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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Accertamento automatico ex art. 36 -bis D.P.R. n. 600/1973 - Ires - Estratto di ruolo - Atto impugnabile - Rettifica formale della dichiarazione - Notifica delle cartelle esattoriali - Onere dell'Agenzia delle Entrate - Nessuna prova dell'avvenuta notifica delle cartelle - Pretesa fiscale non eseguibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto che l'estratto di ruolo sia atto impugnabile quando il contribuente dichiara di non aver ricevuto gli altri atti della procedura; inoltre ha affermato che, nei casi di riscossione derivante da accertamento automatico/rettifica formale, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di provare l'avvenuta notifica delle cartelle. In mancanza di tale prova la pretesa fiscale non è eseguibile

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la riscossione era basata su un accertamento automatico ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 (rettifica formale della dichiarazione) e la società, venuta a conoscenza della pretesa tramite estratto di ruolo che evidenziava cartelle esattoriali mai notificate, ha impugnato l'estratto deducendo la mancata notifica delle cartelle e la conseguente ineseguibilità della pretesa fiscale

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973, art. 10 lett. b)

    norma richiamata relativamente alla disciplina della riscossione coattiva e degli atti esecutivi; nel contesto è utilizzata per inquadrare l'estratto di ruolo e le cartelle come atti di riscossione la cui efficacia dipende dalla corretta notifica

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19, co. 1, lett. d)

    norma sulla competenza e sugli atti impugnabili presso la giurisdizione tributaria; è richiamata per sostenere la possibilità di impugnare atti connessi alla riscossione quando il contribuente contesta la regolarità formale o la notifica

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    prevede l'accertamento automatico e la rettifica formale della dichiarazione (in materia di IRES); la Corte ha chiarito che, se la riscossione deriva da tale accertamento automatico, resta comunque l'onere per l'Amministrazione di dimostrare la notifica delle cartelle per rendere la pretesa esecutiva

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile quando il contribuente dimostra di non aver ricevuto gli atti precedenti della procedura (es. cartelle), essendo tale estratto l'unico modo con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa.
  • Nei procedimenti di riscossione originati da accertamento automatico (art. 36-bis d.P.R. 600/1973), l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva notifica delle cartelle di pagamento; in mancanza di questa prova la pretesa fiscale non è eseguibile.
  • La mancata prova della notifica costituisce causa di illegittimità dell'azione esecutiva: il contribuente può pertanto contestare ed ottenere l'annullamento/irricevibilità dell'atto di riscossione se l'Amministrazione non dimostra il corretto esperimento delle formalità di notifica.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe ottenere l'estratto di ruolo, verificare la presenza/assenza di notifiche e, in caso di omissione, proporre impugnazione basata sulla mancata conoscenza degli atti e richiedere all'Amministrazione la prova della notifica.
  • Per l'Amministrazione tributaria è imprescindibile conservare e produrre documentazione certa delle notifiche (firme, raccomandate, avvisi di giacenza, ecc.) quando intende rendere esecutive pretese basate su accertamenti automatici.

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