Cassazione Penale, Sentenza n. 30638/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di emissione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprensivo anche delle pene già espiate. Il ricorrente sosteneva che l'inserimento nel cumulo delle pene già scontate favorirebbe l'accesso ai benefici penitenziari, perché le pene già espiate derivano da reati ostativi "di seconda fascia" (con requisiti di ammissione ai benefici meno stringenti), mentre la pena ancora da eseguire deriva da un reato ostativo di "prima fascia" (art. 74 DPR 309/1990), con conseguente diversa distribuzione dell'onere probatorio e possibilità concreta di ottenere vantaggi
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto erroneo il motivo per cui la Corte di appello aveva escluso a priori l'interesse del ricorrente alla formazione di un cumulo comprensivo anche delle pene già espiate semplicemente perché tutti i reati erano "ostativi": richiede invece una valutazione concreta se le pene già scontate, se aggregate, possano incidere sul cumulo materiale o sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e dunque sui tempi o sulle condizioni di accesso a eventuali misure alternative. In particolare la Cassazione ha osservato la rilevanza della differenza normativa tra le diverse fattispecie ostative (art. 4-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter legge 26/7/1975 n.354) e ha disposto il rinvio perché la Corte di appello verifichi l'utilità effettiva della formazione del cumulo "allargato" ai fini dell'ammissione a benefici
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
La Corte richiama l'importanza del criterio moderatore e del cumulo materiale: le pene già espiate vanno inserite nel cumulo quando possano incidere sul calcolo complessivo o sui tempi per maturare i requisiti per i benefici penitenziari
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Il reato più recente del ricorrente è ricondotto all'art. 74 DPR 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti), fattispecie ricompresa tra i reati ostativi disciplinati dall'art. 4-bis; ciò implica regole più stringenti per l'ammissione ai benefici in assenza di collaborazione
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter
La sentenza evidenzia che i diversi commi dell'art. 4-bis possono prevedere condizioni difformi per l'accesso ai benefici (comma 1 e 1-bis piu' stringenti; comma 1-ter meno stringente), per cui la comune natura di "delitti ostativi" non esclude automaticamente l'utilità del cumulo ampliato
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Rv. 286604 - 01; Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Rv. 273141 - 01)
Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Rv. 286604 - 01; Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Rv. 273141 - 01
Precedente consolidato secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel cumulo anche le pene già espiate se possono avere riflessi sul criterio moderatore (art. 78 c.p.) o sul cumulo materiale e sulla maturazione dei requisiti per i benefici penitenziari
Massime di principio
- La mera qualificazione di reati come "ostativi" non è sufficiente a escludere l'interesse del condannato all'inserimento delle pene già espiate nel cumulo: occorre una valutazione concreta sull'effetto che tale inserimento può avere sui tempi e sulle condizioni di accesso ai benefici
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare se le pene già scontate possano incidere sul calcolo complessivo della pena (cumulo materiale) o sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; se sì, devono essere incluse nel cumulo
- La differenziazione normativa tra le fattispecie ostative (art. 4-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter) può determinare requisiti di ammissibilità diversi: quando le pene già espiate sono relative a fattispecie soggette a regole meno stringenti, l'inclusione nel cumulo può concretamente agevolare l'accesso ai benefici
- In caso di omissione o valutazione sommaria da parte del giudice dell'esecuzione circa l'utilità del cumulo "allargato", la Corte di cassazione annullerà e rinvierà per un giudizio con valutazione concreta e motivata
- Il ricorrente deve prospettare con elementi concreti l'utilità della formazione del cumulo (es. indicazione delle differenze normative e dell'effetto sul computo dei tempi o sul regime probatorio) affinché il giudice esamini il punto in modo motivato
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