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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11189/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorrente contestava la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sostenendo implicitamente che dovesse essere presa in considerazione la retribuzione effettivamente corrisposta e non quella contrattuale/teorica. La questione verteva sull'interpretazione dell'art. 12 della L. n.153/1969 e sul principio secondo cui l'obbligazione contributiva del datore di lavoro nasce con il rapporto di lavoro e se ne discosta rispetto all'effettivo pagamento al lavoratore o ad eventuali rinunce di quest'ultimo.

La decisione

la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (euro 200,00 per esborsi, euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%) nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.115/2002. La Corte ha richiamato il principio per cui la retribuzione imponibile va intesa come "tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere", indipendentemente dall'effettivo pagamento.

Norme richiamate

  • L. n. 153 del 1969, art. 12

    "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro"

    la formulazione è interpretata nel senso di comprendere tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere (retribuzione contrattuale o spettanze dovute), non soltanto quanto effettivamente corrisposto; la base imponibile contributiva si determina quindi sul diritto alla retribuzione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (e co. 1)

    utilizzato per giustificare l'imposizione, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; regola aspetti processuali e di contribuzione unificata nelle impugnazioni

  • Cass. n. 10787 del 2023 (giurisprudenza richiamata)

    precedente citato a supporto del principio per cui l'obbligazione contributiva del datore di lavoro è autonoma rispetto agli obblighi retributivi verso il lavoratore e sussiste anche se la retribuzione non è stata integralmente corrisposta o è stata oggetto di rinuncia

Massime di principio

  • Ai fini contributivi si prende come base imponibile la retribuzione dovuta per contratto (individuale o collettivo) e, più in generale, quanto il lavoratore ha diritto a percepire, non soltanto quanto effettivamente pagato.
  • L'obbligazione contributiva del datore di lavoro nasce con l'instaurarsi del rapporto di lavoro ed è autonoma e distinta dall'obbligo di corrispondere la retribuzione al lavoratore; l'inadempimento retributivo o la rinuncia del lavoratore non estinguono di per sé il debito contributivo verso l'ente previdenziale.
  • Chi impugna valutazioni contributive deve curare la ammissibilità del ricorso e la correttezza formale dell'impugnazione, altrimenti rischia la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese e ai contributi unificati.
  • Nel contenzioso contributivo è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. precedenti di legittimità) che afferma l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto al pagamento effettivo della retribuzione.
  • Per difendersi da accertamenti contributivi è necessario fornire prove che dimostrino l'inesistenza del diritto alla retribuzione vantata (ad esempio accordi validi di rinuncia opponibili o documentazione che escluda la spettanza), tenendo conto che tali dimostrazioni possono risultare difficili contro la presunzione di obbligo contributivo.

Testo integrale

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