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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37580/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente servizio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ripetizione proposta da una società che aveva corrisposto importi a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997. La società sosteneva che tale tariffa avesse natura di tributo e non di corrispettivo di un servizio, con conseguente non debenza dell'IVA; il giudice di pace accolse la domanda e il tribunale, in appello, confermò il rigetto del gravame del gestore del servizio. Nel ricorso per cassazione il gestore denunciava la violazione degli artt. 2033 c.c. e 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la detrazione dell'IVA operata dalla controparte e non contestata dall'amministrazione finanziaria escludesse l'effettività del pagamento e quindi il diritto alla ripetizione. La resistente replicava sostenendo la correttezza della decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato l'irritualità della memoria inviata per posta dalla controricorrente, richiamando il principio per cui il deposito delle memorie ex artt. 378 e 380-bis c.p.c. non può avvenire con le modalità previste per ricorso e controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse preclusa ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato: quando un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, viene meno la base legale del pagamento dell'imposta, della rivalsa e della detrazione; di conseguenza il cedente o gestore può chiedere il rimborso all'amministrazione, mentre il cessionario o utente può chiedere la restituzione di quanto versato in rivalsa, senza che rilevi la mancata preventiva rettifica dell'amministrazione finanziaria. La Corte ha ribadito che l'IVA sulla TIA 1 non è dovuta perché la tariffa ha natura tributaria, con conseguente fondatezza della pretesa restitutoria. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    La tariffa di igiene ambientale è richiamata come base del rapporto economico oggetto di lite; la Corte ribadisce che ha natura di tributo e non di corrispettivo, sicché non è assoggettabile a IVA.

  • art. 2033 c.c.

    È invocato dal ricorrente per la ripetizione dell'indebito, ma la Corte non accoglie la censura perché l'indebito va regolato secondo la circolarità propria del sistema IVA.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione dell'IVA è ammessa solo per imposta effettivamente dovuta; se l'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la detrazione operata dal cessionario è priva di fondamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata proposta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è coperta da orientamento consolidato della Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Non è applicabile per analogia al deposito delle memorie in Cassazione spedite a mezzo posta.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    È richiamata come fonte eurounitaria coerente con il principio per cui la detrazione presuppone un'imposta effettivamente dovuta.

  • artt. 167 e 63 direttiva 2006/112/CE

    Confermano, secondo la Corte, che la detrazione opera solo in presenza di operazioni effettivamente assoggettabili a IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Viene richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione dell'imposta a monte presuppone che l'operazione sia effettivamente assoggettabile a IVA; se l'assoggettamento è erroneo, vengono meno la base legale del pagamento, la rivalsa e la detrazione.
  • Quando un importo è stato indebitamente assoggettato a IVA, il sistema va "neutralizzato" in modo circolare: il cessionario può ripetere quanto versato al cedente o prestatore, e quest'ultimo può chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.
  • La mancata preventiva rettifica dell'amministrazione fiscale non impedisce la domanda di restituzione tra i privati, perché la neutralizzazione dell'indebito discende dall'accertamento giudiziale della non debenza dell'imposta.
  • Nel giudizio di cassazione, le memorie depositate con modalità irrituali non sono idonee se la forma di deposito non è compatibile con la disciplina speciale del rito camerale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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