Cassazione Civile, Sentenza n. 11058/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato il suo gravame principale e, accogliendo il gravame incidentale dell'INPS, l'aveva condannata al pagamento delle somme ancora dovute risultanti dalle cartelle esattoriali per contributi non versati. Il motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006 (definizione agevolata/abbattimento del 50%) sostenendo che il beneficio spettasse a chiunque avesse omesso o ritardato i versamenti purché il pagamento avvenisse entro il termine del 30 giugno 2007, e non solo a chi avesse ripreso i versamenti regolarmente da giugno 2004 secondo il piano di rateizzazione.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la L. n. 296/2006, richiamando l'OPCM n. 3442/2005, ha introdotto una nuova disciplina primaria di definizione agevolata che va interpretata nel senso di favorire i soggetti che, a seguito delle misure emergenziali, hanno effettivamente usufruito della rateizzazione e hanno ripreso i versamenti (con obbligo di osservare il piano rateale fissato). La Corte ha escluso che il beneficio del 50% dovesse essere esteso a chi, pur totalmente inadempiente al piano rateale, si fosse limitato a pagare in unica soluzione alla scadenza, ritenendo coerente la discrezionalità del legislatore nel circoscrivere la platea dei beneficiari. Sono divenuti definitivi gli altri profili non impugnati relativi al giudicato esterno e alla durata della sospensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011
«Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali»
La Corte ha ritenuto che la norma abbia introdotto una disciplina primaria nuova e circoscritta: il beneficio del dimezzamento del capitale residuo è rivolto ai soggetti destinatari dell'OPCM citata e va coordinato con le "vigenti modalità di rateizzazione", per cui ne risultano privilegiati coloro che hanno effettivamente ripreso i pagamenti secondo il piano stabilito (a partire da giugno 2004). Non si estende automaticamente a chi, pur inadempiente al piano rateale, abbia pagato in unica soluzione alla scadenza.
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1
"Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri.... delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza"
Stabilisce il quadro costituzionale e i limiti delle ordinanze di protezione civile. La Corte ha ricordato che le ordinanze hanno natura derogatoria e temporanea e che, quando i loro contenuti vengono richiamati da una legge ordinaria, tali contenuti si cristallizzano nella nuova disciplina primaria.
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 (art. 36-bis)
"I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo"
Ha prorogato e ampliato termini e modalità della definizione agevolata (termine spostato al 30 giugno 2008 e facoltà di definizione mediante un unico versamento attualizzato). Tuttavia, la Corte ha valutato la fattispecie primaria alla luce del testo anteriore alla modifica, in relazione ai pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2007.
Decreto ministeriale 17 maggio 2005 (piano di rateizzazione)
Il DM definiva le modalità di rateizzazione cui la L. n. 296/2006 rinvia; la Corte ha ritenuto determinante l'obbligo di iniziare i versamenti rateali da giugno 2004 per individuare la platea dei beneficiari della definizione agevolata.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso)
La norma sul ravvedimento operoso è richiamata dalla L. n. 296/2006: anche in caso di notifiche di cartelle è prevista la possibilità di regolarizzare i ritardi con le previsioni del ravvedimento. La Corte ha ritenuto che questo regime non comporti però un'automatica estensione del beneficio del 50% a chi non aveva osservato il piano rateale.
O.P.C.M. n. 3442/2005
L'OPCM individuava originariamente i destinatari delle misure emergenziali. La legge del 2006 richiama i soggetti destinatari dell'OPCM per definire la platea dei beneficiari; la Corte ha spiegato che tale richiamo ha effetto recettizio e che la legge ha cristallizzato una nuova normativa con criteri propri, tra cui la conferma delle modalità di rateizzazione.
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549
La decisione amministrativa UE era stata invocata nei gradi di merito per sostenere l'incompatibilità di taluni benefici con la normativa sugli aiuti di Stato; la Corte ha osservato la problematica ma ha ritenuto non decisivo il profilo qui dedotto in relazione all'ambito soggettivo della norma nazionale oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una legge ordinaria richiama o recepisce misure emergenziali (ordinanze/OPCM), il contenuto richiamato si cristallizza nella norma primaria e va interpretato tenendo conto della finalità e delle modalità stabilite dal legislatore.
- I benefici di definizione agevolata introdotti per eventi calamitosi sono tipicamente rivolti a soggetti che hanno aderito alle misure emergenziali (es. rateizzazione) e mirano a favorire chi ha effettivamente usufruito degli strumenti di tutela; non sempre spetta automaticamente a chi paga in unica soluzione alla scadenza.
- Per ottenere vantaggi derivanti da norme emergenziali o definizioni agevolate è essenziale dimostrare il rispetto dei presupposti soggettivi e temporali indicati dalla norma (es. essere destinatari dell'OPCM richiamata, aver iniziato i versamenti secondo il piano entro le date previste).
- La richiamata possibilità di "ravvedimento operoso" non trasforma di per sé la natura della platea beneficiaria prevista dalla legge: regolarizzare il pagamento non equivale automaticamente a soddisfare tutti i requisiti per ottenere una riduzione speciale prevista per i soggetti protetti dall'intervento emergenziale.
- In caso di dubbio sull'ambito applicativo di norme che disciplinano misure emergenziali, è determinante ricostruire la sequenza delle fonti (ordinanze, dpcm, decreti ministeriali, leggi di conversione) per verificare se il legislatore abbia inteso introdurre una nuova disciplina primaria o solo richiamare misure temporanee.
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