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Ordinanza

Ordinanza n. 1181/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 36/24 - Autorizzazione Petrolifera, prot. n. 0009420 del 01/10/2025, rilasciato dal Comune di La Loggia in data 20/08/2025, che autorizza l'attivazione e l'apertura al pubblico di una nuova stazione di distribuzione carburanti sita in La Loggia, Via Ronchi snc, secondo illegittime fasi temporali progressive; - del Provvedimento Autorizzativo Unico S.U.A.P. n. 37/2024, prot. n. 0009362 del 30/09/2025, rilasciato dal Comune di La Loggia in data 13/08/2025, con effetti di Permesso di Costruire per la c.d. "fase 1" della realizzazione di una nuova stazione di distribuzione carburanti sita in La Loggia, Via Ronchi snc; - del Provvedimento Autorizzativo Unico S.U.A.P. n. 37-BIS/24, prot. n. 0009363 del 30/09/2025, rilasciato dal Comune di La Loggia in data 13/08/2025, con effetti di Permesso di Costruire per la c.d. "fase 2" del medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non integralmente conosciuto, ivi inclusi tutti gli elaborati progettuali, le asseverazioni dei tecnici e i pareri di enti terzi richiamati negli atti gravati.

Giustizia amministrativa202502794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti autorizzativi unici SUAP e autorizzazione petrolifera relativi all'attivazione, apertura e realizzazione per fasi di una nuova stazione di distribuzione carburanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato i provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di La Loggia per la realizzazione e l'apertura al pubblico di una nuova stazione di distribuzione carburanti, deducendo vizi degli atti e chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza pubblica, la controinteressata ha eccepito per la prima volta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere della società ricorrente e dell'interveniente ad adiuvandum, sostenendo che non fosse stato provato il possesso di titoli autorizzatori all'esercizio di distributori di carburanti asseritamente lesi dagli atti impugnati. Poiché l'eccezione è stata sollevata in udienza e non vi era stato su di essa un contraddittorio scritto sufficiente, il Collegio ha ritenuto necessario sottoporla al contraddittorio meditato delle parti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né si è pronunciato sull'ammissibilità del ricorso, sul merito o sulle spese. Ha assegnato a tutte le parti il termine di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare circostanziate memorie esclusivamente sulla questione della legittimazione a ricorrere della società ricorrente e dell'interveniente ad adiuvandum, con riserva di ogni decisione successiva. La misura è stata adottata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per garantire il contraddittorio su una questione rilevata o prospettata in udienza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    assegnando alle stesse il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare circostanziate memorie vertenti su quest'unico profilo

    Quando una questione rilevante ai fini della decisione emerge in udienza senza che su di essa si sia formato un adeguato contraddittorio scritto, il giudice deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie prima di decidere.

Massime di principio

  • Quando un'eccezione potenzialmente decisiva, quale il difetto di legittimazione a ricorrere, è sollevata per la prima volta in udienza e non è stato possibile instaurare su di essa un contraddittorio scritto adeguato, il giudice deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di pronunciarsi.
  • L'assegnazione del termine ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. può riguardare esclusivamente il profilo controverso emerso in udienza e non comporta una decisione anticipata sull'ammissibilità, sul merito o sulle spese del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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