto e hanno stabilito che tali importi siano aggiornati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 1997 la variazione è risultata pari al 3,9%.
Nuovi valori validi dal 1° gennaio 1997
A seguito dell’adeguamento ISTAT, dal 1° gennaio 1997 i valori massimi risultano: L. 2.275 per pasto per l’importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi; L. 10.240 per pasto per il buono pasto; L. 28.446 mensili per l’importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto in sede contrattuale o da accordi integrativi.
Regolarizzazione dei contributi versati senza tener conto delle nuove soglie
I datori di lavoro che, dal 1° gennaio 1997, abbiano assolto gli obblighi contributivi senza applicare le disposizioni indicate devono procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive mediante compilazione dei modelli 031/R di variazione per i periodi di paga interessati al conguaglio.
Recupero delle differenze a credito con codice causale 128
Le differenze contributive a credito possono essere portate in detrazione utilizzando il codice causale 128, indicato come "rimborso contributi da denunce di variazione", da riportare nell’apposito spazio del mod. 031/R (quadro C) in occasione degli adempimenti relativi al mese in cui viene effettuata la regolarizzazione a conguaglio.
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