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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25063/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate perché estinti per prescrizione. Il ricorrente ha sostenuto la errata qualificazione giuridica della condotta: a suo avviso la condotta qualificata come minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p. avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie più grave di tentata estorsione, ex artt. 56 e 629, comma 2, c.p., poiché l'imputato avrebbe minacciato con un coltello la vittima per costringerla a consegnare una somma di denaro presuntamente dovutagli; l'intento estorsivo non si sarebbe concretizzato per l'opposizione della persona offesa, che veniva anche ferita. Il ricorrente deduceva che, se il fatto fosse stato qualificato come tentata estorsione, il reato non sarebbe stato ancora prescritto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia originariamente contestato e non aveva proceduto a una eventuale riqualificazione in tentata estorsione. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice non può procedere a una qualificazione più grave del fatto quando l'originaria contestazione sia già estinta per prescrizione, perché ciò comporterebbe una conseguenza negativa per l'imputato determinando la reviviscenza dell'imputazione estinta. Sono state richiamate pronunce di legittimità a sostegno di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, codice penale (minaccia aggravata)

    La condotta è stata originariamente qualificata come minaccia aggravata; dalla sentenza emerge che tale contestazione è stata dichiarata estinta per prescrizione.

  • artt. 56 e 629, comma 2, codice penale (tentata estorsione aggravata / estorsione)

    Il ricorrente chiedeva la riclassificazione della condotta in tentata estorsione aggravata, sostenendo che la minaccia con coltello fosse finalizzata a costringere la vittima alla consegna di denaro; se il fatto fosse stato ricondotto a questa fattispecie, secondo il ricorrente il termine di prescrizione non si sarebbe compiuto.

  • Cass. Sez. 2, Sent. n. 37795 del 28/06/2019 (Borselli)

    Esempio della giurisprudenza consolidata secondo cui non è possibile riqualificare in peius un fatto già estinto per prescrizione, pena la reviviscenza dell'imputazione estinta.

  • Cass. Sez. 4, Sent. n. 23186 del 13/04/2016 (Suffer)

    Conferma il principio giurisprudenziale che impedisce la riqualificazione in senso peggiorativo quando l'imputazione originaria sia prescritta.

  • Cass. Sez. 5, Sent. n. 5083 del 14/01/2020 (Prundu)

    Ulteriore conferma del principio secondo cui la riqualificazione non può essere utilizzata per far rivivere un'accusa già estinta dalla prescrizione.

Massime di principio

  • Se l'imputazione originaria è estinta per prescrizione, il giudice non può procedere a una riqualificazione in pejus che determini la reviviscenza dell'imputazione estinta: la riqualificazione che aggraverebbe la posizione dell'imputato è preclusa.
  • La riqualificazione è ammissibile solo se non arreca un peggioramento della posizione dell'imputato rispetto all'imputazione estinta (es. se la nuova qualificazione è neutra o più favorevole) oppure se l'originaria contestazione non è estinta.
  • Per ricondurre una minaccia ad una tentata estorsione è necessario dimostrare la finalità estorsiva (intento di costringere alla consegna di denaro); senza prova chiara della finalità estorsiva la qualificazione rimane quella originaria.
  • Prima di richiedere o proporre una riqualificazione occorre verificare i termini di prescrizione applicabili alle diverse fattispecie, poiché la diversa durata della prescrizione può determinare conseguenze decisive sul processo.
  • In sede di impugnazione avverso una sentenza di estinzione per prescrizione, l'onere di dimostrare che la diversa qualificazione avrebbe impedito la prescrizione grava sull'istante (es. Pubblico Ministero); in mancanza il ricorso è destinato all'inammissibilità.
  • Pratica consigliata: documentare e provare elementi concreti che rendano evidente la finalità estorsiva (minacce collegate a richiesta di denaro, strumenti di coercizione, modalità del fatto) prima di chiedere una riclassificazione che miri a evitare la prescrizione.

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