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Circolare

Circolare numero 41 del 22-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’armonizzazione del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e delle aziende elettriche private con l’A.G.O. introdotta dal d.lgs. n. 562/1996. Vengono disciplinati retribuzione imponibile, accredito contributivo, riscatto e ricongiunzione, riconoscimenti gratuiti, servizio militare, prosecuzione volontaria, trasferimenti verso l’A.G.O., criteri di compilazione dei modelli O1/M e O3/M e il nuovo regime pensionistico, distinto tra iscritti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, iscritti nel sistema misto e nuovi iscritti. Sono inoltre chiariti il trattamento minimo, l’eliminazione degli arrotondamenti, il cumulo con redditi da lavoro, le prestazioni di invalidità, le pensioni ai superstiti, l’automaticità delle prestazioni, il contenzioso e le prime istruzioni operative per le liquidazioni provvisorie.

Regime pensionistico del Fondo speciale ENEL ed elettrici privati dopo il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562

Regime pensionistico del Fondo speciale ENEL ed elettrici privati dopo il d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562

La circolare illustra le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’armonizzazione del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. Le istruzioni riguardano sia il versante contributivo sia quello pensionistico, con numerose disposizioni transitorie e operative per Sedi e datori di lavoro.

Retribuzione imponibile e contributi

Dal 1 gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo, la retribuzione imponibile è quella definita dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. La circolare precisa che, con tale intervento, viene abrogato l’intero art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, che imponeva il versamento della contribuzione sulla retribuzione piena anche in caso di corresponsione ridotta per contratto, nel rispetto comunque dei minimali di legge.

Se le aziende, per il mese di gennaio 1997, hanno determinato la base imponibile applicando ancora la previgente disciplina e hanno quindi versato contributi in eccesso, potranno recuperare la differenza riducendo di pari importo la retribuzione imponibile da denunciare in uno dei mesi successivi, entro il 20 aprile 1997.

Dal 1 gennaio 1997 trova inoltre applicazione il criterio dell’accredito settimanale dei contributi, anziché giornaliero. La circolare richiama l’art. 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, per cui anche una settimana solo parzialmente retribuita, purché comprenda almeno un giorno lavorato o retribuito, dà diritto all’accredito di un contributo settimanale. Si applica anche il limite previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: la retribuzione media settimanale deve essere almeno pari al 40% del trattamento minimo di pensione.

Riscatti, ricongiunzioni e criteri di calcolo degli oneri

L’art. 3, comma 9, del decreto n. 562 abroga la disposizione che consentiva di arrotondare ad anno intero, per eccesso o per difetto, la frazione dell’ultimo anno utile ai fini del diritto e della misura della pensione. L’abrogazione decorre dal 1 maggio 1997, sesto mese successivo all’entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996).

Per le domande di riscatto e ricongiunzione presentate dal 1 maggio 1997 in avanti, gli oneri vanno determinati sulla base della durata effettiva dei periodi, senza arrotondamenti. Per le domande presentate prima di tale data ma non ancora definite, i nuovi criteri possono essere applicati solo se l’interessato non consegue la pensione con decorrenza anteriore al 1 maggio 1997 e se la pratica non sia già stata definita con notifica dell’onere. Le Sedi devono verificare prima dell’invio della notifica che non intervenga il pensionamento prima del 1 maggio 1997 e, se il nuovo calcolo risulta più favorevole, notificare l’onere aggiornato.

Non viene invece modificata la determinazione della riserva matematica, che resta calcolata per differenza tra il valore della pensione riferita all’intera anzianità assicurativa e quello relativo ai soli periodi già acquisiti nel Fondo alla data della domanda.

Riconoscimenti gratuiti ex legge n. 1079/1971 e servizio militare

Per i lavoratori iscritti per la prima volta al Fondo dal 15 novembre 1996 non si applica più il riconoscimento gratuito dei periodi assicurativi già acquisiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti previsto dall’art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. Tali periodi possono essere ricongiunti onerosemnte ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Per gli iscritti obbligatori al Fondo in data anteriore al 15 novembre 1996, invece, continua ad applicarsi l’art. 3 della legge n. 1079/1971 e le pratiche giacenti devono essere definite con il riconoscimento gratuito nel Fondo dei periodi corrispondenti già maturati nel FPLD.

Quanto al servizio militare, resta ferma per tutti gli iscritti la possibilità di accreditamento figurativo nel Fondo speciale, su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 3, punto 1, della legge n. 1079/1971. Se il servizio è già stato accreditato nel FPLD, una nuova richiesta nel Fondo speciale è possibile solo previa rinuncia al precedente accredito e purché il periodo non sia già stato utilizzato in A.G.O. per prestazioni pensionistiche o per il calcolo di oneri di costituzione di rendita vitalizia, riscatti o ricongiunzioni. In caso contrario, il riconoscimento può avvenire solo tramite ricongiunzione onerosa ex legge n. 29/1979.

Contribuzione volontaria

I commi 11, 12 e 13 dell’art. 3 del decreto riaprono temporaneamente i termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, al fine di consentire il raggiungimento dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva necessari per la pensione.

La facoltà riguarda:

  • soggetti già autorizzati alla contribuzione volontaria che abbiano versato contributi nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 15 novembre 1996 e che intendano riprendere i versamenti per raggiungere il requisito minimo di pensione;
  • lavoratori cessati dal servizio nello stesso periodo, che alla data di cessazione abbiano maturato uno dei requisiti di anzianità di cui alla tabella B richiamata dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992 e che debbano incrementare la posizione assicurativa fino al requisito contributivo richiesto.

La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve pervenire entro il 15 novembre 1997, a pena di decadenza. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, la retribuzione imponibile di riferimento per la contribuzione volontaria è quella dell’art. 12 della legge n. 153/1969, in coerenza con quella utilizzata per i contributi obbligatori dal 1 gennaio 1997.

Trasferimenti delle posizioni assicurative al FPLD

Il comma 14 dell’art. 3 introduce una disciplina nuova per il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo speciale al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il trasferimento è ora effettuato solo a domanda dell’assicurato o dei superstiti, e solo se non sia già stata liquidata la pensione a carico del Fondo speciale. L’operazione avviene senza oneri per i richiedenti, secondo il combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge n. 29/1979.

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 15 novembre 1996 in poi, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi assicurativi. Restano soggette alla normativa precedente le ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto, si fossero già verificate le condizioni per il trasferimento d’ufficio, nonché le domande pervenute prima del 15 novembre 1996 relative a posizioni cessate anteriormente a tale data. In tali casi continua ad applicarsi la disciplina previgente, compreso l’eventuale rimborso dell’eccedenza contributiva.

Compilazione dei modelli O1/M e O3/M

Le innovazioni normative impongono nuove istruzioni per la compilazione dei modelli O1/M e O3/M, che sostituiscono quelle già impartite con circolare n. 278 del 22 dicembre 1990.

Il modello O3/M va compilato secondo le regole ordinarie previste per la generalità delle aziende.

Per il modello O1/M:

  • nel quadro B la casella IVS delle assicurazioni coperte non deve essere barrata;
  • per le altre caselle valgono le regole ordinarie; in caso di rapporto a tempo parziale va compilata la casella SETT.UTI.

Nel quadro C:

  • per il lavoratore iscritto al Fondo al 31 dicembre 1995 va indicato il codice TIPO "X1";
  • nella casella RETRIBUZIONE va riportato l’importo annuo complessivo delle competenze dell’anno di riferimento;
  • nei campi PERIODO DAL / AL va indicato il periodo cui si riferiscono le competenze;
  • nella casella RETR.PENSIONABILE va indicata la retribuzione pensionabile erogata nell’anno, determinata secondo la previgente normativa del Fondo.

Per i conguagli di retribuzioni arretrate riferiti ad anni solari precedenti occorre utilizzare le righe successive, sempre con codice "X1", indicando periodi, importo assoggettato a contribuzione e importo utile al calcolo pensionistico secondo la normativa previgente.

Per il lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995 si utilizza il codice "Z1" e nella casella RETRIBUZIONE va indicato il totale delle competenze correnti e delle altre competenze del quadro B. Per il quadro D la circolare rinvia a successive istruzioni.

Regime pensionistico: distinzione tra iscritti ante e post 31 dicembre 1995

La circolare distingue due gruppi principali:

  • iscritti che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato almeno 18 anni interi di contribuzione, ai quali continua ad applicarsi il sistema retributivo;
  • iscritti che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato meno di 18 anni interi, per i quali opera il sistema misto: retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quella successiva.

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità alla medesima data, è prevista soltanto la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo.

Iscritti con almeno 18 anni al 31 dicembre 1995: sistema retributivo e quota D

Per gli iscritti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi il sistema retributivo della previgente normativa, come modificata dal d.lgs. n. 503/1992, dalla legge n. 724/1994 e dalla legge n. 335/1995.

Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996, la retribuzione di riferimento resta quella della previgente normativa del Fondo. Dal 1 gennaio 1997, invece, la retribuzione imponibile e pensionabile è quella dell’art. 12 della legge n. 153/1969. Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 si introduce una ulteriore quota di pensione, denominata "quota D".

Il decreto estende inoltre, per le anzianità maturate dopo la sua entrata in vigore, i limiti di retribuzione pensionabile del regime generale e le relative riduzioni delle percentuali annue di rendimento. Per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi, i rendimenti sulle quote di retribuzione oltre il tetto sono:

  • fino al 33% oltre il tetto: 1,60%;
  • dal 33% al 66% oltre il tetto: 1,35%;
  • dal 66% al 90% oltre il tetto: 1,10%;
  • oltre il 90%: 0,90%.

Elevazione dell’anzianità massima computabile e limiti di importo

La anzianità contributiva massima computabile nel Fondo viene elevata da 35 a 40 anni per le pensioni con decorrenza successiva all’entrata in vigore del decreto.

Il trattamento complessivo della pensione retributiva non può comunque superare il più favorevole tra:

  • l’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme dell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti;
  • l’88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all’art. 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995.

Ai fini del confronto va considerata la retribuzione utilizzata per la determinazione della quota B di pensione. I parametri sono assoluti e non vanno rapportati alle singole anzianità maturate.

Sistema misto e calcolo contributivo

Per gli iscritti con meno di 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata con sistema misto: quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 e quota contributiva dal 1 gennaio 1996.

La quota contributiva si determina:

  • individuando la base imponibile annua riferita ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione;
  • applicando l’aliquota del 33% per ottenere i contributi annui;
  • rivalutando annualmente il montante individuale con il tasso di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT.

Il coefficiente di trasformazione si applica in base all’età alla decorrenza della pensione, a partire dai 57 anni. Per prestazioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente dei 57 anni. Le frazioni di anno sono considerate in dodicesimi, escludendo le frazioni di mese. L’importo mensile della pensione contributiva si ottiene dividendo l’importo annuo per 13.

Opzione ex legge n. 407/1990 e lavoratori transitati nella dirigenza

Per i lavoratori che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e proseguono l’attività dopo il raggiungimento dell’età pensionabile e dell’anzianità massima, continuano a valere le regole del d.lgs. n. 503/1992. Il trattamento non può superare la retribuzione pensionabile.

Poiché l’anzianità massima computabile è elevata a 40 anni, la maggiorazione prevista dalla legge n. 407 opera solo per anzianità eccedenti i 40 anni nelle pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996. Per chi abbia esercitato l’opzione prima dell’entrata in vigore del decreto, i diritti acquisiti restano salvi: si calcola sia la pensione come se l’opzione non fosse stata esercitata, sia la pensione alla data della risoluzione automatica del rapporto con scorporo del periodo successivo da utilizzare come supplemento, e si pone in pagamento l’importo più favorevole.

Per i lavoratori che cessano o passano alla dirigenza dopo l’entrata in vigore del decreto non si applica più l’art. 2 della legge n. 408/1975. La quota A deve quindi essere determinata sulla retribuzione del semestre ragguagliata ad anno precedente alla data in cui il rapporto sarebbe dovuto risolversi automaticamente; la quota B segue le regole dell’art. 7 del d.lgs. n. 503/1992 come integrate dalla legge n. 335/1995.

Nuovi iscritti dopo il 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data è prevista soltanto la pensione di vecchiaia, liquidata con il sistema contributivo della legge n. 335/1995.

Lavoratori in miniera

In attesa della normativa sui lavori usuranti, per i lavoratori in miniera iscritti al Fondo restano applicabili le disposizioni dell’art. 6 della legge n. 1079/1971. Hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata gli iscritti che abbiano compiuto 55 anni, siano stati addetti al lavoro sotterraneo in miniera per almeno quindici anni, anche non continuativi, e possano far valere il requisito contributivo richiesto dalla tabella allegata al d.lgs. n. 503 in relazione all’anno di compimento dei 55 anni.

Trattamento minimo e arrotondamento dell’anzianità

L’art. 10 della legge n. 1079/1971, che prevedeva per il Fondo un trattamento minimo maggiorato del 10% rispetto all’A.G.O., è abrogato. Per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 il trattamento minimo del Fondo coincide con quello in vigore nell’A.G.O.

L’art. 3, comma 9, del decreto abroga inoltre, dal 1 maggio 1997, la regola che valutava o meno la frazione dell’ultimo anno in base alla soglia di sei mesi. Da tale data l’anzianità va computata in settimane, applicando i parametri A.G.O. richiamati dalla circolare:

  • 1 contributo mensile base = 4,333 contributi settimanali;
  • 1 contributo annuo base = 52 contributi settimanali.

Cumulo della pensione di anzianità con redditi da lavoro

Dal 15 novembre 1996 non si applica più la disciplina speciale del Fondo sull’incumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione da lavoro dipendente, essendo stata abrogata la norma corrispondente. Il cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo è quindi regolato dalla normativa dell’A.G.O.

La circolare richiama anche l’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 prevede, in generale, l’incumulabilità della quota retributiva con i redditi da lavoro fino a concorrenza degli stessi, salvo i casi di salvaguardia previsti per soggetti già titolari di pensione o già in possesso dei requisiti indicati dalla norma. Restano richiamate le regole previgenti per le pensioni maturate in base alla disciplina anteriore.

Prestazioni di invalidità e incumulabilità con rendite INAIL

Per le domande di invalidità presentate dopo il 15 novembre 1996 si applica agli iscritti del Fondo la disciplina dell’A.G.O., cioè la legge 12 giugno 1984, n. 222. Le prestazioni erogabili sono l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, l’assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità e l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità.

Per l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda. Per le prestazioni privilegiate è sufficiente almeno un contributo.

Si applicano anche le disposizioni della legge n. 335/1995 sulla cumulabilità con redditi da lavoro e con la rendita INAIL per il medesimo evento invalidante. Le domande presentate entro il 15 novembre 1996 restano invece regolate dalla normativa previgente del Fondo. I ricorsi sanitari successivi alle nuove domande non sono più decisi da un collegio di tre medici, ma secondo le procedure richiamate dalla circolare n. 7454/O del 26 giugno 1986.

Pensioni ai superstiti e automaticità delle prestazioni

Per le pensioni ai superstiti, dal 17 agosto 1995 opera la disciplina generale prevista per l’A.G.O., in virtù dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che ha fatto cessare l’efficacia delle norme specifiche dei Fondi sostitutivi, incluso il Fondo elettrici.

L’art. 6 del decreto introduce poi il principio dell’automaticità delle prestazioni: le pensioni possono essere liquidate anche in mancanza della contribuzione, purché questa sia effettivamente dovuta, applicando le disposizioni vigenti nell’assicurazione obbligatoria per quanto non disciplinato dal Fondo come modificato dal decreto.

Contenzioso e istruzioni operative

La competenza sui ricorsi sanitari e amministrativi contro i provvedimenti di reiezione in materia pensionistica e contributiva resta affidata al Comitato amministratore del Fondo di previdenza elettrici.

In attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate, le Sedi devono procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1 dicembre 1996. Le pratiche vanno acquisite con l’attuale procedura, indicando nel pannello FSA5EL solo le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 per i soggetti con meno di 18 anni di contribuzione, ovvero fino al 30 novembre 1996 per i soggetti con anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, e apponendo il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura pensione" per evidenziarne la provvisorietà. La liquidazione definitiva sarà possibile dopo l’aggiornamento dei programmi, previsto entro il primo semestre 1997.

Esempi di calcolo e chiarimento sul trattamento minimo

Gli allegati riportano esempi di calcolo della pensione retributiva secondo le nuove regole, con applicazione delle quote A, B, C e D e del confronto tra il limite calcolato con riferimento alla retribuzione Fondo e quello con riferimento alla retribuzione A.G.O., scegliendo il più favorevole.

Con successivo messaggio n. 22379 dell’8 gennaio 1997 viene ribadito che l’abrogazione dell’art. 10 della legge n. 1079/1971 comporta, per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996, l’allineamento del trattamento minimo del Fondo a quello dell’A.G.O.; gli importi minimi del 1997 indicati in precedenza vanno quindi considerati riferiti alle pensioni con decorrenza anteriore al 1 dicembre 1996.

Punti principali

Ambito e finalità del provvedimento

La circolare dà attuazione al d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562, in vigore dal 15 novembre 1996, che armonizza il regime pensionistico del Fondo elettrici con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, in esecuzione della delega di cui all’art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995.

Retribuzione imponibile e accredito contributivo

Dal 1 gennaio 1997 la retribuzione imponibile è quella dell’art. 12 della legge n. 153/1969, con abrogazione dell’art. 1 della legge n. 53/1963. Dal medesimo periodo l’accredito dei contributi passa da giornaliero a settimanale, con applicazione delle regole A.G.O. e del limite della retribuzione media settimanale pari al 40% del trattamento minimo.

Riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti gratuiti

Per le domande di riscatto e ricongiunzione presentate dal 1 maggio 1997 si applicano i nuovi criteri senza arrotondamento dell’ultimo anno. Le pratiche presentate prima possono essere ricalcolate solo a determinate condizioni. Per i nuovi iscritti dal 15 novembre 1996 non opera più il riconoscimento gratuito dei periodi A.G.O. ex art. 3 della legge n. 1079/1971, mentre per gli iscritti anteriori resta fermo il riconoscimento gratuito.

Servizio militare, contribuzione volontaria e trasferimenti

Il servizio militare continua a essere accredito figurativamente nel Fondo su richiesta. È prevista una riapertura temporanea dei termini per la prosecuzione volontaria, con domanda entro il 15 novembre 1997. I trasferimenti delle posizioni al FPLD sono ora solo a domanda dell’assicurato o dei superstiti e senza oneri, secondo la legge n. 29/1979.

Nuovo regime pensionistico e altre prestazioni

La circolare distingue tra iscritti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, soggetti al sistema retributivo, e iscritti con meno di 18 anni, soggetti al sistema misto retributivo-contributivo. Sono inoltre disciplinati l’opzione ex legge n. 407/1990, i nuovi iscritti post 31 dicembre 1995, i lavoratori in miniera, la soppressione del trattamento minimo maggiorato, l’eliminazione degli arrotondamenti dal 1 maggio 1997, il cumulo con redditi da lavoro, l’adeguamento delle prestazioni di invalidità alla legge n. 222/1984, le pensioni ai superstiti e l’automaticità delle prestazioni.

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