Circolare numero 37 del 19-2-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le imprese artigiane soggette ai CCNL dell’artigianato perdono gli sgravi e/o la fiscalizzazione degli oneri sociali se non applicano integralmente gli istituti economici e normativi dei contratti, in particolare le clausole relative ai versamenti ai Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e per la rappresentanza sindacale. Viene precisata la natura contributiva degli accantonamenti destinati al Fondo di sostegno del reddito, soggetti al contributo di solidarietà del 10%, e vengono distinti i criteri sanzionatori per i periodi anteriori e successivi al 1 marzo 1993 e al 31 luglio 1994. Sono inoltre indicate le modalità operative per il versamento tramite codice M900 e per le eventuali regolarizzazioni.
Decadenza dagli sgravi e fiscalizzazione per le imprese artigiane che non rispettano i CCNL e versamento del contributo di solidarietà sui Fondi bilaterali
Decadenza dagli sgravi e contributo di solidarietà per le imprese artigiane
La circolare interviene sul regime agevolativo delle imprese artigiane soggette ai CCNL dell’artigianato, chiarendo le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi ai Fondi bilaterali. Il documento specifica inoltre la natura contributiva degli accantonamenti destinati al Fondo per il sostegno del reddito e le modalità operative per il versamento del contributo di solidarietà.
Ambito di applicazione e presupposto della decadenza
Le disposizioni riguardano le imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato, incluse quelle non aderenti alle associazioni firmatarie. Ai fini della concessione di sgravi e/o fiscalizzazione degli oneri sociali, è richiesto l’integrale rispetto degli istituti economici e normativi previsti dai CCNL, come già chiarito dalle circolari n. 97 del 24 aprile 1993 e n. 131 del 2 maggio 1994, in attuazione dell’art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito nella legge n. 151 del 20 maggio 1993.
L’inosservanza delle clausole contrattuali che impongono il versamento ai Fondi bilaterali costituiti presso l’Ente bilaterale paritetico comporta l’esclusione dalle agevolazioni di cui all’art. 6, commi 9 e 10, e all’art. 7, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo i criteri mitigatori introdotti dall’art. 4 della legge n. 151/1993.
Natura degli accantonamenti al Fondo di sostegno del reddito
La circolare ricostruisce l’evoluzione interpretativa del contributo dovuto dai datori di lavoro artigiani agli enti bilaterali per il finanziamento del Fondo di sostegno del reddito. In precedenza, con la circolare n. 161 del 20 giugno 1991, tale contributo era stato ricondotto alla disciplina dell’art. 9-bis, comma 4, della legge 1 giugno 1991, n. 166, valorizzando la funzione solidaristica del Fondo.
Successivamente, viene affermato che le quote di accantonamento destinate agli interventi a sostegno del reddito del lavoratore devono essere assoggettate al contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis, comma 2, della legge n. 166/1991. La circolare richiama anche l’orientamento del Ministero del Lavoro, secondo cui i Fondi bilaterali sono soggetti erogatori di prestazioni; ciò rafforza l’applicazione del relativo regime contributivo.
Il mancato versamento delle quote di accantonamento è qualificato come ipotesi di retribuzione non corrisposta�a0ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989, poiché tali somme concorrono alla determinazione del trattamento economico complessivo del lavoratore tramite il Fondo.
Regole sanzionatorie per i periodi anteriori al 1 marzo 1993
Per i periodi antecedenti al 1 marzo 1993, la circolare distingue tra le diverse voci dovute:
- il mancato versamento della contribuzione al Fondo per la rappresentanza sindacale non comporta sanzioni per il datore di lavoro;
- il mancato versamento della quota di accantonamento al Fondo per il sostegno del reddito determina la decadenza dagli sgravi e dalla fiscalizzazione per tutto il periodo cui si riferisce la quota, ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989;
- l’omessa denuncia all’INPS delle somme erogate dal Fondo di sostegno, ai fini della contribuzione ordinaria, integra una violazione dell’art. 6, comma 9, lettera b), con perdita delle agevolazioni per ciascun mese in cui si è verificata l’omissione.
La circolare precisa, invece, che non produce conseguenze sul diritto alle agevolazioni la sola denuncia all’Istituto delle quote di accantonamento versate al Fondo ai fini del contributo di solidarietà.
Regole sanzionatorie per i periodi dal 1 marzo 1993
Per i periodi decorrenti dal 1 marzo 1993, l’omesso versamento della quota annuale al Fondo per la rappresentanza sindacale comporta la decadenza dagli sgravi e/o dalla fiscalizzazione per l’intero anno cui si riferisce l’inadempienza. In questo caso, non è possibile applicare i criteri mitigatori di cui all’art. 4 della legge n. 151/1993.
L’omesso versamento della quota al Fondo per il sostegno del reddito determina, a sua volta, la perdita delle agevolazioni, sempre per violazione dell’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989.
Adempimenti contributivi e disciplina transitoria
La circolare distingue ulteriormente gli adempimenti contributivi in relazione ai periodi successivi ai chiarimenti ministeriali del 2 agosto 1994. In particolare:
- per il periodo 1 marzo 1993 - 31 luglio 1994, si applicano integralmente le regole già indicate per i periodi antecedenti quanto alla denuncia delle somme erogate dal Fondo di sostegno;
- per i periodi successivi al 31 luglio 1994, l’omessa denuncia degli accantonamenti dovuti al Fondo di sostegno per il reddito ai fini del contributo di solidarietà del 10% costituisce inadempienza verso l’INPS;
- sono comunque considerati esaustivi gli adempimenti già effettuati sulle somme erogate a seguito dell’intervento del Fondo;
- parimenti esaustivi sono gli adempimenti eseguiti entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla diramazione della circolare, con riferimento alle erogazioni del Fondo intervenute dopo l’emanazione del documento.
Modalità operative
Ai fini del versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle quote di accantonamento ai Fondi bilaterali destinati al sostegno del reddito, deve essere utilizzato il codice "M900", già previsto dalla circolare n. 161 del 20 giugno 1991.
Per i periodi pregressi, eventuali sistemazioni devono essere effettuate mediante la procedura ordinaria prevista per le regolarizzazioni contributive.
Punti principali
Ambito di applicazione e principio generale
La circolare riguarda le imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato, comprese quelle non iscritte alle associazioni firmatarie. Per ottenere sgravi e/o fiscalizzazione degli oneri sociali, tali imprese devono rispettare integralmente gli istituti economici e normativi previsti dai CCNL. L’inosservanza degli obblighi contrattuali, in particolare delle clausole che impongono contributi ai Fondi bilaterali, comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10, e dell’art. 7 della legge n. 389/1989, con applicazione dei criteri mitigatori introdotti dall’art. 4 della legge n. 151/1993.
Natura degli accantonamenti e contributo di solidarietà
Gli accantonamenti destinati al Fondo per il sostegno del reddito, istituito nell’ambito degli enti bilaterali, sono qualificati come quote soggette al contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis, comma 2, della legge n. 166/1991. La circolare supera l’impostazione precedente che distingueva tra contributi ordinari e accantonamenti esenti, precisando che tali somme concorrono alla determinazione del trattamento economico complessivo del lavoratore e, se non versate, integrano ipotesi di retribuzione non corrisposta ai fini dell’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989.
Effetti dell’inadempienza prima del 1 marzo 1993
Per i periodi anteriori al 1 marzo 1993, l’omesso versamento della contribuzione dovuta al Fondo per la rappresentanza sindacale non comporta sanzioni per il datore di lavoro. Diversamente, l’omesso versamento della quota di accantonamento al Fondo per il sostegno del reddito determina la decadenza dagli sgravi e dalla fiscalizzazione per tutto il periodo cui si riferisce la quota. Inoltre, l’omessa denuncia all’INPS delle somme erogate dal Fondo di sostegno, ai fini della contribuzione ordinaria, comporta la decadenza dai benefici per ciascun mese di omissione. Nessuna conseguenza deriva invece dalla sola denuncia delle quote di accantonamento versate al Fondo ai fini del contributo di solidarietà.
Effetti dell’inadempienza dal 1 marzo 1993
Per i periodi decorrenti dal 1 marzo 1993, l’omesso versamento della quota annuale al Fondo per la rappresentanza sindacale comporta la decadenza dagli sgravi e/o dalla fiscalizzazione per l’intero anno di riferimento, senza possibilità di applicare i criteri mitigatori dell’art. 4 della legge n. 151/1993. Anche l’omesso versamento della quota al Fondo di sostegno del reddito determina la perdita delle agevolazioni per violazione dell’art. 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989.
Adempimenti contributivi e distinzione dei periodi 1.3.1993 - 31.7.1994 e successivi
Per il periodo 1 marzo 1993 - 31 luglio 1994, gli adempimenti contributivi seguono integralmente le regole già richiamate per i periodi anteriori in tema di denuncia delle somme erogate dal Fondo di sostegno. Per i periodi successivi al 31 luglio 1994, l’omessa denuncia degli accantonamenti dovuti al Fondo di sostegno per il reddito ai fini del contributo di solidarietà del 10% costituisce inadempienza verso l’INPS. Tuttavia, se il datore di lavoro ha già adempiuto sulla base delle somme erogate dal Fondo, tali adempimenti sono considerati esaustivi; lo stesso vale se effettuati entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla diramazione della circolare per erogazioni del Fondo intervenute dopo la sua emanazione.
Modalità operative e regolarizzazioni
Per il versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle quote degli accantonamenti ai Fondi bilaterali destinati al sostegno del reddito deve essere utilizzato il codice 'M900', già previsto dalla circolare n. 161 del 20 giugno 1991. Gli eventuali periodi pregressi devono essere sistemati mediante la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.
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