Cassazione Penale, Sentenza n. 22618/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che i giorni di liberazione anticipata (beneficio ex art.54 Ord. pen.) già concessi e fruiti con riferimento a singole condanne espiate fino al 2009 venissero detratti anche dalla pena "rideterminata" dopo il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 c.p.p., sostenendo che la continuazione produce una pena unitaria e quindi i benefici già riconosciuti dovrebbero applicarsi alla nuova pena complessiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che il beneficio della liberazione anticipata è circoscritto alla pena per la quale è stato concesso e non può essere esteso alla nuova pena risultante dal riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, perché ciò comporterebbe una duplicazione illegittima del medesimo beneficio. Ha inoltre osservato che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente è inconferente in quanto concerne il cumulo giuridico e non la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma invocata come base procedurale dell'opposizione in esecuzione; nel caso ha costituito il titolo dell'impugnazione proposta davanti al giudice dell'esecuzione
art.657 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; dalla motivazione di Cassazione non emerge una violazione di tale disposizione rispetto alla decisione impugnata
art.671 cod. proc. pen.
Prevede il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la conseguente rideterminazione della pena in termini unitari; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione non legittima la duplicazione di benefici già applicati alle singole condanne
art.54 Ord. pen.
Disciplina la liberazione anticipata: il beneficio è vincolato alla pena per la quale è stato concesso e non può essere automaticamente traslato sulla nuova pena unitaria senza che ciò costituisca duplicazione del beneficio
art.81 cod. pen.
Richiamato come norma sostanziale nella ricomposizione della pena in caso di reati in continuazione; usata insieme all'art.671 c.p.p. per spiegare la rideterminazione della pena
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso indicati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati
art.616 cod. proc. pen.
Fornisce la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza (Sez.1, n.11446 del 03/03/2015, Proronj, Rv. 26288601)
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente ma considerata inconferente dalla Corte perché attiene al cumulo giuridico e non alla specifica fattispecie della continuazione in sede esecutiva
Massime di principio
- Il beneficio della liberazione anticipata (ex art.54 Ord. pen.) è riferito alla pena per la quale è stato concesso e non può essere duplicato applicandolo nuovamente a una pena "rideterminata" dopo il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art.671 c.p.p.) comporta la formazione di una pena unitaria, ma ciò non legittima automaticamente il trasferimento di benefici già consumati sulle singole condanne alla nuova pena complessiva
- È importante distinguere tra cumulo giuridico e continuazione in sede esecutiva: la giurisprudenza concernente il cumulo non è automaticamente applicabile alle questioni derivanti dalla continuazione
- In situazioni analoghe, chi intende ottenere una riduzione sulla pena unitaria deve dimostrare che il beneficio non è già stato "consumato" o che il riconoscimento anticipato del beneficio era subordinato a condizioni che ne permettono la riapplicazione; altrimenti il rischio è la declaratoria di duplicazione del beneficio
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale fondare i motivi su una effettiva violazione normativa o su un vizio di motivazione concreto rispetto all'applicazione delle norme che regolano l'esecuzione e la determinazione della pena
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