Sentenza del 28/02/2022 n. 926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Locazione - Manutenzione straordinaria - Vantaggio per il locatore - Categoria reddituale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha statuìto che, quando le opere eseguite dal conduttore arrecano un vantaggio al locatore, tali oneri devono essere imputati al canone locativo: il locatore deve dichiarare l'intero canone anche se il pagamento è avvenuto in misura ridotta (ad esempio mediante lavori). Inoltre, i proventi ottenuti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti (richiamando Cass. 15808/06).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica se i costi sostenuti dal conduttore per opere di ristrutturazione dell'immobile locato debbano essere imputati al canone locativo: occorre accertare se le opere soddisfano esclusivamente gli interessi del conduttore oppure se si traducono in un vantaggio, anche successivo alla restituzione dell'immobile, a favore del locatore. Se il locatore trae vantaggio dai lavori eseguiti dal conduttore, il valore corrispondente deve essere considerato come canone (provento sostitutivo del reddito locativo).
Norme richiamate
T.U. 917/1986 (TUIR), art. 6, co. 2
L'articolo inquadra i redditi fondiari e viene interpretato nel senso che i proventi percepiti in sostituzione del canone (anche tramite lavori o altri vantaggi) devono essere considerati redditi della stessa categoria e quindi tassati come redditi fondiari.
Cass. 15808/2006
La giurisprudenza afferma che i costi sopportati dal conduttore per opere sull'immobile, quando comportano un vantaggio per il locatore, devono essere qualificati come corrispettivo del rapporto di locazione e imputati al canone dichiarabile dal locatore.
Massime di principio
- Valutare se le opere determinano un vantaggio durevole al locatore (incremento del valore, migliorie permanenti) o sono limitate a utilità temporanee e strettamente funzionali all'uso del conduttore.
- Se il locatore trae anche un vantaggio futuro (migliore stato dell'immobile, risparmio su successivi oneri di manutenzione), quel vantaggio va considerato come corrispettivo e tassato come canone.
- Accordi formali fra le parti (contratti che prevedono lavori in compensazione del canone) devono essere valutati e documentati: la forma e la sostanza possono essere disallineate e prevale la sostanza economica.
- Occorre distinguere interventi di manutenzione ordinaria (spese di mera conduzione) da interventi di manutenzione straordinaria o migliorie che aumentano il patrimonio immobiliare: solo queste ultime sono più facilmente imputabili al locatore come vantaggio.
- Per il contribuente è consigliabile documentare la natura, l'entità e la destinazione dei lavori (fatture, capitolati, perizie) per dimostrare l'assenza di vantaggio per il locatore se si intende non imputarli al canone.
- La riduzione del canone in favore del conduttore, se sostituisce o compensa redditi locativi, assume rilevanza fiscale e deve essere trattata come reddito del locatore; l'amministrazione potrà contestare la mancata dichiarazione.
- In presenza di dubbi, considerare la possibilità di accordi scritti che stabiliscano esplicitamente la natura degli interventi (a carico del conduttore per l'uso esclusivo vs. miglioria permanente a vantaggio del proprietario) per ridurre il rischio di rettifiche fiscali.
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