Cassazione Civile, Ordinanza n. 35193/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice di energia elettrica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi relativi alla fornitura. Il destinatario dell’ingiunzione propose opposizione deducendo, in sostanza, che la società non aveva fornito riscontro alle richieste dell’opponente e che nel ricorso monitorio non era stata data adeguata chiarezza alla pretesa creditoria, sostenendo di non poter offrire prova negativa. Il giudice di pace rigettò l’opposizione e il tribunale confermò la decisione rilevando che l’opponente non aveva specificamente contestato l’effettiva erogazione di energia e la corrispondenza tra consumi fatturati e consumo effettivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse erroneamente ritenuto non specificamente contestata l’erogazione del servizio e l’entità dei corrispettivi richiesti.
La decisione
La Corte ha preliminarmente affermato la tempestività del ricorso, chiarendo che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 decorreva dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e che il dies a quo andava computato, in deroga alla regola generale dell’art. 155 c.p.c. Sul merito del motivo, ha dichiarato il ricorso inammissibile: chi censura l’erronea qualificazione, da parte del giudice di merito, di un fatto come "non contestato" deduce un vizio che presuppone l’esame dell’atto processuale contenente la contestazione. Poiché il ricorso si fondava su un atto di parte, era necessario rispettare l’art. 366, n. 6, c.p.c., indicando e allegando l’atto e riportandone in modo chiaro il contenuto; ciò non era avvenuto, perché il ricorso non riassumeva né trascriveva l’atto di opposizione. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che l’atto introduttivo era estremamente sintetico e non conteneva una chiara contestazione del contratto o dei compensi pretesi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata difesa dell’intimata. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo per escludere che la proposta del relatore sulla tardività fosse corretta, non decisivo sul merito
art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospensione dei termini processuali "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020"
la Corte afferma che il giorno iniziale della sospensione si computa e che la sospensione complessiva dura 64 giorni, derogando alla regola generale sul dies a quo
art. 155, comma 1, c.p.c.
"nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali"
la regola generale è derogata dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 83 d.l. 18/2020
art. 360, n. 5, c.p.c.
il motivo era formalmente incardinato nel vizio di omesso esame, ma la censura sostanziale riguardava la violazione delle norme sulle prove e sulla non contestazione
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l’erronea considerazione della mancata contestazione; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali; la censura non è scrutinata per difetto di autosufficienza
art. 366, n. 6, c.p.c.
quando il ricorso per cassazione si fonda su un atto processuale, l’atto deve essere specificamente indicato, allegato e il suo contenuto deve essere chiaramente sintetizzato o trascritto nel ricorso, pena l’inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione l’erronea qualificazione di un fatto come non contestato deve rispettare integralmente l’onere di autosufficienza: il ricorso deve riprodurre o almeno riassumere in modo chiaro il contenuto dell’atto processuale da cui risulterebbe la contestazione.
- Quando il motivo di ricorso presuppone l’esame di un atto di parte, l’omessa indicazione specifica e l’omessa allegazione dell’atto determinano inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
- La disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali può derogare alla regola generale del computo dei termini, imponendo di conteggiare anche il giorno iniziale se la legge speciale lo prevede espressamente.
- La censura relativa alla mancata considerazione di una contestazione non può essere scrutinata nel merito se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare direttamente il contenuto dell’atto processuale rilevante.
- In difetto di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta fermo, in caso di inammissibilità, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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