Cassazione Civile, Sentenza n. 11198/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda relativa a quote di TFR, scelte dalla lavoratrice per la destinazione al Fondo pensione integrativa Cometa, non versate dall'ex datore di lavoro (MECGRAF s.r.l., poi fallita). Questioni principali: natura del credito (retributiva o previdenziale) prima del versamento al Fondo; responsabilità del datore di lavoro cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c.; operatività del Fondo di Garanzia per i contributi omessi e la surrogazione; opponibilità all'INPS dell'ammissione al passivo del fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria della lavoratrice. Motivazione centrale: le quote di TFR accantonate presso il datore di lavoro mantengono natura retributiva fino al concreto versamento al Fondo; in caso di mancato versamento il credito resta verso il datore di lavoro (e il datore cessionario subentra nell'obbligo ex art. 2112 c.c.). Il Fondo di Garanzia non poteva intervenire perché il datore di lavoro cessionario non era tra i soggetti sottoposti alle procedure previste dal d.lgs. 80/1992. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
Il datore di lavoro cessionario subentra nel debito del datore cedente e quindi è tenuto all'adempimento delle quote di TFR non versate; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma per far gravare l'obbligo sul datore subentrante.
legge n. 297 del 1982, artt. 1 e 2
artt. 1 e 2 legge n. 297/1982
Richiamate nella contestazione dall'INPS rispetto alla disciplina della tutela dei crediti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda; la Corte ha comunque fondato la decisione sulla distinzione tra natura retributiva e previdenziale del TFR non versato.
d.lgs. n. 80 del 1992, art. 1
Individua le procedure (fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) rilevanti per l'intervento del Fondo di Garanzia; la Corte ha rilevato che il datore cessionario non era sottoposto a tali procedure, escludendo l'intervento del Fondo.
d.lgs. n. 80 del 1992, art. 5
Regola l'intervento del Fondo di Garanzia per i contributi omessi dal datore di lavoro e la surrogazione del Fondo nei diritti del lavoratore; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'intervento presuppone l'insolvenza del datore di lavoro come definita dal d.lgs.
art. 9-bis d.l. n. 103/1991 conv. L. n. 166/1991
art. 9-bis d.l. 103/1991 conv. in L. 166/1991
Richiamato come riferimento normativo alle forme di previdenza complementare cui si applicano le garanzie; conferma l'impianto legislativo che tutela i contributi versati e prevede strumenti di garanzia.
art. 78, comma 2 legge fallimentare
art. 78, comma 2 l. fall.
La Corte ha richiamato che il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del mandato e il ripristino della titolarità del credito in capo al lavoratore, che può insinuarsi nel passivo salvo cessione del credito.
art. 93 legge fallimentare
Norma richiamata relativamente alla legittimazione all'ammissione al passivo: se il credito fosse stato ceduto al Fondo, a quest'ultimo sarebbe spettata la legittimazione ad agire nel fallimento.
Cass. n. 19510/2023 (giurisprudenza)
Principio richiamato: le somme di TFR accantonate presso il datore di lavoro per essere destinate alla previdenza complementare assumono natura previdenziale soltanto con l'effettivo versamento al Fondo; fino ad allora restano credito retributivo del lavoratore.
Massime di principio
- Le quote di TFR destinate dal lavoratore alla previdenza complementare mantengono natura retributiva fino al concreto versamento al Fondo; solo con il versamento si realizza la natura previdenziale della prestazione.
- Se il datore di lavoro non versa le quote al Fondo, il lavoratore resta titolare di un credito retributivo nei confronti del datore e può insinuarsi nel passivo in caso di fallimento, salvo che sia dimostrata una cessione del credito al Fondo.
- Il datore di lavoro cessionario subentra negli obblighi del cedente ai sensi dell'art. 2112 c.c. e quindi può essere tenuto al versamento delle quote di TFR non effettuato dal cedente.
- L'intervento del Fondo di Garanzia per i contributi omessi richiede che il datore di lavoro sia sottoposto a specifiche procedure di insolvenza previste dal d.lgs. 80/1992; l'esistenza di un datore cessionario non sottoposto a tali procedure esclude l'accesso al Fondo.
- L'ammissione al passivo del fallimento non è automaticamente opponibile a terzi (es. INPS) quando, per effetto del trasferimento aziendale, sussistono obblighi in capo al datore cessionario.
- Occorre verificare sempre se dallo statuto del Fondo risulti una cessione del credito: in tal caso la legittimazione all'azione spetterebbe al Fondo e non al lavoratore.
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